CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21839/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERA N. 39-49/VIA R. GORJUX N. 3-27 –BARI, in persona dell’amministratore pro tempore GiuseppeAddabbo, legale rappresentante di Gesticon di [OSCURATO:PERSONA] eDe [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente–Numero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 296/2024, depositata il23 gennaio 2024;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellapubblica udienza del 25 giugno 2026;sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorsoin relazione al secondo e al terzo motivo, con rigetto del primomotivo;sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv.D’Agosto, per il ricorrente e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per il controricorrente.1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al decreto ingiuntivocon il quale il giudice di pace di Bari gli aveva intimato il pagamentodell’importo di euro 1.817,07 in favore del Condominio di Bari - viaPetrera 39-49 / via Gorjux 5-19, per oneri non saldati da bilancioconsuntivo 2010, contestando ogni singola voce di credito in quantonon dovuta o sfornita di prova.Il giudice di pace respinse l’opposizione.2. Il successivo appello del Colaluce fu dichiarato inammissibiledal Tribunale di Bari per difetto di specificità dei motivi.Secondo il giudice dell’impugnazione, in particolare, l’appellantenon aveva indicato in modo chiaro ed univoco le singole particensurate della pronunzia impugnata, sollevando «una serie didoglianze onnicomprensive e confuse, spesso neppure riferite allasentenza oggetto di gravame, rappresentate in modo del tuttoscollegato e sconnesso, senza che vengano indicate in modo chiaroe preciso le censure inerenti la ricostruzione dei fatti, o l’indicazioneprecisa delle prove che si assumono trascurate o erroneamentevalutate».Numero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/20263. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:PERSONA] intimato ha depositato controricorso.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 24 e111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, nonché nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe errato nel dichiarareinammissibile l’appello dopo la trattazione della causa, anziché primadella stessa, ponendosi tale statuizione in contrasto con il dispostodell’art. 348-ter, comma primo, c.p.c., applicabile ratione temporis.Il motivo richiama alcuni precedenti di questa Corte secondo iquali la decisione sull’ammissibilità non è più sindacabile laddove ilgiudice dell’appello abbia proceduto alla trattazionedell’impugnazione.Si sostiene, inoltre, che la decisione del tribunale di adottare«d’ufficio e “a sorpresa”» una statuizione di inammissibilità, dopo laprecisazione delle conclusioni e lo scambio delle scritture difensivefinali, costituirebbe «violazione dei precetti in tema di “giustoprocesso” e di “preventivo contraddittorio”», di cui agli evocatiparametri costituzionali e sovranazionali.2. Il secondo motivo si articola in tre profili.Il ricorrente deduce innanzitutto la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 132, comma quarto, c.p.c. e 118disp.att. c.p.c., ravvisando un profilo di contraddittorietà e illogicitànella decisione.Numero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/2026Il tribunale, infatti, avrebbe dichiarato il difetto di specificità deimotivi dopo aver riassunto, nelle prime quattro pagine delprovvedimento, «in modo assai preciso le doglianze mosse in primogrado dal deducente e le censure avanzate nei riguardi dellasentenza oggetto di appello», dando così atto della pienaintelligibilità dell’impugnazione anche per i profili in relazione aiquali, invece, aveva poi fondato il rilievo di genericità.Tale indicazione, peraltro, sarebbe anche significativadell’insussistenza della ravvisata ragione di inammissibilità, conconseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.Ne deriverebbe, inoltre, una violazione del diritto di difesa dellaparte appellante, donde l’ulteriore denunzia di violazione degli artt.111 Cost. e 6 CEDU.3. Infine, con il terzo motivo, formulato «in via ulteriormentegravata», il ricorrente lamenta violazione degli artt. 111 Cost., 6 e13 CEDU e 47 CFUE, oltre a nullità della sentenza per violazione efalsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.Deduce, al riguardo, che il rilievo di inammissibilità da parte deltribunale si sarebbe tradotto in «eccessivo ed ingiustificatoformalismo», idoneo, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, aconfigurare una «violazione del diritto di accesso ad un tribunale»,perché la declaratoria di inammissibilità dell’appello sarebbe unaconseguenza non proporzionata alla violazione riscontrata epriverebbe la parte interessata della possibilità di ottenere tutelaeffettiva.4. Il primo motivo è infondato.Dichiarando l’appello inammissibile per difetto di specificità deimotivi, il tribunale ha reso una sentenza di carattere processuale,fondata sul rilievo officioso di un requisito normativamente previstoper la rituale proposizione dell’atto di appello (cfr. Cass. 27 ottobreNumero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/20262014, n. 22781), che non incontra alcuna preclusione nel fatto cheabbia avuto luogo la trattazione del giudizio.Privi di pertinenza, sul punto, sono i richiami del ricorrente adalcuni arresti di questa Corte, che si riferiscono all’ipotesi, tutt’affattodiversa, dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensidell’abrogato art. 348-ter c.p.c., formulata sulla base di un giudizioprognostico negativo circa la fondatezza del gravame nel merito.5. È invece fondato il secondo motivo , per la parte in cuidenunzia una violazione dell’art. 342 c.p.c.Questa Corte, con indirizzo consolidatosi a partire dalla sentenzan. 27199/2017, resa a Sezioni Unite, ha affermato che l’art. 342c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (come introdotto dal d.l.n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), prescriveche l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiaraindividuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzagravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla partevolitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice; a questo scopo, tuttavia, non occorre chesiano utilizzate particolari forme sacramentali, o che l’impugnazionecontenga la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanentenatura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il qualemantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a criticavincolata.A tale ultimo riguardo, e con particolare riferimento all’appello, èstato precisato che, poiché trattasi di mezzo di gravame concarattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specificima rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il rispettodel principio di specificità è soddisfatto da un’esposizione anchesommaria delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondaNumero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’impugnazione, ovvero dall’indicazione, in relazione al contenutodella sentenza appellata, dei punti e dei capi formulati, e, pur sesuccintamente, delle ragioni per cui è chiesta la riforma dellapronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione,in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e laportata delle relative censure (così Cass. 25 gennaio 2023, n. 2320;v. anche Cass., sez. U, 13 dicembre 2022, n. 3641).Posta tale premessa, la lettura dell’atto d’appello – autorizzatadalla deduzione di un error in procedendo e, in ogni caso, confortatadai termini in cui esso viene riportato nella stessa sentenzaimpugnata – consente di ritenere rispettate le indicate prescrizioni.Tale atto, infatti, consiste espressamente di una parterescindente, nella quale sono indicati i punti censurati della sentenzadel giudice di pace, specificamente concernenti: (a) l’individuazionedella parte gravata della prova del credito per oneri condominiali;(b) l’ammontare del debito dell’opponente in relazione alla deliberadi riparto e a quelle originanti i crediti del condominio, delle quali erastata denunziata la non conformità al regolamento; (c) untravisamento di fatti in relazione alla stigmatizzata «mancata volontàconciliativa dell’opponente»; (d) il mancato esame delle eccezioni dicompensazione formulate dal condòmino.Ora, la struttura e lo sviluppo argomentativo dell’atto inquestione (per quanto, in alcuni passaggi, caratterizzato da rilieviaffastellati), ne designano la conformità ai parametri richiesti; imotivi di appello, in altri termini, risultano dedotti in modosufficientemente specifico e con una chiara correlazione alle rationesdecidendi per le parti della sentenza oggetto di specificaimpugnazione, evidenziate anche attraverso una rappresentazionegrafica che ne consente la piena intelligibilità.Numero registro generale 4430/2024Numero sezionale 1675/2026Numero di raccolta generale 21839/2026Data pubblicazione 26/06/2026Ha pertanto errato il giudice d’appello nel ritenere che laconfutazione della sentenza di primo grado non sia statarappresentata in modo chiaro ed inequivoco.6. Il ricorso va dunque accolto in relazione al secondo motivo,per il profilo evidenziato; resta in tale statuizione assorbito l’esamedel terzo motivo, esplicitamente formulato «in via ulteriormentegradata» dal ricorrente.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, inpersona di diverso magistrato, affinché si pronunci sulle censure dimerito dedotte in sede d’appello dall’odierno ricorrente.Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione dellespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo,disatteso il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, al Tribunale di Bari.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte dicassazione, il 25 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente