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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21502/2022

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nistrative ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 18542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. €37/2020 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 26 febbraio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con ordinanza ingiunzione n. 137 del 7 dicembre 2016, il Comune di Negrar di Valpolicella ha applicato a [OSCURATO:SOCIETA]. la sanzione pecuniaria di euro 17.215 per la violazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, in relazione all'installazione di un serbatoio di GPL fisso risultata irregolare, secondo quanto accertato dai Vigili del Fuoco di Verona con verbale del 20 giugno 2014.

Avverso l'ordinanza ingiunzione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Verona, chiedendo in tale sede l'annullamento del provvedimento opposto.

A seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace, la causa è stata riassunta avanti al Tribunale di Verona.

L'atto di opposizione si basa su due motivi.

Con il primo motivo, la società opponente ha lamentato che con l'ordinanza sarebbero stati ad essa contestati comportamenti diversi da quelli oggetto del verbale di accertamento, in particolare la violazione delle norme per la mancata attivazione di pratiche di prevenzione incendi per il deposito di GPL e, del tutto genericamente, la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto di essere in possesso della certificazione di regolare manutenzione del serbatoio: pertanto, se la relativa omissione le fosse stata contestata già con il verbale di accertamento, avrebbe potuto smentirla producendo tale documento.

Il Comune di Negrar di Valpolicella si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto delle deduzioni avversarie.

2. - L'adito Tribunale di Verona, con sentenza n. 405/2019, pubblicata in data 21 febbraio 2019, ha rigettato l'opposizione.

Secondo il Tribunale, vi è una perfetta corrispondenza tra la contestazione contenuta nel verbale di accertamento e quella di cui all'ordinanza ingiunzione opposta: da tanto discende l'infondatezza di entrambe le censure proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre dichiarato inammissibile, perché presupponente un motivo di opposizione mai dedotto prima dell'udienza di discussione, l'allegazione relativa al certificato di installazione del serbatoio, per altro inutilizzabile ai fini della decisione perché proveniente da soggetto terzo e privo di data certa.

3. - [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Venezia, con sentenza n. 97/2020, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 26 febbraio 2020, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l'ordinanza ingiunzione.

In primo luogo, la Corte territoriale ha precisato che il richiamo all'art. 10 del d.lgs. 32 del 1998 - contenuto nel verbale che contestava il mancato rilascio di "certificazione di installazione del serbatoio" - non risultava coerente con l'illecito contestato.

L'art. 10 del citato d.lgs. 32 del 1998, infatti, sanziona una violazione che riguarda solo coloro che effettuano il rifornimento dell'impianto e non anche la sua installazione. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha inoltre rilevato come, fin dai primi scritti difensivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto di non aver installato l'impianto e di avere solo effettuato interventi di rifornimento dello stesso.

Nelle controdeduzioni dei Vigili del Fuoco veniva, difatti, chiarito che la violazione di cui al citato art. 10 era stata accertata con riguardo alla documentazione predisposta in occasione dei rifornimenti.

In particolare, i Vigli del Fuoco hanno specificato di aver ritenuto perfezionata la condotta illecita denunciata con riguardo alle aziende che hanno provveduto al rifornimento dei serbatoi, avendo rilevato che, per gli impianti ispezionati, non risultavano inoltrate presso i propri uffici le prescritte dichiarazioni di conformità ai fini della sicurezza antincendio, alle quali devono essere allegate le dichiarazioni di installazione previste dall'art. 10, comma 6, del citato d.lgs. n. 32 del 1998.[OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha inoltre osservato che l'ordinanza ingiunzione dà atto dell'intervenuto inoltro da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un certificato di installazione rilasciato il 15 novembre 2005 da [OSCURATO:PERSONA] (ossia, da colui che l'appellante indicava come autore dell'installazione dell'impianto), ma, richiamando le controdeduzioni dei Vigili del Fuoco e ritenendo la contestazione fondata, ha, in sostanza, fatto proprio il contenuto delle medesime controdeduzioni.

In tal modo, il Comune di Negrar, con l'ordinanza ingiunzione, ha in effetti modificato la contestazione: non era più contestato a [OSCURATO:SOCIETA]. di aver installato l'impianto senza rilasciare il certificato, ma, in coerenza con il contenuto della norma sanzionatoria applicata, le veniva addebitato di aver rifornito un serbatoio privo della certificazione di installazione.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto legittima una simile correzione del contenuto della contestazione nell'ambito del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 689 del 1981. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha ritenuto decisivo, ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il certificato di installazione rilasciato in data 15 novembre 2005 da [OSCURATO:PERSONA], installatore dell'impianto.

Quanto alla tempestività del motivo relativo all'esistenza del certificato di installazione, la Corte territoriale ha rilevato come, nel proporre opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto di non aver installato l'impianto e ha ricordato di avere fatto pervenire al Comune il certificato di installazione, negando di poter essere sanzionata per eventuali difformità dell'impianto o per la mancata attivazione delle pratiche relative alla prevenzione antincendi, essendo tali incombenti di spettanza dell'installatore.

Pertanto, la relativa censura doveva considerarsi proposta dalla società appellante fin dall'instaurazione del giudizio.Quanto, poi, all'utilizzabilità del certificato di installazione, la Corte ha osservato che risultava dalla stessa ordinanza ingiunzione che detto documento era stato inviato dalla società appellante al Comune di Negrar.

Peraltro, entrambe le parti avevano pacificamente riconosciuto che lo stesso era stato prodotto nel giudizio originariamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace.

In ogni caso, il certificato era da ritenersi utilizzabile, in quanto prodotto in giudizio dal Comune Secondo la Corte territoriale, la circostanza che il documento provenga da un terzo non è idonea ad inficiarne la valenza probatoria, essendo conseguenza del fatto che l'installazione è stata curata da soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha infine evidenziato che le prove sulle quali insiste il Comune non sarebbero comunque tali da dimostrare che il certificato di installazione datato 15 novembre 2005 è stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio è stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, in mancanza della detta certificazione. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, ritenuto che non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ha, pertanto, accolto l'appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per l'effetto annullando l'ordinanza ingiunzione opposta.

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso il Comune di Negrar, con atto notificato in data 2 luglio 2020, sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

In prossimità dell'adunanza camerale, la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo (violazione dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 414 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) il Comune ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per aver ammesso quale motivo di opposizione l'assunto dell'esistenza del certificato di corretta installazione non specificamente né tempestivamente allegato da [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine di cui all'art. 414 cod. proc. civ., da applicarsi al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione.

Ad avviso del Comune ricorrente, la Corte d'appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere ammissibile la censura relativa all'esistenza del certificato di installazione dell'impianto, in assenza di specifica e tempestiva allegazione da parte della società. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe, con la decisione impugnata, contravvenuto al principio per cui, in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della parte dare espressa rappresentazione, mediante positive affermazioni contenute negli scritti difensivi, degli elementi contenuti in un documento offerto in produzione che siano ritenuti di interesse per le proprie ragioni, non potendo a ciò provvedere il giudicante.

In altre parole, il giudice del gravame avrebbe deciso su quanto dedotto nel procedimento amministrativo, pur non essendo state tali deduzioni espressamente riproposte nei motivi di opposizione, con conseguente mancato assolvimento del relativo onere di allegazione.

1.1. - La censura è infondata.

Come risulta dagli atti di causa, con il ricorso introduttivo, recante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato di avere effettuato il rifornimento nel gennaio 2014 "poiché correttamente sussisteva tanto la certificazione di installazione che quella di manutenzione non ancora scaduta", e ha fatto riferimento alla "prova della corretta installazione dell'impianto ad opera della ditta Ballini".

Ne deriva che con l'atto di opposizione la società [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata, perché in realtà essa aveva rifornito un serbatoio che presentava regolari certificazioni.Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] ha sviluppato, tra i propri motivi di opposizione, anche quello relativo all'esistenza del certificato di installazione, che è stata esplicitata in modo specifico nel ricorso introduttivo. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha altresì evidenziato: che negli scritti difensivi presentati successivamente alla contestazione della violazione, durante la fase amministrativa, [OSCURATO:SOCIETA] ha inviato al Comune il certificato di installazione, portante la data del 15 novembre 2005 e la firma e il timbro della ditta Ballini; che la [OSCURATO:SOCIETA] ha riprodotto il documento davanti al Giudice di pace; che il Comune, costituendosi a sua volta in giudizio, ha prodotto il certificato come documento 3/a.

2. - Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si assume la nullità della sentenza impugnata per aver attribuito l'onere di provare il fatto impeditivo al Comune di Negrar anziché alla società ingiunta.

A giudizio del ricorrente, la Corte veneziana sarebbe incorsa nella violazione delle norme che sovrintendono alla ripartizione dell'onere probatorio, là dove ha ritenuto che spettasse al Comune provare la falsità della data indicata nel certificato di installazione.

Tale documento, infatti, sarebbe qualificabile come una scrittura privata autenticata, in quanto tale contestabile dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o di disconoscimento di scrittura privata autenticata.

Da tanto conseguirebbe che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provarne l'autenticità grava su chi la invoca.

Pertanto, non essendo il documento offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. (a dimostrazione del fatto eccepito ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.) opponibile al Comune ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. per i caratteri che lo connotano, in ragione dell'eccezione all'uopo svolta dal Comune, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere gravante su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non sul Comune, l'onere di provarne l'autenticità.

2.1. - La censura deve essere disattesa.

Nel procedimento di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria vale il principio secondo il quale l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi; con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria (Cass., Sez.

VI-2, 23 febbraio 2018, n. 4424).

Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria.

All'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.

All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione.

In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 cod. civ.

Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche della prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (Cass., Sez.

VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921).

In tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, la previsione (ora contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011) secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi.

In questo ambito e poste tali premesse, la Corte d'appello non si è discostata dal principio secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (Cass., Sez.

III, 9 marzo 2020, n. 6650).

Difatti, il giudice del merito: si è limitato a valorizzare la circostanza che la provenienza del certificato da un terzo è la conseguenza del fatto che l'installazione è stata curata da un soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA]; ha sottolineato l'irrilevanza del fatto che l'utilizzatore del serbatoio non abbia esibito il certificato di installazione al momento dell'ispezione dei Vigili del Fuoco (sul rilievo che l'utilizzatore del serbatoio potrebbe avere omesso di esibire il certificato di installazione per non averlo conservato, il che non significherebbe che il certificato non esista); ha precisato che richiedere che [OSCURATO:SOCIETA] provasse anche l'inoltro del certificato di prevenzione antincendi, avrebbe significato aggiungere al dovere che l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 32 del 1998 pone a carico del fornitore un onere non previsto dalla norma; ha escluso che le prove dedotte dal Comune siano tali da comunque dimostrare che il certificato di installazione, datato 15 novembre 2005, sia stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio in questione sia stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, pur essendo privo della detta certificazione.

È da escludere che, così decidendo, la Corte d'appello sia incorsa nella violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo.

In particolare, non è esatto che la Corte d'appello abbia attribuito al certificato "valore di prova legale" e abbia posto a carico del Comune l'onere di provare "la falsità del documento ex adverso prodotto quale certificato di corretta installazione".

Per un verso, infatti, la Corte di Venezia ha introdotto il ragionamento sulla falsità soltanto come mera ipotesi, in via di obiter, là dove afferma, senza alcuna pretesa di ancorare a tale divagazione ipotetica la ratio decidendi, che "se poi il Comune di Negrar vuole sostenere (anche se non lo fa espressamente) che il documento esibito dall'appellante è falso, allora l'appellato aveva l'onere di provare tale falsità".

Per l'altro verso, appare dirimente il rilievo che, nell'ambito della complessiva decisione, la Corte lagunare si è limitata ad assegnare al certificato in questione una valenza indiziaria.

Lo dimostra il fatto che l'opposizione è stata accolta "giacché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente".

Il che significa che il giudice del merito non ha attribuito al certificato in questione un valore di piena prova circa l'esistenza del documento alla data in cui [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio.

Più semplicemente, ha assegnato ad esso una valenza indiretta, suscettibile di far venir meno la sufficienza delle prove della responsabilità dell'opponente, non essendo le contestazioni ad esso mosse dal Comune tali da indurre a ritenere che il certificato non fosse presente alla data in cui [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio.

3. - Con il terzo motivo (violazione degli artt. 2704 e 2729 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità del provvedimento impugnato per aver conferito al documento offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. valore di prova legale in ordine alla data della sua formazione, in contrasto con la natura di scrittura privata dello stesso.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento unicamente sul certificato di installazione allegato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sostanzialmente attribuendo ad un documento avente natura di scrittura privata il valore di prova legale, senza verificare che in causa fossero stati acquisiti elementi, fatti o circostanze idonei a supportare con attendibilità che il documento fosse stato effettivamente formato il 15 novembre 2005 e nonostante vi fosse controversia sul punto.3.1. - Il motivo deve essere disatteso.

La censura muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo.

Va infatti ribadito che il giudice del merito non ha conferito al certificato in questione un valore di piena prova sull'esistenza del documento alla data del 24 gennaio 2014, ma ha assegnato ad esso una valenza meramente indiziaria e ha accolto l'opposizione per non essere state raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'incolpata.

Sotto quest'ultimo profilo, la Corte lagunare, nell'esaminare le contestazioni del Comune (a cui avviso sarebbe mancata la prova dell'esistenza del certificato di installazione alla data del 24 gennaio 2014), ha sottolineato: l'irrilevanza della circostanza che il documento non sia stato esibito dal comodatario del serbatoio [OSCURATO:PERSONA] al momento della ispezione dei Vigili del Fuoco, avendo ritenuto ben possibile che l'utilizzatore del serbatoio abbia omesso di esibire il certificato di installazione per non averlo conservato, ciò non significando l'inesistenza di tale certificato; che il richiamo alle forme di autenticazione della sottoscrizione previste dal testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, contenuto nel modello di certificazione approvato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è giustificato dalla necessità che tale certificazione sia allegata alla istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi.

Si tratta quindi di un requisito che attiene alla fase dell'utilizzo del certificato, nel momento in cui esso viene presentato alla pubblica amministrazione quale allegato ad un'istanza; tale presentazione è, tuttavia, un incombente che grava sul soggetto che ha curato l'installazione dell'impianto e non sul fornitore incaricato di riempire il serbatoio;- che la norma sanzionatoria applicata nella specie non prevede che il fornitore verifichi il rilascio del certificato di prevenzione antincendi ma solo l'esistenza del certificato di installazione; che le prove sulle quali insiste il Comune non sarebbero comunque tali da dimostrare che il certificato di installazione datato 15 novembre 2005 sia stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio sia stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, pur essendo privo della detta certificazione.

In questo contesto - nel quale la Corte d'appello ha escluso che siano state fornite (a cura dell'Amministrazione, sulla quale incombeva il relativo onere) prove sufficienti della responsabilità della società incolpata - il motivo di ricorso, benché formalmente rivolto a censurare la violazione di legge, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori, congruamente valutati, con motivazione priva di mende logiche e giuridiche, dal giudice del merito.

In particolare, non può trovare ingresso la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Essa non può porsi per una, supposta, erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez.

I, 10 marzo 2022, n. 6774).

In sostanza, il motivo di ricorso sollecita una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto la Corte di merito a ritenere non pienamente raggiunta la prova della inesistenza del certificato di installazione allorché [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio; ma ciò si traduce in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. [OSCURATO:SOCIETA] di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti.

4. - Con il quarto motivo (violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si censura la nullità della decisione impugnata per aver dichiarato l'insufficienza della prova del fatto illecito sanzionato nell'ordinanza ingiunzione, omettendo di motivare in relazione ai fatti storici offerti dal Comune di Negrar a supporto della pretesa invocata.

Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, con la decisione impugnata, avrebbe violato il principio per cui la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga e lo faccia considerandoli non isolatamente, bensì complessivamente e l'uno alla luce dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere probabile l'esistenza del fatto da provare.

In particolare, il vizio di motivazione sussisterebbe in relazione ai fatti, tempestivamente allegati e provati dal Comune, attestanti le condizioni di illiceità del serbatoio e dichiarati espressamente come convergenti a dimostrare la mancanza del certificato di corretta installazione e la conseguente conferma della condotta illecita iscritta a [OSCURATO:SOCIETA]. consistita nell'aver rifornito in data 24 gennaio 2014 il serbatoio di GPL privo del certificato.

4.1. - Il motivo è inammissibile.

La doglianza articolata investe la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle idonee a sorreggere la decisione.

Tale valutazione, con la connessa scelta, è stata compiuta dalla Corte d'appello con una motivazione congrua che consente di rinvenire il criterio logico seguito anche nell'apprezzamento degli elementi indiziari.E poiché la critica si concreta nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, la censura svolta attiene al merito, non alla legittimità.

5. - Con il quinto motivo (violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si assume la nullità del provvedimento impugnato per erronea statuizione sulle spese di lite.

Il ricorrente evidenzia come la statuizione sulle spese disposta dalla Corte d'appello abbia riformato la sentenza del Tribunale di Verona - che aveva posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. la rifusione delle spese del primo grado - pur confermando la somma da esso liquidata, così condannando il Comune a versare a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oltre alle spese del procedimento d'appello, anche le spese del primo grado.

Con il motivo in esame il ricorrente insta affinché la Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, condanni [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rifondere le spese di lite al Comune, per ciascun grado di giudizio, compreso quello di legittimità.

5.1. - Il motivo è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza del Tribunale di Verona.

Su questa base, ha condannato il Comune a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio.

La statuizione sulle spese si sottrae alla censura prospettata con il motivo. [OSCURATO:SOCIETA] distrettuale si è, infatti, attenuta al principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass., Sez.

III, 12 aprile 2018, n. 9064).6. - Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistrative ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 18542-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. €37/2020 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 26 febbraio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con ordinanza ingiunzione n. 137 del 7 dicembre 2016, il Comune di Negrar di Valpolicella ha applicato a [OSCURATO:SOCIETA]. la sanzione pecuniaria di euro 17.215 per la violazione prevista dall'art. 10 del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, in relazione all'installazione di un serbatoio di GPL fisso risultata irregolare, secondo quanto accertato dai Vigili del Fuoco di Verona con verbale del 20 giugno 2014. Avverso l'ordinanza ingiunzione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione avanti al Giudice di Pace di Verona, chiedendo in tale sede l'annullamento del provvedimento opposto. A seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace, la causa è stata riassunta avanti al Tribunale di Verona. L'atto di opposizione si basa su due motivi. Con il primo motivo, la società opponente ha lamentato che con l'ordinanza sarebbero stati ad essa contestati comportamenti diversi da quelli oggetto del verbale di accertamento, in particolare la violazione delle norme per la mancata attivazione di pratiche di prevenzione incendi per il deposito di GPL e, del tutto genericamente, la violazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 32 del 1998. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto di essere in possesso della certificazione di regolare manutenzione del serbatoio: pertanto, se la relativa omissione le fosse stata contestata già con il verbale di accertamento, avrebbe potuto smentirla producendo tale documento. Il Comune di Negrar di Valpolicella si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto delle deduzioni avversarie. 2. - L'adito Tribunale di Verona, con sentenza n. 405/2019, pubblicata in data 21 febbraio 2019, ha rigettato l'opposizione. Secondo il Tribunale, vi è una perfetta corrispondenza tra la contestazione contenuta nel verbale di accertamento e quella di cui all'ordinanza ingiunzione opposta: da tanto discende l'infondatezza di entrambe le censure proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha inoltre dichiarato inammissibile, perché presupponente un motivo di opposizione mai dedotto prima dell'udienza di discussione, l'allegazione relativa al certificato di installazione del serbatoio, per altro inutilizzabile ai fini della decisione perché proveniente da soggetto terzo e privo di data certa. 3. - [OSCURATO:SOCIETA] d'appello di Venezia, con sentenza n. 97/2020, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 26 febbraio 2020, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha annullato l'ordinanza ingiunzione. In primo luogo, la Corte territoriale ha precisato che il richiamo all'art. 10 del d.lgs. 32 del 1998 - contenuto nel verbale che contestava il mancato rilascio di "certificazione di installazione del serbatoio" - non risultava coerente con l'illecito contestato. L'art. 10 del citato d.lgs. 32 del 1998, infatti, sanziona una violazione che riguarda solo coloro che effettuano il rifornimento dell'impianto e non anche la sua installazione. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha inoltre rilevato come, fin dai primi scritti difensivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto di non aver installato l'impianto e di avere solo effettuato interventi di rifornimento dello stesso. Nelle controdeduzioni dei Vigili del Fuoco veniva, difatti, chiarito che la violazione di cui al citato art. 10 era stata accertata con riguardo alla documentazione predisposta in occasione dei rifornimenti. In particolare, i Vigli del Fuoco hanno specificato di aver ritenuto perfezionata la condotta illecita denunciata con riguardo alle aziende che hanno provveduto al rifornimento dei serbatoi, avendo rilevato che, per gli impianti ispezionati, non risultavano inoltrate presso i propri uffici le prescritte dichiarazioni di conformità ai fini della sicurezza antincendio, alle quali devono essere allegate le dichiarazioni di installazione previste dall'art. 10, comma 6, del citato d.lgs. n. 32 del 1998.[OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha inoltre osservato che l'ordinanza ingiunzione dà atto dell'intervenuto inoltro da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di un certificato di installazione rilasciato il 15 novembre 2005 da [OSCURATO:PERSONA] (ossia, da colui che l'appellante indicava come autore dell'installazione dell'impianto), ma, richiamando le controdeduzioni dei Vigili del Fuoco e ritenendo la contestazione fondata, ha, in sostanza, fatto proprio il contenuto delle medesime controdeduzioni. In tal modo, il Comune di Negrar, con l'ordinanza ingiunzione, ha in effetti modificato la contestazione: non era più contestato a [OSCURATO:SOCIETA]. di aver installato l'impianto senza rilasciare il certificato, ma, in coerenza con il contenuto della norma sanzionatoria applicata, le veniva addebitato di aver rifornito un serbatoio privo della certificazione di installazione. Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto legittima una simile correzione del contenuto della contestazione nell'ambito del procedimento sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 689 del 1981. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha ritenuto decisivo, ai fini dell'accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., il certificato di installazione rilasciato in data 15 novembre 2005 da [OSCURATO:PERSONA], installatore dell'impianto. Quanto alla tempestività del motivo relativo all'esistenza del certificato di installazione, la Corte territoriale ha rilevato come, nel proporre opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha sostenuto di non aver installato l'impianto e ha ricordato di avere fatto pervenire al Comune il certificato di installazione, negando di poter essere sanzionata per eventuali difformità dell'impianto o per la mancata attivazione delle pratiche relative alla prevenzione antincendi, essendo tali incombenti di spettanza dell'installatore. Pertanto, la relativa censura doveva considerarsi proposta dalla società appellante fin dall'instaurazione del giudizio.Quanto, poi, all'utilizzabilità del certificato di installazione, la Corte ha osservato che risultava dalla stessa ordinanza ingiunzione che detto documento era stato inviato dalla società appellante al Comune di Negrar. Peraltro, entrambe le parti avevano pacificamente riconosciuto che lo stesso era stato prodotto nel giudizio originariamente instaurato dinanzi al Giudice di Pace. In ogni caso, il certificato era da ritenersi utilizzabile, in quanto prodotto in giudizio dal Comune Secondo la Corte territoriale, la circostanza che il documento provenga da un terzo non è idonea ad inficiarne la valenza probatoria, essendo conseguenza del fatto che l'installazione è stata curata da soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha infine evidenziato che le prove sulle quali insiste il Comune non sarebbero comunque tali da dimostrare che il certificato di installazione datato 15 novembre 2005 è stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio è stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, in mancanza della detta certificazione. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, ritenuto che non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ha, pertanto, accolto l'appello spiegato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per l'effetto annullando l'ordinanza ingiunzione opposta. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia ha proposto ricorso il Comune di Negrar, con atto notificato in data 2 luglio 2020, sulla base di cinque motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. In prossimità dell'adunanza camerale, la controricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo (violazione dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 414 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) il Comune ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, per aver ammesso quale motivo di opposizione l'assunto dell'esistenza del certificato di corretta installazione non specificamente né tempestivamente allegato da [OSCURATO:SOCIETA]. entro il termine di cui all'art. 414 cod. proc. civ., da applicarsi al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione. Ad avviso del Comune ricorrente, la Corte d'appello di Venezia avrebbe errato nel ritenere ammissibile la censura relativa all'esistenza del certificato di installazione dell'impianto, in assenza di specifica e tempestiva allegazione da parte della società. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale avrebbe, con la decisione impugnata, contravvenuto al principio per cui, in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della parte dare espressa rappresentazione, mediante positive affermazioni contenute negli scritti difensivi, degli elementi contenuti in un documento offerto in produzione che siano ritenuti di interesse per le proprie ragioni, non potendo a ciò provvedere il giudicante. In altre parole, il giudice del gravame avrebbe deciso su quanto dedotto nel procedimento amministrativo, pur non essendo state tali deduzioni espressamente riproposte nei motivi di opposizione, con conseguente mancato assolvimento del relativo onere di allegazione. 1.1. - La censura è infondata. Come risulta dagli atti di causa, con il ricorso introduttivo, recante l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, la società [OSCURATO:SOCIETA] ha allegato di avere effettuato il rifornimento nel gennaio 2014 "poiché correttamente sussisteva tanto la certificazione di installazione che quella di manutenzione non ancora scaduta", e ha fatto riferimento alla "prova della corretta installazione dell'impianto ad opera della ditta Ballini". Ne deriva che con l'atto di opposizione la società [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto l'insussistenza della violazione contestata, perché in realtà essa aveva rifornito un serbatoio che presentava regolari certificazioni.Correttamente, pertanto, la Corte d'appello ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] ha sviluppato, tra i propri motivi di opposizione, anche quello relativo all'esistenza del certificato di installazione, che è stata esplicitata in modo specifico nel ricorso introduttivo. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha altresì evidenziato: che negli scritti difensivi presentati successivamente alla contestazione della violazione, durante la fase amministrativa, [OSCURATO:SOCIETA] ha inviato al Comune il certificato di installazione, portante la data del 15 novembre 2005 e la firma e il timbro della ditta Ballini; che la [OSCURATO:SOCIETA] ha riprodotto il documento davanti al Giudice di pace; che il Comune, costituendosi a sua volta in giudizio, ha prodotto il certificato come documento 3/a. 2. - Con il secondo motivo (violazione degli artt. 2697 e 2704 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si assume la nullità della sentenza impugnata per aver attribuito l'onere di provare il fatto impeditivo al Comune di Negrar anziché alla società ingiunta. A giudizio del ricorrente, la Corte veneziana sarebbe incorsa nella violazione delle norme che sovrintendono alla ripartizione dell'onere probatorio, là dove ha ritenuto che spettasse al Comune provare la falsità della data indicata nel certificato di installazione. Tale documento, infatti, sarebbe qualificabile come una scrittura privata autenticata, in quanto tale contestabile dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o di disconoscimento di scrittura privata autenticata. Da tanto conseguirebbe che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provarne l'autenticità grava su chi la invoca. Pertanto, non essendo il documento offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. (a dimostrazione del fatto eccepito ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.) opponibile al Comune ai sensi dell'art. 2704 cod. civ. per i caratteri che lo connotano, in ragione dell'eccezione all'uopo svolta dal Comune, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere gravante su [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e non sul Comune, l'onere di provarne l'autenticità. 2.1. - La censura deve essere disattesa. Nel procedimento di opposizione al provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria vale il principio secondo il quale l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, assume sostanzialmente la parte di attrice; spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro imputabilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi; con l'ulteriore precisazione che l'Amministrazione può avvalersi di presunzioni (essendo anche queste mezzi di prova dei fatti giuridici) che trasferiscono a carico dell'opponente l'onere della prova contraria (Cass., Sez. VI-2, 23 febbraio 2018, n. 4424). Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. All'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 cod. civ. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche della prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo; al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (Cass., Sez. VI-2, 24 gennaio 2019, n. 1921). In tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, la previsione (ora contenuta nell'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011) secondo cui il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi. In questo ambito e poste tali premesse, la Corte d'appello non si è discostata dal principio secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (Cass., Sez. III, 9 marzo 2020, n. 6650). Difatti, il giudice del merito: si è limitato a valorizzare la circostanza che la provenienza del certificato da un terzo è la conseguenza del fatto che l'installazione è stata curata da un soggetto diverso da [OSCURATO:SOCIETA]; ha sottolineato l'irrilevanza del fatto che l'utilizzatore del serbatoio non abbia esibito il certificato di installazione al momento dell'ispezione dei Vigili del Fuoco (sul rilievo che l'utilizzatore del serbatoio potrebbe avere omesso di esibire il certificato di installazione per non averlo conservato, il che non significherebbe che il certificato non esista); ha precisato che richiedere che [OSCURATO:SOCIETA] provasse anche l'inoltro del certificato di prevenzione antincendi, avrebbe significato aggiungere al dovere che l'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 32 del 1998 pone a carico del fornitore un onere non previsto dalla norma; ha escluso che le prove dedotte dal Comune siano tali da comunque dimostrare che il certificato di installazione, datato 15 novembre 2005, sia stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio in questione sia stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, pur essendo privo della detta certificazione. È da escludere che, così decidendo, la Corte d'appello sia incorsa nella violazione delle norme indicate nella rubrica del motivo. In particolare, non è esatto che la Corte d'appello abbia attribuito al certificato "valore di prova legale" e abbia posto a carico del Comune l'onere di provare "la falsità del documento ex adverso prodotto quale certificato di corretta installazione". Per un verso, infatti, la Corte di Venezia ha introdotto il ragionamento sulla falsità soltanto come mera ipotesi, in via di obiter, là dove afferma, senza alcuna pretesa di ancorare a tale divagazione ipotetica la ratio decidendi, che "se poi il Comune di Negrar vuole sostenere (anche se non lo fa espressamente) che il documento esibito dall'appellante è falso, allora l'appellato aveva l'onere di provare tale falsità". Per l'altro verso, appare dirimente il rilievo che, nell'ambito della complessiva decisione, la Corte lagunare si è limitata ad assegnare al certificato in questione una valenza indiziaria. Lo dimostra il fatto che l'opposizione è stata accolta "giacché non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente". Il che significa che il giudice del merito non ha attribuito al certificato in questione un valore di piena prova circa l'esistenza del documento alla data in cui [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio. Più semplicemente, ha assegnato ad esso una valenza indiretta, suscettibile di far venir meno la sufficienza delle prove della responsabilità dell'opponente, non essendo le contestazioni ad esso mosse dal Comune tali da indurre a ritenere che il certificato non fosse presente alla data in cui [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio. 3. - Con il terzo motivo (violazione degli artt. 2704 e 2729 cod.civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità del provvedimento impugnato per aver conferito al documento offerto da [OSCURATO:SOCIETA]. valore di prova legale in ordine alla data della sua formazione, in contrasto con la natura di scrittura privata dello stesso. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento unicamente sul certificato di installazione allegato da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sostanzialmente attribuendo ad un documento avente natura di scrittura privata il valore di prova legale, senza verificare che in causa fossero stati acquisiti elementi, fatti o circostanze idonei a supportare con attendibilità che il documento fosse stato effettivamente formato il 15 novembre 2005 e nonostante vi fosse controversia sul punto.3.1. - Il motivo deve essere disatteso. La censura muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo. Va infatti ribadito che il giudice del merito non ha conferito al certificato in questione un valore di piena prova sull'esistenza del documento alla data del 24 gennaio 2014, ma ha assegnato ad esso una valenza meramente indiziaria e ha accolto l'opposizione per non essere state raggiunte prove sufficienti della responsabilità dell'incolpata. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte lagunare, nell'esaminare le contestazioni del Comune (a cui avviso sarebbe mancata la prova dell'esistenza del certificato di installazione alla data del 24 gennaio 2014), ha sottolineato: l'irrilevanza della circostanza che il documento non sia stato esibito dal comodatario del serbatoio [OSCURATO:PERSONA] al momento della ispezione dei Vigili del Fuoco, avendo ritenuto ben possibile che l'utilizzatore del serbatoio abbia omesso di esibire il certificato di installazione per non averlo conservato, ciò non significando l'inesistenza di tale certificato; che il richiamo alle forme di autenticazione della sottoscrizione previste dal testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, contenuto nel modello di certificazione approvato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è giustificato dalla necessità che tale certificazione sia allegata alla istanza di sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione antincendi. Si tratta quindi di un requisito che attiene alla fase dell'utilizzo del certificato, nel momento in cui esso viene presentato alla pubblica amministrazione quale allegato ad un'istanza; tale presentazione è, tuttavia, un incombente che grava sul soggetto che ha curato l'installazione dell'impianto e non sul fornitore incaricato di riempire il serbatoio;- che la norma sanzionatoria applicata nella specie non prevede che il fornitore verifichi il rilascio del certificato di prevenzione antincendi ma solo l'esistenza del certificato di installazione; che le prove sulle quali insiste il Comune non sarebbero comunque tali da dimostrare che il certificato di installazione datato 15 novembre 2005 sia stato formato in epoca successiva e che, quindi, il serbatoio sia stato rifornito da [OSCURATO:SOCIETA], nel gennaio 2014, pur essendo privo della detta certificazione. In questo contesto - nel quale la Corte d'appello ha escluso che siano state fornite (a cura dell'Amministrazione, sulla quale incombeva il relativo onere) prove sufficienti della responsabilità della società incolpata - il motivo di ricorso, benché formalmente rivolto a censurare la violazione di legge, si risolve in una inammissibile richiesta di nuova valutazione degli elementi probatori, congruamente valutati, con motivazione priva di mende logiche e giuridiche, dal giudice del merito. In particolare, non può trovare ingresso la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Essa non può porsi per una, supposta, erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 6774). In sostanza, il motivo di ricorso sollecita una revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto la Corte di merito a ritenere non pienamente raggiunta la prova della inesistenza del certificato di installazione allorché [OSCURATO:SOCIETA] ha rifornito il serbatoio; ma ciò si traduce in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. [OSCURATO:SOCIETA] di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti. 4. - Con il quarto motivo (violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 116 e 132, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si censura la nullità della decisione impugnata per aver dichiarato l'insufficienza della prova del fatto illecito sanzionato nell'ordinanza ingiunzione, omettendo di motivare in relazione ai fatti storici offerti dal Comune di Negrar a supporto della pretesa invocata. Sostiene il ricorrente che la Corte d'appello, con la decisione impugnata, avrebbe violato il principio per cui la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga e lo faccia considerandoli non isolatamente, bensì complessivamente e l'uno alla luce dell'altro, senza negare valore ad uno o più di essi, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere probabile l'esistenza del fatto da provare. In particolare, il vizio di motivazione sussisterebbe in relazione ai fatti, tempestivamente allegati e provati dal Comune, attestanti le condizioni di illiceità del serbatoio e dichiarati espressamente come convergenti a dimostrare la mancanza del certificato di corretta installazione e la conseguente conferma della condotta illecita iscritta a [OSCURATO:SOCIETA]. consistita nell'aver rifornito in data 24 gennaio 2014 il serbatoio di GPL privo del certificato. 4.1. - Il motivo è inammissibile. La doglianza articolata investe la valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle idonee a sorreggere la decisione. Tale valutazione, con la connessa scelta, è stata compiuta dalla Corte d'appello con una motivazione congrua che consente di rinvenire il criterio logico seguito anche nell'apprezzamento degli elementi indiziari.E poiché la critica si concreta nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali e nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito, la censura svolta attiene al merito, non alla legittimità. 5. - Con il quinto motivo (violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) si assume la nullità del provvedimento impugnato per erronea statuizione sulle spese di lite. Il ricorrente evidenzia come la statuizione sulle spese disposta dalla Corte d'appello abbia riformato la sentenza del Tribunale di Verona - che aveva posto a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. la rifusione delle spese del primo grado - pur confermando la somma da esso liquidata, così condannando il Comune a versare a [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oltre alle spese del procedimento d'appello, anche le spese del primo grado. Con il motivo in esame il ricorrente insta affinché la Corte, una volta cassata la sentenza impugnata, condanni [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a rifondere le spese di lite al Comune, per ciascun grado di giudizio, compreso quello di legittimità. 5.1. - Il motivo è infondato. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza del Tribunale di Verona. Su questa base, ha condannato il Comune a rifondere all'appellante le spese di lite dei due gradi di giudizio. La statuizione sulle spese si sottrae alla censura prospettata con il motivo. [OSCURATO:SOCIETA] distrettuale si è, infatti, attenuta al principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass., Sez. III, 12 aprile 2018, n. 9064).6. - Il ricorso è rigettato. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 7. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del Comune ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 21502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris