CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 6674/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe R usso C orvace , come da procura speciale a margine del ricorso per cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle e ntrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delFriuli - [OSCURATO:PERSONA]. 323/11/2015, depositata il 3.09.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del29 ottobre 202 5 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTP di Trieste rigettava i ricorsi riuniti proposti dall’associazione sportiva dilettantisticaLudomania Club (in breve ASD) avverso diversi Oggetto: Tributi–Associazione sportiva dilettantistica – disconoscimento della qualificadi ente non commerciale–accertamento induttivo –costi deducibili avvisi di accertamento, relativi agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali l’Agenzia delle entrate, previo disconoscimento della natura di ente non commerciale dell’associazione, aveva determinato induttivamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973; - con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR del Friuli – [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto dalla contribuente osservando, per quanto qui rileva, che: -la decisione emessa nel procedimento cautelare previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997 era inidonea a costituire giudicato in senso formale e sostanziale, trattandosi di pronuncia che perde qualsiasi efficacia a seguito della successiva sentenza di merito, sicchè non era chiaro a quale fatto non contestato dall’Ufficio avesse fatto riferimento la ricorrente e comunque non poteva essere considerato tale il fatto che la sentenza emessa in sede cautelare, in quanto non impugnata dall’Ufficio, fosse passata in giudicato, non potendosi parlare di giudicato cautelare; - l’associazione andava qualificata come ente commerciale, stante il mancato rispetto delle norme che regolano la disciplina degli enti non commerciali e delle associazioni sportive dilettantistiche, sicchè andavanoconsiderati i proventi ch e concorrevano alla determinazione del reddito d’impresa, incluse le quote associative, e vi era l’obbligo di istituire e tenere le scritture contabili; - la mancanza della contabilità e l’omessa dichiarazione dei redditi giustificavano l’accertamento con il metodo induttivo; - l’Ufficio aveva considerat o i compensi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevante, i proventi da utilizzo delle apparecchiature di intrattenimento, le quote associative e i compensi per i giochi; - a fronti di detti compensi, sono stati considerati i costi relativi alle utenze energetiche, telefoniche, idriche, le spese per gli affitti dei locali e delle attrezzature, nonché per gli acquisti delle merci destinate all’attività del bar, non avendo la contribuente fornito idonea prova di ulteriori costi deducibili; - la contribuente impugnava la sentenza della C TR con ricorso per cassazione, affidato asei motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 116, comma 2, cod. proc. civ., in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria - anche come valenza di argomento di prova, in quanto comportamento di rilievo rispetto alla prassi seguita dall’Agenzia in casi simili- delle statuizioni della CTP di Trieste che, con le sentenz e n. 81/1/11 e n. 153/2/11, aveva rigettato l’istanza di applicazione di misure cautelari ex art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, in ragione dell’impossibilità di riqualificare l’ASD alla stregua di ente commerciale , essendosi la CTR limitata ad escludere l’efficacia del giudicato cautelare. 1.1Il motivo è infondato. 1.2La CTR ha chiaramente rilevato che la mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle entrate della sentenz a emess a dal giudice tributario in sede cautelare era irrilevante non solo perchè si tratta di provvedimento che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto basato sul "fumus boni iuris" e sul "periculum in mora" e pertanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito (Cass. n. 13148 del 2018),ma anche perché non vi era alcun fatto non contestato dall’Ufficio. 1.3 L a mancata impugnazione delle decisioni adottate in sede cautelare non determina alcuna conseguenza sul piano probatorio, trattandosi di pronunce destinate a perdere qualsiasi efficacia con la successiva sentenza di merito. 2.Con il secondo motivo deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle prove documentali prodotte e sottoposte all’attenzione della Commissione giudicante, in violazione dell’art. 116, comma 1, cod. proc. civ., e comprovanti la qualificazione di ASD e di ente non commerciale della ricorrente. 3.Con il terzo motivo deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., per omessa motivazione in relazione alla qualificazione dell’effettiva attività svolta dall’Ente. 3.1I predetti motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall'articolo 54, comma 1, lett. a), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, espressamente eccepito dalla controricorrente ed applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l’appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 22.01.2015, non avendo la ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 266860 del 2014; Cass. n. 11439 del 2018). 3.2Peraltro, a seguito della modifica normativa dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame (essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data 3.09.2015), non trovano più accesso al sindacato di legittimità della Corte le censure riguardanti il vizio di insufficienza o incompletezza della motivazione della sentenza di merito impugnata, essendo denunciabile con il ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053). 3.3 L addove non si contesti la inesistenza del requisito motivazione della provvedimento impugnato, quindi, il vizio di motivazione può essere dedotto solo in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per contestare la sufficienza della sua argomentazione sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit. e Cass. Sez. U. 22.09.2014, n. 19881). 3.4 E’ stato poi precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5 dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto “storico”, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). 3.5 S i tratta di censura che, tuttavia, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (ex multis, Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). 3.6 La ricorrente non ha denunciato l’omesso esame di un fatto storico, ma un inammissibile omesso esame di alcune prove, mirando con tali censure ad ottenere una rivalutazione dei fatti storici, operata dal giudice di merito, preclusa nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U.n. 34476 del 2019). 3.7 N é può parlarsi, con riferimento al terzo motivo, di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico" o di "motivazione apparente" o di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e neppure di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, atteso che la motivazione della sentenza impugnata, con riferimento alla effettiva attività svolta dall’associazione e, quindi, sulla sua natura commerciale, non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel sopra citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. n. 8053del 2014). 3.8Ed invero, i giudici di appello hanno indicato gli elementi posti a sostegno della propria valutazione ( “ In ordine alla illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 148 del DPR n. 8ì917/1986 e dell’art. 4 DPR n. 633/1972, si osserva che l’impugnata sentenza è assolutamente motivata circa la ragioni relativamente al mancato rispetto delle norme che sorreggono la disciplina degli enti non commerciali e delle associazioni sportive dilettantistiche. In sostanza, la gestione dell'associazione era stata svolta senza l'osservanza della disciplina prevista. In particolare la ricorrente non risultava affiliata ad alcuna federazione nazionale, né al Coni, il libro soci non era stato esibito, così come non erano state esibite le scritture contabili previste dall'art. 14 dello Statuto dell'associazione, non erano stati esibiti i verbali delle assemblee, mentre i soggetti sentiti dai funzionari erano del tutto ignari dello scopo associativo, l'associazione non aveva un conto corrente autonomo e le movimentazioni transitava sul conto del legale rappresentante. Parte ricorrente si è limitata, dunque, a richiamare le norme che regolano la disciplina degli enti non commerciali, senza produrre documentazioni idonea a suffragio di quanto enunciato. Infatti, l'associazione non è risultata affiliata ad alcuna federazione nazionale né al CONI, i beni presenti nel locale ed il locale stesso erano intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] che li cedeva a sua volta in locazione all'associazione stessa verso un corrispettivo annuo. Inoltre, la quota associativa ammontava ad € 10,00 e dava diritto solo al mero accesso al circolo, essendo previsto che l'utilizzo di tutte le attrezzature fosse a pagamento, quali, ad esempio, la connessione ad internet, l'utilizzo dei tavoli da biliardo e dei bersagli con freccette, l'utilizzo di calcio balilla, dei giochi da tavola, dei videogiochi e del gioco delle carte. La somministrazione di alimenti e bevande avveniva dunque sempre con corrispettivo specifico con relativa applicazione di ricarico, così come veniva effettuata anche la vendita di generi di monopolio"), chiarendo quali fossero i requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento della natura non commerciale dell’ente, come la tenuta della contabilità separata per le attività diverse da quelle istituzionali, aventi natura economica, ela somministrazione di cibi e bevande. 3.9 La CTR ha , quindi, esaminato i requisiti che per l’Ufficio erano indicativi della natura non economica dell’ente, quali la partecipazione alla vita sociale degli associati, gli assetti direttivi dell’associazione, gli aspetti proprietari, l’assenza dello scopo di lucro, l’attività prevalentemente esercitata, l’affiliazione, concludendo che, nella specie, l’ente andava qualificato “in maniera univoca” come commerciale ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986. 4. C on il quarto motivo deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 186 del 2004, in relazione all’applicazione dei requisiti previsti dall’art. 90 della l. n. 289 del 2002, per avere la CTR errato nell’attribuire al mancato riconoscimento del CONI una condizione necessaria per l’applicazione del regime forfettario agevolato istituito dalla l. n. 398 del 1991 a favore delle ASD. 4.1Il motivo è inammissibile per la novità della questione . 4.2 I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 20712 del 2018) e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 15430 del 2018). 4.3 Il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la "causa petendi" entro icui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. 4.4 D alla sentenza impugnata non risulta che il motivo sia stato proposto fin dal ricorso introduttivo, né la contribuente ha indicato l’atto con il quale detta censura è stata sollevata. 4.5 Il motivo èin ogni caso inammissibile perché l’affiliazione al CONI non è dirimente, in quanto si tratta solo di uno degli elementi contemplati dalla legge per l’applicazione del regime agevolativo. 5. C on il quinto motivo deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 148, comma 3, del TUIR, per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’affiliazione al CONI condizionil’applicazione della disciplina prevista dall’art. 148, comma 3, del TUIR, mentre tale riconoscimento sarebbe necessario solo ai fini dell’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991; lamenta inoltre che la CTR ha omesso di valutare il documento che attesta l’affiliazione della contribuente a Fibis/CONI. 5.1Il motivo è infondato. 5.2 C ome ha ripetutamente affermato questa Corte, l'esenzione d'imposta, prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non solo dalla veste giuridica assunta dall'associazione, che costituisce un elemento formale, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cass. n. 22578del 2012; Cass. n. 16449del 2016). 5.3 P iù in particolare, è stato affermato che « Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell'art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associativa» (Cass. n. 30008del 2021). 5.4Anche recentemente è stato ribadito ( Cass. n. 22690 del 20 25), che “Come affermato da Sez. V, ord. n. 10393 del 30/04/2018, infatti, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative (nella specie, un'associazione sportiva dilettantistica), dipende non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto. Deve ritenersi che il regime fiscale agevolato per tali associazioni richieda due concorrenti presupposti, quali a) lo svolgimento di attività non lucrativa; b) il rispetto del principio di democraticità a fini organizzativi. Presupposti che devono sussistere con caratteristiche sostanziali e di effettività, con onere probatorio che a fronte della contestazione specifica dell’ufficio deve essere assolto dalla contribuente, senza limitarsi ad offrire elementi puramente estrinseci o formali, quale l’iscrizione in registri tenuti dal CONI o clausole statutarie che non siano state in concreto applicate”. 5.5Ne consegue che non sono determinanti il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pure è obbligatorio per quanto riguarda i principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e delle regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta, in quando quello che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative (Cass. n. 3900 del 2023 ), il cui onere probatorio incombe sul contribuente (ex multis, Cass. n. 29500del 2020). 5.6 D eve concludersi, dunque, che l'accertamento sulla spettanza di tali agevolazioni deve essere compiuto dal giudice di merito con congrua motivazione, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 cod. civ., esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva (Cass. n. 6361 del 2023). 5.7La CTR si è attenuta ai suindicati principi, in quanto ha fondato il suo giudizio sul disconoscimento della natura non commerciale della contribuente e, quindi, sul fatto che non avesse diritto di beneficiale del relativo del regime fiscale agevolativo non solo sulla base di un dato formale (mancata iscrizione al CONI), ma soprattutto sulla valutazione delle modalità di svolgimento in concreto dell’attività dell’associazione, evidenziando le numerose irregolarità riscontrate nel corso della verifica, quali la mancata esibizione del libro soci, delle scritture contabili previste dall'art. 14 dello Statuto dell'associazione e dei verbali delle assemblee, la mancata conoscenza da parte dei soggetti sentiti nel corso della verifica dello scopo associativo, la mancanza di un conto corrente autonomo intestato all'associazione, distinto da quello del legale rappresentante, nonché le seguenti circostanze: la quota associativa dava diritto solo al l’ accesso al circolo, mentre tutte le attività erano a pagamento, la somministrazione di alimenti e bevande avvenivadietro pagamento di corrispettivo sul quale veniva applicata un ricarico, la contabilità per le attività istituzionali non eraseparata da quella relativa alle attività aventi natura economica. 6.Con il sesto motivo deduce, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alla mancata quantificazione forfettaria dei costi sostenuti nel periodo di imposta oggetto di verifica. 6.1Il motivo è infondato. 6.2 N ella specie è pacifico che l’Amministrazione finanziaria ha effettuato nei confronti del contribuente un accertamento induttivo cd. puro ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, per cui doveva tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi accertati, ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi (Corte costituzionale n. 225 del 2005). 6.3 Q uesta Corte ha sul punto più volte affermato che «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento induttivo, deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti, tanto che, qualora per alcuni proventi non sia possibile accertare i costi, questi possono essere determinati induttivamente, perché diversamente si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo, anziché quello netto, in contrasto con il parametro costituzionale della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.» (Cass. n. 3995 del 2009; Cass. n. 23314 del 2013; Cass. n. 25317 del 2014; Cass. n. 26748 del 2018). 6.4 D a ciò si evince che nell’accertamento induttivo cd. puro il contribuente può sempre fornire la prova dell’effettivo esborso della spesa, dovendo l’Amministrazione altrimenti determinare comunque i costi in modo forfetario. 6.5 I presupposti per procedere all’accertamento induttivo, quindi, non precludono il riconoscimento di costi effettivamente sostenuti che devono essere, tuttavia, provati dal contribuente, ma il riconoscimento dei costi effettivi esclude, in linea di principio, la determinazione dei costi in misura forfetaria. S olo se per una parte deiproventi non sia possibile accertare i relativi costi, questi possono essere determinati induttivamente in modo forfettario, main tal caso devono essere specificatamente indicati i ricavi ai quali detti costi si riferiscono. 6.6 Nel caso in esame è pacifico che si è proceduto ad accertamento induttivo e i costi sono stati determinati in modo analitico, sulla base della documentazione fornita dalla contribuente; secondo quest’ultima, tuttavia, l’Agenzia avrebbe dovuto considerare ulteriori e non meglio precisati costi, da calcolare in modo forfettario, senza indicare, tuttavia, a quali ricavi si collegava la pretesa deduzioni di tali spese. 6.7La CTR si è attenuta ai principi sopra enunciati, avendo ritenuto che la ricorrente “non ha saputo dare valido riscontro sulla mancata considerazione delle uscita e soprattutto non ha dato idonea prova di ulteriori eventuali costi sostenuti dall’associazione da portare in ulteriore deduzione del reddito d’impresa”. 7.In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna l’associazione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 5.800,00, oltre spese prenotate a de