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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21417/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gifi OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che le reiterate offese e minacce, rivolte nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, erano finalizzate ad impedire il compimento degli atti di ufficio dei medesimi; quanto alla recidiva, si è rilevato che la distanza temporale dei fatti e delle condotte antecedenti nonché la già manifestata propensione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione contrassegnavano la condotta tenuta quale espressione di noncuranza alle norme e alle punizioni penali e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; gifi OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui si evidenzia che le reiterate offese e minacce, rivolte nei confronti degli agenti di polizia penitenziaria, erano finalizzate ad impedire il compimento degli atti di ufficio dei medesimi; quanto alla recidiva, si è rilevato che la distanza temporale dei fatti e delle condotte antecedenti nonché la già manifestata propensione alla commissione di reati contro la Pubblica amministrazione contrassegnavano la condotta tenuta quale espressione di noncuranza alle norme e alle punizioni penali e, dunque, di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 21417/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris