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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 36293/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LPH30) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza emessa 1'8 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Torino il 28 gennaio 2021 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed 800,00 euro di multa.

Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti, il riferito motivo riguarda il trattamento punitivo, benché esso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale sottolineato (alla p. 3 della sentenza) che la sanzione inflitta, parametrata su base di poco superiore al minimo edittale, risponde a criteri di corretta dosimetria, trattandosi di droga pesante ed essedo stato l'imputato condannato per tre volte per lo stesso tipo di reato.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LPH30) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con sentenza emessa 1'8 novembre 2022 la Corte d'appello di Torino ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Torino il 28 gennaio 2021 ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed 800,00 euro di multa. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore, affidandosi ad un solo motivo con il quale lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti, il riferito motivo riguarda il trattamento punitivo, benché esso risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale sottolineato (alla p. 3 della sentenza) che la sanzione inflitta, parametrata su base di poco superiore al minimo edittale, risponde a criteri di corretta dosimetria, trattandosi di droga pesante ed essedo stato l'imputato condannato per tre volte per lo stesso tipo di reato. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/07
Sentenza Cassazione n. 36293/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris