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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 23691/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2931/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] assistenza doganale (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Gondar n. 22; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 101/2/17, depositata il 24 gennaio 2017.

Oggetto: tributi doganali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 80/4/11 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] assistenza doganale (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] contro l'atto di contestazione delle sanzioni relative al pagamento di dazi doganali antidumping.

La CTR osservava in particolare che essendo stato annullato l'atto impositivo prodromico dell'atto sanzionatorio impugnato dalla CTP con sentenza confermata in appello, era venuto meno il titolo della sanzione, con conseguente reiezione del gravame agenziale.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 295, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato il venir meno del titolo sanzionatorio oggetto del processo a causa dell'annullamento del prodromico atto impositivo pronunciato dal giudice di primo grado con conferma in appello.

La censura è fondata.

E' incontroverso che al tempo della pronuncia della sentenza impugnata non era passata in giudicato la decisione di appello, favorevole alla controricorrente valorizzata dalla CTR ligure, sull'atto impositivo prodromico a quello sanzionatorio impugnato in questo processo.

Peraltro, tale decisione è stata successivamente cassata da questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 3607/2020).

La pronuncia in esame non poteva dunque basarsi sull'efficacia riflessa di detta sentenza, se non previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, cod. proc. civ.,per la sospensione del processo, trattandosi di disposizione legislativa processuale applicabile ratione temporis(la modifica dell’art. 49, d.lgs 546/1992, che lo consente, è entrata in vigore il primo gennaio 2016; cfr. in questo senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018, Rv. 649653 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 -01).

In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2931/2018 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] assistenza doganale (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Gondar n. 22; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 101/2/17, depositata il 24 gennaio 2017. Oggetto: tributi doganali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria respingeva l’appello proposto dall’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 80/4/11 della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] assistenza doganale (CAD) Italia [OSCURATO:SOCIETA] contro l'atto di contestazione delle sanzioni relative al pagamento di dazi doganali antidumping. La CTR osservava in particolare che essendo stato annullato l'atto impositivo prodromico dell'atto sanzionatorio impugnato dalla CTP con sentenza confermata in appello, era venuto meno il titolo della sanzione, con conseguente reiezione del gravame agenziale. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso la società contribuente. Considerato che: Con l’unico motivo dedotto –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.-l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 295, cod. proc. civ., poiché la CTR ha affermato il venir meno del titolo sanzionatorio oggetto del processo a causa dell'annullamento del prodromico atto impositivo pronunciato dal giudice di primo grado con conferma in appello. La censura è fondata. E' incontroverso che al tempo della pronuncia della sentenza impugnata non era passata in giudicato la decisione di appello, favorevole alla controricorrente valorizzata dalla CTR ligure, sull'atto impositivo prodromico a quello sanzionatorio impugnato in questo processo. Peraltro, tale decisione è stata successivamente cassata da questa Corte (Sez. 5, ordinanza n. 3607/2020). La pronuncia in esame non poteva dunque basarsi sull'efficacia riflessa di detta sentenza, se non previa valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 337, cod. proc. civ.,per la sospensione del processo, trattandosi di disposizione legislativa processuale applicabile ratione temporis(la modifica dell’art. 49, d.lgs 546/1992, che lo consente, è entrata in vigore il primo gennaio 2016; cfr. in questo senso, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17936 del 09/07/2018, Rv. 649653 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13823 del 07/07/2016, Rv. 640357 -01). In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa com
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