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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 19213/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamentodi giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13468 del ruolo generale dell’anno 2024, richiesto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Casertacon ordi- nanza n. 734 in data 13 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 5056/2023R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente S. [OSCURATO:PERSONA].

EDILIZIA A R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D63 I306Q) [OSCURATO:PERSONA] Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L52 I306B) DELL'AVERSANA Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T12 I306J) [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A09 D789T) DONADIO Alfonso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84P09 F839P) DONADIO Raffaele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87A25 F839C) GIORDANO Livio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H22 D789C) MERENDA Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B19 D790L) MASCIOLI Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T23 F839U) Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 NISCIO Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74A28 F839Y) PEZZELLA Pasquale (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80S02 F839L) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNNGPP 86S30 I234T ) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]’ARPINO (C .

F .: 81000630616 ) , in per- sona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C.F.: DVI MRA76C53 F839Z ) [OSCURATO:PERSONA] S.p.

A . - SO.GE.R.T. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRRCMN 87P52 B963F ) -resistenti- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichiararela giurisdizione del Giudice amministra- tivo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.».

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Arpino ha notificato alla società Coop.

Edilizia a r.l.

S. Elpidio, nonché ai soci della stessa, tra cui [OSCURATO:PERSONA]Aversana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Do- menico Mascioli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali c oobbligati , un atto di «accertamento esecutivo entrate patrimoniali –oneri», ai sensi Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 dell’art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n . 160 , per un importo totale , richiesto ad ogni singolo destinatario , pari a € 105.018,31.

Gli intimati hanno impugnato tale atto, proponendo un ricorso qualificato come «ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi», davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato il proprio difetto di giu- risdizione, in favore della Commissione tributaria competente per territorio.

Riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, quest’ultima, ravvisando un potenziale conflitto negativo di giurisdizione,ha proposto ricorso per re- golamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la con- troversia non spetterebbe alla giurisdizione del giudice tributa- rio.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio.

L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo « che Codesta Suprema Corte voglia dichia- rarela giurisdizione del Giudice amministrativo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.».

Ragioni della decisione 1.Il petitum sostanziale della domanda originariamente avan- zatadai ricorrenti davanti al giudice ordinario, ovvero l’oggetto della presente controversia, è la contestazione di un avviso di accertamento finalizzato alla riscossione di una entrata patri- monialedi un ente comunale, costituita da crediti per contributi di costruzione e relativi accessori dovuti sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fondato su due ordinanze ingiunzione, che si assumono già notificate nel 2019 e nel 2022, oltre ai relativi Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 interessi,con intimazione ad adempiere entro il termine di ses- santa giorni, atto notificato ai debitori ai sensi dell’art. 1, comma 792, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

L’atto introduttivo del presente giudizio è stato qualificato dagli intimati come «ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi».

Le ragioni delle contestazioni avverso l’avviso di accertamento sono molteplici; segnatamente, risultano dedotte dagli oppo- nenti le seguenti ragioni di opposizione, attinenti ad aspetti sia formali che sostanziali dell’atto impugnato: «a) illegittimità degli accertamenti per nullità delle notifiche de- gli atti; b) nullità ed illegittimità degli accertamenti per difetto di moti- vazione – motivazione apparente contraddittorietà illogicità – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2, 3 e ss. della legge 241/1990 –violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 17 e ss. della l. 212/2000 mancata allegazione degli atti prodromici; c) nullità ed illegittimità degli accertamenti per omessa notifica e/o inesistenza degli atti prodromici - violazione e falsa appli- cazione dell’art. 24 Cost. degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., dell’art. 7 l. 890/1992; d) nullità degli accertamenti per illegittimità dei costituendi ruoli e decadenza dal potere di riscossione; e) illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento per difetto di legittimazione passiva – violazione e falsa applicazione dell’art. 2462 e ss cod. civ.; f) nullità degli accertamenti per ricevuta quietanza di ogni spesa ed onere da parte della assegnante in sede di vendita e/o as- segnazione dell’alloggio in cooperativa».

Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 2.In base all’art. 1, comma 792, lettera b) , della legge 27 di- cembre 2019 n. 160, l’atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate patrimoniali dell’ente pubblico acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e non ri- chiede, ai fini della eventuale successiva esecuzione forzata, la preventiva notifica della cartella di pagamento e/odell’ ingiun- zione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge re- lative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli af- fari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

In base a detta norma, infatti, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,in mancanza di tempestiva opposizione, alla quale (in caso di entrate patrimoniali non tri- butarie, come nella specie)si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, la riscossione delle somme richieste èimmediatamente affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

Secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, l’accerta- mento esecutivo in questione, è istituto che «concentra tre di- verse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecu- tivo e quella di precetto; in sostanza, l’ente locale, dopo avere notificato l’avviso di accertamento, che acquista efficacia ese- cutiva alla scadenza del termine per l’impugnativa (sessanta giorni dalla notificazione, per le entrate non tributarie), può procedere all’affidamento in carico ai soggetti incaricati della riscossione forzata; l ’atto cd.

« impoesattivo » svolge, invero, contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), così consentendo una Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 accelerazione del processo di riscossione delle entrate locali» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13634 del 16/05/2024, in motivazione).

Deve considerarsi che l’atto in questione ha ad oggetto l’accer- tamento e la contestuale richiesta di pagamento di un determi- nato credito, che trova fonte in un rapporto obbligatorio e con- sente all’ente pubblico la formazione immediata, in proprio fa- vore, di un titolo esecutivo per il recupero del suddetto credito (laddove non sia proposta tempestiva opposizione da parte del soggetto debitore e, in tale sede, l’efficacia esecutiva di detto titolo non sia sospesa), titolo idoneo all’avvio del procedimento esecutivo senza la preventiva notificazione di atto di precetto o intimazione equivalente (quale la cartella di pagamento), fatta salva la necessità di notificazione dell’avviso di intimazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 , in caso di esecuzione promossa oltre l’anno dalla notifica dell’av- viso di accertamento esecutivo: peraltro, in caso di tempestiva proposizione dell’opposizione, è devoluto all’autorità giurisdi- zionale l’accertamento stesso della sussistenza e della confor- mazione del rapporto obbligatorio sottostante, per ogni suo aspetto, sia formale che sostanziale, e l’autorità giudiziaria in questione ha anche il potere di sospendere l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento.

Il giudizio di opposizione resta, di conseguenza, devoluto al giu- dice dotato di giurisdizione e competenza con riguardo alla na- tura del suddetto rapporto obbligatorio, anche per quanto at- tiene agli aspetti (laddove ritenuti eventualmente rilevanti) re- lativi alla regolarità formale dell’avviso di accertamento che, sotto tale profilo, viene in rilievo, appunto, quale atto di accer- tamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, sog- getto, per tale aspetto, al controllo giurisdizionale connaturato alla sua natura (mentre i profili relativi alla regolarità del pro- cedimento di riscossione coattiva di quel credito ed allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’ente creditore Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 possono venire in rilievo esclusivamente in una fase successiva e, cioè, in caso di effettivo avvio della procedura esecutiva, a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso l’avviso di accertamento ovvero nonostante la proposta opposizione).

Ne derivache, se con riguardo al rapporto obbligatorio sotto- stante sussista la previsione della giurisdizione, generale o esclusiva, del giudice amministrativo, l’opposizione avverso lo stesso resta attratta a tale giurisdizione per ogni suo aspetto, come del resto si afferma, sulla base di un indirizzo consolidato di queste stesse Sezioni Unite, con riguardo algiudizio di oppo- sizione avverso l’ordinanza ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, laddove essa abbia ad oggetto, in gene- rale,il momento autoritativo del rapporto tra pubblica ammini- strazione e privato, e quindi il giudice siachiamato ad accertare i presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento im- positivo (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenz e n. 5332 , 5333 e 5334 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez.

U, n. 20317 del 20/09/2006 ; in senso analogo: Cass., Sez.

U, n. 29529 del 18/12/2008 ) , ovvero sussistauna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ammi- nistrativo, ciò cheavviene proprio con riguardo alle controver- sie che attengano alla spettanza e alla liquidazione del contri- buto per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiariodi con- cessione edilizia(cfr. Cass., Sez.

U, n. 20317 del 20/09/2006 ; Sez.

U, n. 5903 del 14/04/2003 ; Sez.

U, n. 7436 del 5/07/1991).

È, infatti, da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Uniteil principio per cui « in materia di opposi- zione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi rela- tiva, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice» (cfr., in tal senso, già Cass.,Sez.

U, n. 3608 del 29/10/1968 ; conf.: Cass., Sez.

U, n. 1238 del 30/01/2002 ; cfr. altresì: Cass., Sez.

U, n. 29529 del 18/12/2008).

Analoghi principi possono certamente essere, dunque, applicati con riguardo all’opposizione avverso l’atto di accertamento ese- cutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e tanto anche in virtù dell’espresso richiamo ope- rato da tale ultima norma, all’applicazione, per l’opposizione avverso l’avviso di accertamento esecutivo,delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,che regola, appunto, il procedimento per «le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato conregio decreto 14 aprile 1910 n. 639», nonché della previsione di cui alla lettera l)delle medesima norma, se- condo la quale «ai fini della procedura di riscossione contem- plata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vi- genti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di paga- mento e all’ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio de- creto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)». 3.Nella specie, come già chiarito, il rapporto obbligatorio di cui si discute ha ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall’amministrazione sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cioè un rapporto obbligatorio che rientra certa- mente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista in materia urbanistica ed edilizia dall’art. 133, comma Ric. n. 13468/2024– S ez.

Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall’art. 16, legge28 gennaio 1977 n. 10 e dall’art. 34 , d ecreto l e g i s lativo 31 marzo 1998 n. 80 ( cfr. Cass. , Sez.

U, n. 22904 del 14/11/2005;Sez.

U, n. 12114 del 26/05/2009; Sez.

U, n. 8619 del 29/04/2015;Sez.

U, n. 14345 del 09/07/2015), e ciò sia che si controverta degli aspetti (anche formali) relativi al cor- retto esercizio del potere amministrativo, sia chesi controverta su diritti soggettivi. 4.È dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo com- petente per territorio, con fissazione del termine di leggeper la riassunzione del giudizio davanti a tale giudice.Resta travolta la sentenza declinatoria resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La regolamentazione delle spesedel presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito.

P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamentodi giurisdizione di ufficio iscritto al numero 13468 del ruolo generale dell’anno 2024, richiesto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Casertacon ordi- nanza n. 734 in data 13 giugno 2024 nel giudizio iscritto al n. 5056/2023R.G. del predetto ufficio giudiziario, vertente S. [OSCURATO:PERSONA]. EDILIZIA A R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66D63 I306Q) [OSCURATO:PERSONA] Angela (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72L52 I306B) DELL'AVERSANA Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47T12 I306J) [OSCURATO:PERSONA] Antonio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62A09 D789T) DONADIO Alfonso (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84P09 F839P) DONADIO Raffaele (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 87A25 F839C) GIORDANO Livio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70H22 D789C) MERENDA Mario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45B19 D790L) MASCIOLI Domenico (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50T23 F839U) Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 NISCIO Rosario (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74A28 F839Y) PEZZELLA Pasquale (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80S02 F839L) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BNNGPP 86S30 I234T ) -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA]’ARPINO (C . F .: 81000630616 ) , in per- sona del Sindaco, legale rappresentantepro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] C.F.: DVI MRA76C53 F839Z ) [OSCURATO:PERSONA] S.p. A . - SO.GE.R.T. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PRRCMN 87P52 B963F ) -resistenti- udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglioin data 15 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto «che Codesta Suprema Corte voglia dichiararela giurisdizione del Giudice amministra- tivo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.». Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA]Arpino ha notificato alla società Coop. Edilizia a r.l. S. Elpidio, nonché ai soci della stessa, tra cui [OSCURATO:PERSONA]Aversana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Do- menico Mascioli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , quali c oobbligati , un atto di «accertamento esecutivo entrate patrimoniali –oneri», ai sensi Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 dell’art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n . 160 , per un importo totale , richiesto ad ogni singolo destinatario , pari a € 105.018,31. Gli intimati hanno impugnato tale atto, proponendo un ricorso qualificato come «ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi», davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato il proprio difetto di giu- risdizione, in favore della Commissione tributaria competente per territorio. Riassunto il giudizio davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, quest’ultima, ravvisando un potenziale conflitto negativo di giurisdizione,ha proposto ricorso per re- golamento preventivo di giurisdizione, assumendo che la con- troversia non spetterebbe alla giurisdizione del giudice tributa- rio. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio. L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo « che Codesta Suprema Corte voglia dichia- rarela giurisdizione del Giudice amministrativo (T.A.R. per la Campania), assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c.». Ragioni della decisione 1.Il petitum sostanziale della domanda originariamente avan- zatadai ricorrenti davanti al giudice ordinario, ovvero l’oggetto della presente controversia, è la contestazione di un avviso di accertamento finalizzato alla riscossione di una entrata patri- monialedi un ente comunale, costituita da crediti per contributi di costruzione e relativi accessori dovuti sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fondato su due ordinanze ingiunzione, che si assumono già notificate nel 2019 e nel 2022, oltre ai relativi Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 interessi,con intimazione ad adempiere entro il termine di ses- santa giorni, atto notificato ai debitori ai sensi dell’art. 1, comma 792, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160. L’atto introduttivo del presente giudizio è stato qualificato dagli intimati come «ricorso in opposizione all’esecuzione nonché in opposizione agli atti esecutivi». Le ragioni delle contestazioni avverso l’avviso di accertamento sono molteplici; segnatamente, risultano dedotte dagli oppo- nenti le seguenti ragioni di opposizione, attinenti ad aspetti sia formali che sostanziali dell’atto impugnato: «a) illegittimità degli accertamenti per nullità delle notifiche de- gli atti; b) nullità ed illegittimità degli accertamenti per difetto di moti- vazione – motivazione apparente contraddittorietà illogicità – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2, 3 e ss. della legge 241/1990 –violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 17 e ss. della l. 212/2000 mancata allegazione degli atti prodromici; c) nullità ed illegittimità degli accertamenti per omessa notifica e/o inesistenza degli atti prodromici - violazione e falsa appli- cazione dell’art. 24 Cost. degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c., dell’art. 7 l. 890/1992; d) nullità degli accertamenti per illegittimità dei costituendi ruoli e decadenza dal potere di riscossione; e) illegittimità e nullità degli avvisi di accertamento per difetto di legittimazione passiva – violazione e falsa applicazione dell’art. 2462 e ss cod. civ.; f) nullità degli accertamenti per ricevuta quietanza di ogni spesa ed onere da parte della assegnante in sede di vendita e/o as- segnazione dell’alloggio in cooperativa». Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 2.In base all’art. 1, comma 792, lettera b) , della legge 27 di- cembre 2019 n. 160, l’atto di accertamento esecutivo relativo ad entrate patrimoniali dell’ente pubblico acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica e non ri- chiede, ai fini della eventuale successiva esecuzione forzata, la preventiva notifica della cartella di pagamento e/odell’ ingiun- zione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge re- lative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli af- fari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639. In base a detta norma, infatti, decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento,in mancanza di tempestiva opposizione, alla quale (in caso di entrate patrimoniali non tri- butarie, come nella specie)si applicano le disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, la riscossione delle somme richieste èimmediatamente affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, l’accerta- mento esecutivo in questione, è istituto che «concentra tre di- verse funzioni: quella di atto impositivo, quella di titolo esecu- tivo e quella di precetto; in sostanza, l’ente locale, dopo avere notificato l’avviso di accertamento, che acquista efficacia ese- cutiva alla scadenza del termine per l’impugnativa (sessanta giorni dalla notificazione, per le entrate non tributarie), può procedere all’affidamento in carico ai soggetti incaricati della riscossione forzata; l ’atto cd. « impoesattivo » svolge, invero, contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), così consentendo una Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 accelerazione del processo di riscossione delle entrate locali» (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13634 del 16/05/2024, in motivazione). Deve considerarsi che l’atto in questione ha ad oggetto l’accer- tamento e la contestuale richiesta di pagamento di un determi- nato credito, che trova fonte in un rapporto obbligatorio e con- sente all’ente pubblico la formazione immediata, in proprio fa- vore, di un titolo esecutivo per il recupero del suddetto credito (laddove non sia proposta tempestiva opposizione da parte del soggetto debitore e, in tale sede, l’efficacia esecutiva di detto titolo non sia sospesa), titolo idoneo all’avvio del procedimento esecutivo senza la preventiva notificazione di atto di precetto o intimazione equivalente (quale la cartella di pagamento), fatta salva la necessità di notificazione dell’avviso di intimazione di cui all’articolo 50 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 , in caso di esecuzione promossa oltre l’anno dalla notifica dell’av- viso di accertamento esecutivo: peraltro, in caso di tempestiva proposizione dell’opposizione, è devoluto all’autorità giurisdi- zionale l’accertamento stesso della sussistenza e della confor- mazione del rapporto obbligatorio sottostante, per ogni suo aspetto, sia formale che sostanziale, e l’autorità giudiziaria in questione ha anche il potere di sospendere l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento. Il giudizio di opposizione resta, di conseguenza, devoluto al giu- dice dotato di giurisdizione e competenza con riguardo alla na- tura del suddetto rapporto obbligatorio, anche per quanto at- tiene agli aspetti (laddove ritenuti eventualmente rilevanti) re- lativi alla regolarità formale dell’avviso di accertamento che, sotto tale profilo, viene in rilievo, appunto, quale atto di accer- tamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, sog- getto, per tale aspetto, al controllo giurisdizionale connaturato alla sua natura (mentre i profili relativi alla regolarità del pro- cedimento di riscossione coattiva di quel credito ed allo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’ente creditore Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 possono venire in rilievo esclusivamente in una fase successiva e, cioè, in caso di effettivo avvio della procedura esecutiva, a seguito di omessa tempestiva opposizione avverso l’avviso di accertamento ovvero nonostante la proposta opposizione). Ne derivache, se con riguardo al rapporto obbligatorio sotto- stante sussista la previsione della giurisdizione, generale o esclusiva, del giudice amministrativo, l’opposizione avverso lo stesso resta attratta a tale giurisdizione per ogni suo aspetto, come del resto si afferma, sulla base di un indirizzo consolidato di queste stesse Sezioni Unite, con riguardo algiudizio di oppo- sizione avverso l’ordinanza ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, laddove essa abbia ad oggetto, in gene- rale,il momento autoritativo del rapporto tra pubblica ammini- strazione e privato, e quindi il giudice siachiamato ad accertare i presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento im- positivo (cfr. Cass., Sez. U, Sentenz e n. 5332 , 5333 e 5334 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. U, n. 20317 del 20/09/2006 ; in senso analogo: Cass., Sez. U, n. 29529 del 18/12/2008 ) , ovvero sussistauna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice ammi- nistrativo, ciò cheavviene proprio con riguardo alle controver- sie che attengano alla spettanza e alla liquidazione del contri- buto per oneri di urbanizzazione a carico del beneficiariodi con- cessione edilizia(cfr. Cass., Sez. U, n. 20317 del 20/09/2006 ; Sez. U, n. 5903 del 14/04/2003 ; Sez. U, n. 7436 del 5/07/1991). È, infatti, da lungo tempo consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Uniteil principio per cui « in materia di opposi- zione all’ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali dello Stato, la disposizione di cui all’art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 non reca deroga alle norme regolatrici della giurisdizione nel vigente ordinamento giuridico e, pertanto, non Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 può essere invocata per ricondurre nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice ordinario vertenze che, con riguardo alla natura dei rapporti dedotti ed alla normativa ad essi rela- tiva, debbano essere riservate alla cognizione di altro giudice» (cfr., in tal senso, già Cass.,Sez. U, n. 3608 del 29/10/1968 ; conf.: Cass., Sez. U, n. 1238 del 30/01/2002 ; cfr. altresì: Cass., Sez. U, n. 29529 del 18/12/2008). Analoghi principi possono certamente essere, dunque, applicati con riguardo all’opposizione avverso l’atto di accertamento ese- cutivo di cui all’art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, e tanto anche in virtù dell’espresso richiamo ope- rato da tale ultima norma, all’applicazione, per l’opposizione avverso l’avviso di accertamento esecutivo,delle disposizioni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,che regola, appunto, il procedimento per «le controversie in materia di opposizione all’ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all’articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato conregio decreto 14 aprile 1910 n. 639», nonché della previsione di cui alla lettera l)delle medesima norma, se- condo la quale «ai fini della procedura di riscossione contem- plata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vi- genti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di paga- mento e all’ingiunzione di cui al testo unico di cui al regio de- creto 14 aprile 1910, n. 639, si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)». 3.Nella specie, come già chiarito, il rapporto obbligatorio di cui si discute ha ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall’amministrazione sulla base del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, cioè un rapporto obbligatorio che rientra certa- mente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, prevista in materia urbanistica ed edilizia dall’art. 133, comma Ric. n. 13468/2024– S ez. Unite – A d . 15 aprile 20 25 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall’art. 16, legge28 gennaio 1977 n. 10 e dall’art. 34 , d ecreto l e g i s lativo 31 marzo 1998 n. 80 ( cfr. Cass. , Sez. U, n. 22904 del 14/11/2005;Sez. U, n. 12114 del 26/05/2009; Sez. U, n. 8619 del 29/04/2015;Sez. U, n. 14345 del 09/07/2015), e ciò sia che si controverta degli aspetti (anche formali) relativi al cor- retto esercizio del potere amministrativo, sia chesi controverta su diritti soggettivi. 4.È dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo com- petente per territorio, con fissazione del termine di leggeper la riassunzione del giudizio davanti a tale giudice.Resta travolta la sentenza declinatoria resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La regolamentazione delle spesedel presente regolamento può essere rimessa all’esito del giudizio di merito. P.Q.M La Corte,a Sezioni Unite: - dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente cont
Sentenza Cassazione n. 19213/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris