CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29398/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 ottobre 2023, che, in riforma della decisione di condanna resa dal Tribunale di Rieti il 27 novembre 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine a tre reati in tema di rifiuti, commessi in Rieti il 14 marzo e il 13 maggio 2008, essendo i reati estinti per prescrizione, avendo la Corte territoriale confermato le statuizioni civili in favore del Comune di Rieti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli art. 129 e 597 cod. proc. pen. rispetto al difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento nel merito dell'imputato, è manifestamente infondato, perché non adeguatamente specifico nella prospettazione e nella dimostrazione degli elementi che, a fronte della condanna di primo grado, avrebbero chiaramente giustificato l'assoluzione nel merito dell'imputato pur in presenza della causa estintiva della prescrizione, ella quale non vi era stata rinuncia, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa CDrte (cfr. Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219 e Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, Rv. 274200), secondo cui, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata, non ravvisandosi, come detto, tale evidenza percettiva nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggi