Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1964/2014
ECLI:EU:C:2014:2465
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CJ0306
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
18 dicembre 2014 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Aliquote tariffarie applicabili»
Nella causa C‑306/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisione del 17 maggio 2013, pervenuta in cancelleria il 4 giugno 2013, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, A. Rosas (relatore), E. Juhász e D. Šváby, giudici,
avvocato generale: P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
—
per la [OSCURATO:PERSONA], da R. Verbeke, P. Vlaemminck e B. [OSCURATO:PERSONA], advocaten;
—
per il governo belga, da M. Jacobs e J.-C. Halleux, in qualità di agenti;
—
per il governo greco, da I. Chalkias e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti;
—
per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert e E. Karlsson, in qualità di agenti;
—
per la [OSCURATO:PERSONA] europea, da G. Wils e I. Zervas, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (
GU L 316, pag. 1
), con riguardo agli articoli I, XIII, paragrafi 1 e 2, lettera d), e XXVIII e/o di qualsivoglia altra pertinente disposizione dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (
GU 1994, L 336, pag. 11
; in prosieguo: il «GATT del 1994»), contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay round (1986-1994) (
GU L 336, pag. 1
).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «LVP») e il [OSCURATO:PERSONA], in merito alla domanda di rimborso dei dazi doganali versati dalla LVP per importazioni di banane provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’Ecuador.
Il contesto normativo
Gli accordi OMC
3
Con la decisione 94/800, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’accordo che istituisce l’OMC nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo medesimo (in prosieguo: gli «accordi OMC»), tra i quali figura il GATT del 1994.
4
L’articolo II, paragrafo 2, dell’accordo istitutivo dell’OMC così dispone:
«Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (...) costituiscono parte integrante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i membri».
5
Il successivo articolo IV, paragrafo 1, dell’accordo istitutivo dell’OMC prevede la creazione di una conferenza dei ministri composta da rappresentanti di tutti i membri dell’OMC. L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo medesimo disciplina le modalità con cui la conferenza ministeriale può decidere, in presenza di circostanze eccezionali, di concedere ad un membro una deroga ad uno degli obblighi impostigli dall’accordo istitutivo dell’OMC o da uno degli accordi OMC.
6
A termini dell’articolo I, paragrafo 1, del GATT del 1994:
«Tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da una parte contraente ad un prodotto originario di o destinato a qualsiasi altro paese saranno immediatamente e senza condizioni, estesi a tutti i prodotti similari originali del, o destinati al territorio di tutte le altre parti contraenti. Questa disposizione riguarda i dazi doganali e le imposizioni di qualsiasi genere che colpiscono le importazioni o le esportazioni, o che sono percepiti in occasione di importazioni o di esportazioni (...)».
7
L’articolo II del GATT del 1994, intitolato «Liste di concessioni», così recita:
«1
a)
Ogni parte contraente concederà alle altre parti contraenti, nell’ambito commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello previsto nella parte relativa della lista corrispondente allegata al presente Accordo.
(...)
7. Le liste allegate al presente Accordo sono parte integrante della parte I dell’Accordo stesso».
8
L’articolo XIII del GATT del 1994, relativo all’applicazione non discriminatoria delle restrizioni quantitative, così dispone:
«1. Nessun divieto o restrizione sarà applicato da una parte contraente all’importazione del prodotto originario del territorio di un’altra parte contraente (…) a meno che divieti o restrizioni simili non siano applicati all’importazione del prodotto simile originario da qualsiasi paese terzo (...)
2. Nell’applicazione delle restrizioni all’importazione di un prodotto qualsiasi, le parti contraenti si sforzeranno di pervenire ad una ripartizione del commercio di tale prodotto che si avvicini nella massima misura possibile a quella che, in assenza di restrizioni, le diverse parti contraenti avrebbero il diritto di attendersi ed osserveranno a tal fine le seguenti disposizioni:
(...)
d)
Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il membro che applica le restrizioni può cercare di raggiungere un accordo in merito all’assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Laddove non fosse effettivamente possibile applicare tale metodo, la parte contraente in questione attribuirà, alle parti contraenti che abbiano un interesse sostanziale alla fornitura del prodotto, delle quote in proporzione al contributo apportato da dette parti contraenti al volume totale od al valore totale delle importazioni del prodotto in questione nel corso di un periodo di riferimento precedente, tenuto debitamente conto di tutti i fattori speciali che hanno potuto o possono influenzare il commercio di tale prodotto (...)».
9
L’articolo XXVIII del GATT del 1994, rubricato «Modificazione delle liste», contiene regole dettagliate attinenti alla modifica delle liste delle concessioni, istituendo a tal fine un sistema complesso di negoziazioni delle parti contraenti.
10
L’articolo XXVIII, paragrafi 1, 3 e 5, del GATT del 1994 dispone in tal senso:
«1. Il primo giorno di ogni periodo triennale, il primo dei quali inizia il 1
o
gennaio 1958 (...), ogni parte contraente (denominata nel presente articolo “la parte contraente richiedente”) potrà modificare o ritirare una concessione inclusa nella lista corrispondente allegata al presente Accordo, tramite negoziazione ed accordo con qualsiasi parte contraente con cui tale concessione sia stata inizialmente negoziata, così come con qualsiasi altra parte contraente il cui interesse come fornitore principale sia riconosciuto dalle parti contraenti (queste due categorie di parti contraenti, così come la parte contraente richiedente sono denominate nel presente articolo “parti contraenti principalmente interessate”) e a condizione che essa abbia consultato ogni altra parte contraente il cui interesse sostanziale in tale concessione sia riconosciuto dalle parti contraenti.
(...)
3.
a)
Se le parti contraenti principalmente interessate non sono in grado di raggiungere un accordo entro il 1
o
gennaio 1958, o prima della scadenza di qualsiasi periodo indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, la parte contraente che intende modificare o revocare la concessione avrà nondimeno facoltà di farlo. Se essa adotta tale misura, ogni parte contraente con la quale tale concessione sia stata negoziata inizialmente, ogni parte contraente il cui interesse come principale fornitore sia stato riconosciuto conformemente al primo paragrafo, e ogni parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto conformemente a detto paragrafo, avrà facoltà di revocare, entro un termine di sei mesi a partire dall’applicazione di tale misura e trenta giorni dopo che le parti contraenti abbiano ricevuto un preavviso scritto, le concessioni sostanzialmente equivalenti che siano state inizialmente negoziate con la parte contraente richiedente.
b)
Se le parti contraenti principalmente interessate arrivano ad un accordo che non soddisfa un’altra parte contraente il cui interesse sostanziale sia stato riconosciuto conformemente al paragrafo 1, quest’ultima avrà facoltà di revocare, entro un termine di sei mesi dall’applicazione della misura prevista da questo accordo, e trenta giorni dopo che le parti contraenti abbiano ricevuto un preavviso scritto, le concessioni sostanzialmente equivalenti che siano state inizialmente negoziate con la parte contraente richiedente.
(...)
5. Entro il 1
o
gennaio 1958 e prima della scadenza di qualsiasi periodo di cui al paragrafo 1, ogni parte contraente può riservarsi il diritto, mediante una notifica indirizzata alle parti contraenti, di modificare la lista corrispondente nel corso del periodo successivo, con le procedure definite nei paragrafi da 1 a 3. Se una parte contraente si avvale di tale facoltà, ogni altra parte contraente potrà, nello stesso periodo, modificare o revocare qualsiasi concessione inizialmente negoziata con detta parte contraente, secondo le stesse procedure».
I memorandum di accordo sulle banane conclusi dall’Unione europea con la Repubblica dell’Ecuador e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America
11
L’11 aprile 2001 e il 30 aprile 2001, l’Unione concludeva dei memorandum di accordo, rispettivamente, con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America e con la Repubblica dell’Ecuador, con cui sono stati definiti gli strumenti di composizione delle controversie sottoposte da tali [OSCURATO:PERSONA] all’OMC in merito all’applicazione dei dazi doganali alle banane importate nell’Unione (in prosieguo: i «memorandum di accordo sulle banane»). Ai sensi di tali memorandum di accordo, l’Unione si è impegnata ad attuare un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro e non oltre il 1
o
gennaio 2006.
12
Il memorandum di accordo sulle banane concluso con la Repubblica dell’Ecuador prevedeva l’avvio in tempo utile di negoziazioni ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, in cui tale Stato sarebbe stato riconosciuto come fornitore principale.
La deroga di Doha
13
Il 14 novembre 2001, la conferenza ministeriale dell’OMC, riunita a Doha, concedeva all’Unione una deroga all’articolo I del GATT del 1994 (in prosieguo: la «deroga di Doha»), nella misura necessaria per consentire all’Unione di accordare ai prodotti originari del gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] ACP») il trattamento tariffario preferenziale richiesto dall’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli [OSCURATO:PERSONA] dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (
GU L 317, pag. 3
) e approvato a nome della Comunità con la decisione 2003/159/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002 (
GU 2003, L 65, pag. 27
; in prosieguo: l’«accordo di partenariato ACP-CE»), senza obbligo di concessione dello stesso trattamento preferenziale a prodotti analoghi di qualsiasi altro membro dell’OMC.
14
L’allegato alla decisione della conferenza ministeriale con cui è stata concessa la deroga di Doha prevedeva, tuttavia, procedure di arbitrato specifiche tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] le cui banane fossero soggette all’aliquota della nazione più favorita (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] NPF»), nell’ambito dei negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, al fine di accertare se la riconsolidazione prevista dal regime doganale applicato dall’Unione alle banane producesse l’effetto, quantomeno, di mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori di banane degli [OSCURATO:PERSONA] NPF.
15
Ai sensi di tale allegato, i negoziati ex articolo XXVIII del GATT del 1994 e i procedimenti di arbitrato sarebbero stati conclusi prima dell’entrata in vigore del nuovo regime unicamente tariffario dell’Unione il 1
o
gennaio 2006.
L’accordo di Ginevra
16
Il 15 dicembre 2009, l’Unione e taluni [OSCURATO:PERSONA] NPF dell’America latina approvavano l’accordo di Ginevra sul commercio delle banane tra l’Unione europea e il Brasile, la Colombia, il [OSCURATO:PERSONA], l’Ecuador, il Guatemala, l’Honduras, il Messico, il Nicaragua, Panama, il Perù e il Venezuela (in prosieguo: l’«accordo di Ginevra»), concluso il 31 maggio 2010 e approvato con la decisione 2011/194/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011 (
GU L 88, pag. 66
).
17
Il paragrafo 3, lettera a), dell’accordo di Ginevra stabilisce gli importi massimi dei dazi doganali applicabili da parte dell’Unione alle banane a decorrere dal 15 dicembre 2009, aliquote che diminuiscono progressivamente sino al 1
o
gennaio 2017, da 148 EUR/tonnellata a 114 EUR/tonnellata.
18
Il paragrafo 5 dell’accordo di Ginevra prevede la composizione delle controversie in atto nell’ambito dell’OMC e di tutte le denunce depositate dagli [OSCURATO:PERSONA] NPF appartenenti a tale accordo, ai sensi delle procedure previste dagli articoli XXIV e XXVIII del GATT del 1994, relative al regime commerciale dell’Unione applicabile alle banane. Inoltre, ai sensi di tale paragrafo, le parti aderenti all’accordo di Ginevra notificano congiuntamente all’organo di composizione delle controversie dell’OMC di essere giunti a una soluzione concertata nell’ambito della quale è stata convenuta la cessazione delle controversie stesse.
Il diritto dell’Unione
19
Il titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (
GU L 47, pag. 1
), ha sostituito, nel settore della banana, un regime comune degli scambi con i paesi terzi ai vari regimi nazionali anteriori.
20
L’articolo 15 del regolamento n. 404/93 individua, ai fini del titolo IV del regolamento medesimo, quattro categorie di banane, vale a dire le banane tradizionali degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, le banane non tradizionali degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, le banane dei Paesi terzi distinti dagli [OSCURATO:PERSONA] ACP e le banane comunitarie.
21
Il successivo articolo 18 del regolamento n. 404/93 prevedeva l’istituzione per ogni anno di un contingente tariffario di 2 milioni di tonnellate/peso netto per le importazioni di banane di paesi terzi distinti dagli [OSCURATO:PERSONA] ACP e di banane non tradizionali degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, assoggettando tuttavia le importazioni di queste due categorie di banane ad aliquote tariffarie differenti.
22
Il regolamento n. 404/93 è stato successivamente oggetto di varie modifiche.
23
Il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, (
GU L 349, pag. 105
), il regolamento (CE) n. 216/2001 del Consiglio, del 29 gennaio 2001 (
GU L 31, pag. 2
), e il regolamento (CE) n. 2587/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001 (
GU L 345, pag. 13
), hanno modificato gli articoli da 15 a 20 del regolamento n. 404/93, segnatamente per quanto attiene al contingente tariffario e all’importo dei dazi previsti dall’articolo 18 di quest’ultimo regolamento.
24
L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001, dispone quindi quanto segue:
«Il presente articolo e gli articoli da 17 a 20 si applicano all’importazione di prodotti freschi del codice NC 0803 00 19 fino all’entrata in vigore del tasso della tariffa doganale comune per tali prodotti, al più tardi il 1
o
gennaio 2006, fissato secondo la procedura di cui all’articolo XXVIII [del GATT del 1994]».
25
L’articolo 18 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001, così recita:
«1. Ogni anno sono aperti dal 1
o
gennaio i contingenti tariffari seguenti:
a)
un contingente tariffario di 2200000 tonnellate (peso netto), detto “contingente A”;
b)
un contingente tariffario supplementare di 453000 tonnellate (peso netto), detto “contingente B”;
c)
un contingente tariffario autonomo di 750000 tonnellate (peso netto), detto “contingente C”.
I contingenti A e B sono aperti per l’importazione di prodotti originari di qualsiasi paese terzo.
Il contingente C è aperto per l’importazione di prodotti originari [degli [OSCURATO:PERSONA]] ACP.
(...)
2. Nell’ambito dei contingenti A e B, le importazioni delle banane di paesi terzi diversi [dagli [OSCURATO:PERSONA]] ACP sono soggette all’imposizione di un dazio doganale di 75 EUR/t. Le importazioni di prodotti originari [degli [OSCURATO:PERSONA]] ACP sono soggette a un dazio nullo.
3. Nell’ambito del contingente C, le importazioni sono soggette all’imposizione di un dazio nullo.
(...)».
26
I considerando da 1 a 7 del regolamento n. 1964/2005 così recitano:
«(1)
Il [regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001] prevede l’entrata in vigore, entro il 1
o
gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane.
(2)
Il 12 luglio 2004, il Consiglio ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT [del] 1994 per la modifica di alcune concessioni relative alle banane. Di conseguenza, il 15 luglio 2004 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) previste nell’elenco CXL della CE. I negoziati sono stati condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e con il comitato speciale per l’agricoltura, conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(3)
[OSCURATO:PERSONA] non ha potuto concludere un accordo soddisfacente con l’Ecuador e con Panama, che hanno un interesse in quanto fornitori principali, e con la Colombia e il [OSCURATO:PERSONA], che hanno un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti della sottovoce SA 0803 00 19 (banane). Conformemente all’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC del 14 novembre 2001 sull’accordo di partenariato ACP-CE (…), la [OSCURATO:PERSONA] ha anche tenuto consultazioni con altri membri dell’OMC. Tali consultazioni non hanno portato ad un accordo soddisfacente.
(4)
Il 31 gennaio 2005, la Comunità ha notificato all’OMC la sua intenzione di sostituire le sue concessioni relative alla voce 0803 00 19 (banane) con un dazio consolidato di 230 EUR/t.
(5)
La procedura di arbitrato prevista nell’allegato della decisione è stata avviata il 30 marzo 2005. La decisione dell’arbitro del 1
o
agosto 2005 ha concluso che l’aliquota tariffaria NPF di 230 EUR/t proposta dalla Comunità non era conforme all’allegato summenzionato, perché non avrebbe avuto l’effetto almeno di mantenere l’accesso totale al mercato per i fornitori NPF. [OSCURATO:PERSONA] ha riesaminato la proposta della Comunità alla luce delle conclusioni dell’arbitro. In una seconda decisione arbitrale del 27 ottobre 2005 l’arbitro ha concluso che la proposta riveduta di aliquota tariffaria NPF di 187 EUR/t non rettifica la questione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ulteriormente modificato la proposta per rettificare le questioni.
(6)
Dovrebbe inoltre essere aperto un contingente tariffario per le banane originarie [degli [OSCURATO:PERSONA]] ACP, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-CE.
7)
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, nonché le misure transitorie relative segnatamente alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie [degli [OSCURATO:PERSONA]] ACP, andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] [
GU L 184, pag. 23
]».
27
L’articolo 1 di detto regolamento così dispone:
«1. A decorrere dal 1
o
gennaio 2006, l’aliquota tariffaria applicabile alle banane (codice NC 0803 00 19) è pari a 176 EUR/t.
2. Dal 1
o
gennaio di ogni anno, a partire dal 1
o
gennaio 2006, viene aperto un contingente tariffario autonomo di 775000 tonnellate di peso netto a dazio zero per le importazioni di banane (codice NC 0803 00 19) originarie [degli [OSCURATO:PERSONA]] ACP».
28
A seguito della firma, in data 31 maggio 2010, dell’accordo di Ginevra, il regolamento n. 1964/2005 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 306/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011 (
GU L 88, pag. 44
).
29
Dal considerando 3 del regolamento n. 306/2011 emerge che, conformemente all’accordo di Ginevra, l’Unione ridurrà gradualmente i propri dazi doganali applicabili alle banane da 176 EUR/tonnellata a 114 EUR/tonnellata. Una prima riduzione, applicata con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2009, data della sigla dell’accordo di Ginevra, ha quindi ridotto il dazio a 148 EUR/tonnellata.
La controversia principale e la questione pregiudiziale
30
La LVP è una società importatrice di banane con sede in Belgio.
31
Il procedimento principale verte sulla richiesta, presentata dalla LVP, di rimborso di dazi doganali di 176 EUR/tonnellata riscossi in eccesso su importazioni di banane provenienti dal [OSCURATO:PERSONA] e dall’Ecuador nel corso del periodo intercorrente dal 1
o
gennaio 2006 al 15 dicembre 2009, principalmente nel corso del periodo compreso tra il secondo e il quarto trimestre dell’anno 2006 (in prosieguo: il «periodo controverso»).
32
Tale richiesta, presentata il 6 gennaio 2009 presso la direzione regionale di Gand dell’Amministrazione delle dogane e delle accise, veniva respinta con decisione del 20 maggio 2009.
33
Con decisione del 7 novembre 2012, il ricorso amministrativo proposto avverso la decisione di rigetto del 20 maggio 2009, presentato dalla LVP in data 27 luglio 2009 presso l’Amministrazione generale delle dogane e delle accise veniva dichiarato infondato sulla base del rilievo che i dazi doganali, al momento del loro versamento, erano legalmente dovuti in base al diritto dell’Unione.
34
Con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice del rinvio in data 7 febbraio 2013, la LVP avviava azione giurisdizionale contro la decisione dell’Amministrazione generale delle dogane e delle accise.
35
La LVP contesta, con riguardo agli obblighi dell’Unione in base alla normativa OMC, la validità del dazio di 176 EUR/tonnellata, applicabile a decorrere dal 1
o
gennaio 2006 alle banane non provenienti da [OSCURATO:PERSONA] ACP, fissato dal regolamento n. 1964/2005. A parere della LVP, il regime previsto da tale regolamento poteva applicarsi solamente a decorrere dalla data dell’accordo di Ginevra, vale a dire dal 15 dicembre 2009, ragion per cui, per il periodo controverso, avrebbe dovuto ancora trovare applicazione l’aliquota di 75 EUR/tonnellata fissata dal regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001, per le importazioni di banane di paesi terzi distinti dagli [OSCURATO:PERSONA] ACP nell’ambito di contingenti A e B previsti da detto regolamento.
36
Richiamandosi, in particolare, all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001, il giudice del rinvio sottolinea che i negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994 non erano stati ancora conclusi nel corso del periodo controverso, ragion per cui, a suo parere, l’aliquota di dazio pari a 75 EUR/tonnellata, applicabile al contingente A di 2,2 milioni di tonnellate istituito per l’importazione di banane di paesi terzi dal regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001, sarebbe stato ancora in vigore nel corso di tale periodo, restando esclusa la sua sostituzione con l’aliquota prevista dal regolamento n. 1964/2005. L’Unione, da un lato, e, dall’altro, segnatamente la Repubblica del [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica dell’Ecuador sarebbero giunti ad un accordo solamente successivamente al 15 dicembre 2009. Conseguentemente, solo successivamente a tale data avrebbe cessato di trovare applicazione l’aliquota di 75 EUR/tonnellata.
37
Il giudice del rinvio rileva che la Repubblica dell’Ecuador aveva proposto ricorso contro l’istituzione dell’aliquota di 176 EUR/tonnellata dinanzi ai competenti organi dell’OMC. Nella propria relazione su tale controversia, l’organo di appello dell’OMC aveva ritenuto che il contingente di 2,2 milioni di tonnellate alla tariffa di 75 EUR/tonnellata era rimasto in vigore sino alla conclusione dei negoziati ex articolo XXVIII del GATT del 1994, avvenuta il 15 dicembre 2009.
38
Per quanto, ai sensi della giurisprudenza della Corte, le disposizioni della normativa dell’OMC siano sprovviste di effetti diretti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], C‑377/02,
EU:C:2005:121
), il giudice del rinvio sottolinea che è tuttavia possibile per la Corte verificare la conformità della legislazione dell’Unione con gli accordi OMC qualora tale legislazione sia stata specificamente adottata in esecuzione di disposizioni della normativa dell’OMC o qualora essa rinvii espressamente a specifiche disposizioni degli accordi OMC (v. sentenze Nakajima/Consiglio, C‑69/89,
EU:C:1991:186
, punto 31; FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑69/00,
EU:T:2005:449
, punto 114, nonché Fedon & Figli e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], T‑135/01,
EU:T:2005:454
, punto 107).
39
Il giudice del rinvio rileva, in particolare, che i considerando e i regolamenti che disciplinano le importazioni nel settore della banana fanno riferimento all’OMC e ai negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994. Non sarebbe, quindi, esclusa la competenza della Corte a valutare la legittimità del regolamento n. 1964/2005 alla luce delle regole dell’OMC.
40
Ciò premesso, il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il regolamento [n. 1964/2005], come applicato dall’Unione (…) nel periodo dal 1
o
gennaio 2006 al 15 dicembre 2009, violi l’articolo I, l’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, lettera d), l’articolo XXVIII e/o qualsiasi altro articolo applicabile del GATT 1994, separatamente o in combinato disposto, nella parte in cui introduce un’aliquota tariffaria di importazione di 176 EUR/t per le banane (codice NC 0803 00 19), in contrasto con le concessioni per le banane negoziate dalla Comunità, prima che in materia venisse raggiunto un nuovo accordo negoziato in seno all’OMC».
Sulla questione pregiudiziale
41
Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il regolamento n. 1964/2005 contrasti con gli articoli I, XIII, paragrafi 1 e 2, lettera d), e XXVIII e/o con qualsiasi altra disposizione del GATT del 1994, nella parte in cui detto regolamento ha istituito un dazio doganale in misura di 176 EUR/tonnellata applicabile alle banane a decorrere dal 1
o
gennaio 2006.
42
A prescindere dal contingente autonomo di 775000 tonnellate il peso netto a tariffa zero aperto da detto regolamento per le importazioni di banane originarie degli [OSCURATO:PERSONA] ACP, il regolamento n. 1964/2005 ha istituito, a decorrere dal 1
o
gennaio 2006, un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane nell’Unione, fissando a 176 EUR/tonnellata l’aliquota di dazio applicabile alle banane a decorrere da tale data.
43
L’esame della questione pregiudiziale impone di risolvere preliminarmente la questione se le disposizioni del GATT del 1994 siano di natura tale da creare per i singoli diritti che questi possano far valere direttamente dinanzi ad un giudice nazionale al fine di opporsi all’applicazione del dazio doganale de quo, fissato dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/2005.
44
A tal riguardo, si deve anzitutto ricordare, che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, gli accordi OMC non figurano in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali la Corte controlla la legittimità degli atti delle istituzioni dell’Unione (v. sentenza Portogallo/Consiglio, C‑149/96,
EU:C:1999:574
, punto 47; ordinanza OGT Fruchthandelsgesellschaft, C‑307/99,
EU:C:2001:228
, punto 24; sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑27/00 e C‑122/00,
EU:C:2002:161
, punto 93; Petrotub e Republica/Consiglio, C‑76/00 P,
EU:C:2003:4
, punto 53; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑93/02 P,
EU:C:2003:517
, punto 52, nonché [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2005:121
, punto 39).
45
Dopo aver rilevato che il sistema risultante dagli accordi OMC riservava un ruolo importante alle negoziazioni tra le parti (v. sentenza Portogallo/Consiglio,
EU:C:1999:574
, punto 36), la Corte ha osservato che imporre agli organi giurisdizionali l’obbligo di disapplicare norme di diritto interno che risultino incompatibili con gli accordi OMC produrrebbe la conseguenza di privare gli organi legislativi o esecutivi delle parti contraenti della possibilità, offerta segnatamente dal memorandum di accordo sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, che costituisce l’allegato 2 dell’accordo istitutivo dell’OMC (in prosieguo: il «memorandum di accordo sulla risoluzione delle controversie»), di trovare, sia pure a titolo provvisorio, soluzioni negoziate (v. sentenze Portogallo/Consiglio,
EU:C:1999:574
, punto 40, e [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2005:121
, punto 48).
46
La Corte ha inoltre ritenuto che ammettere che il compito di assicurare la conformità del diritto dell’Unione alle norme dell’OMC incomba direttamente al giudice dell’Unione equivarrebbe a privare gli organi legislativi o esecutivi dell’Unione del margine di manovra di cui dispongono gli organi analoghi delle controparti commerciali dell’Unione. È infatti pacifico che alcune parti contraenti, fra cui le controparti più importanti dell’Unione da un punto di vista commerciale, hanno appunto tratto, alla luce dell’oggetto e dello scopo degli accordi OMC, la conseguenza che questi ultimi non figurano tra le norme alla luce delle quali i loro organi giurisdizionali controllano la legittimità del loro diritto interno. Una tale assenza di reciprocità, ove venisse ammessa, rischierebbe di condurre ad uno squilibrio nell’applicazione delle norme dell’OMC (v. sentenze Portogallo/Consiglio,
EU:C:1999:574
, punti da 43 a 46; [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2005:121
, punto 53, nonché FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P,
EU:C:2008:476
, punto 119).
47
Solamente nell’ipotesi in cui l’Unione avesse inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC o nel caso in cui l’atto dell’Unione rinviasse espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC spetterebbe alla Corte controllare la legittimità dell’atto dell’Unione controverso alla luce delle norme dell’OMC (v., per quanto attiene all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1947, le sentenze Fediol/[OSCURATO:PERSONA], 70/87,
EU:C:1989:254
, punti da 19 a 22; Nakajima/Consiglio,
EU:C:1991:186
, punto 31, nonché, per quanto attiene agli accordi OMC, le sentenze Portogallo/Consiglio,
EU:C:1999:574
, punto 49; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
EU:C:2003:517
, punto 53, e [OSCURATO:PERSONA],
EU:C:2005:121
, punto 40).
48
Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla LVP, una siffatta situazione eccezionale non ricorre nella specie.
49
Infatti, si deve anzitutto ricordare che la Corte ha già avuto modo di affermare che l’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, quale istituita dal regolamento n. 404/93 e successivamente modificata, non è volta a garantire l’esecuzione nell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo specifico assunto nell’ambito del GATT del 1994 né rinvia espressamente a precise disposizioni dell’accordo medesimo (ordinanza OGT Fruchthandelsgesellschaft,
EU:C:2001:228
, punto 28).
50
Inoltre, fissando, per mezzo del regolamento n. 1964/2005, in 176 EUR/tonnellata l’aliquota di dazio doganale applicabile alle banane non provenienti da [OSCURATO:PERSONA] ACP a decorrere dal 1
o
gennaio 2006, l’Unione non ha inteso garantire l’esecuzione nell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC, tale da giustificare una deroga all’impossibilità di invocare le norme dell’OMC dinanzi al giudice dell’Unione e di consentire l’esercizio, da parte di quest’ultimo, del sindacato di legittimità, alla luce di dette norme, sulle disposizioni dell’Unione di cui trattasi nella specie.
51
A tal riguardo, dagli atti sottoposti alla Corte emerge che l’Unione, dopo aver concluso con la Repubblica dell’Ecuador e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America i memorandum di accordo sulle banane, ai sensi dei quali l’Unione avrebbe istituito un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro il 1
o
gennaio 2006, ha avviato negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, al fine di modificare le proprie concessioni applicabili alle banane e pervenire, conformemente all’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC con cui le è stata concessa la deroga di Doha, ad un accordo su dazi all’importazione che consentano l’accesso totale al mercato delle banane provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] NPF.
52
Successivamente all’avvio di varie procedure di risoluzione delle controversie nell’ambito dell’OMC, da un lato ai sensi dell’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC con cui è stata concessa all’Unione la deroga di Doha, contro le aliquote di dazio proposte dall’Unione, e, dall’altro, ai sensi del memorandum di accordo sulla risoluzione delle controversie, contro l’aliquota di dazio di 176 EUR/tonnellata fissata dal regolamento n. 1964/2005, una soluzione negoziata è stata finalmente raggiunta il 15 dicembre 2009, con l’accordo di Ginevra, dall’Unione e dagli [OSCURATO:PERSONA] NPF dell’America latina interessati.
53
Oltre alla graduale riduzione, a decorrere dal 15 dicembre 2009, dell’aliquota di dazio applicabile alle banane, tale accordo prevede, segnatamente, la risoluzione delle controversie pendenti nell’ambito dell’OMC per quanto attiene al regime applicabile alle banane, al pari di tutte le denunce depositate dagli [OSCURATO:PERSONA] NPF aderenti all’accordo medesimo, ai sensi delle procedure ex articoli XXIV e XXVIII del GATT del 1994. Come rilevato, sostanzialmente, dai governi belga e greco nonché dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, ne risulta che, in esito ai negoziati avviati dall’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] NPF aderenti all’accordo di Ginevra hanno accettato, in definitiva, l’applicazione, nel corso del periodo controverso, del dazio di 176 EUR/tonnellata, previsto dal regolamento n. 1964/2005, avverso il quale avevano peraltro avviato procedure di soluzione delle controversie, dazio che, nell’ambito delle procedure medesime, era stato già dichiarato incompatibile con le pertinenti disposizioni del GATT del 1994.
54
Si deve pertanto necessariamente rilevare che il regime che l’Unione ha ottenuto con l’accordo di Ginevra, in particolare l’impegno degli [OSCURATO:PERSONA] NPF aderenti all’accordo medesimo di porre termine a tutte le controversie e denunce pendenti, traduce la necessità di riconoscere un margine di manovra alle istituzioni dell’Unione nell’ambito dei negoziati che hanno condotto a tale accordo.
55
Più in particolare, si deve rilevare, che, da un lato, i memorandum di accordo sulle banane prevedevano, certamente, che l’Unione attuasse un regime unicamente tariffario per le importazioni di banane entro il 1
o
gennaio 2006, ove l’Unione stessa si è peraltro impegnata ad avviare negoziati ex articolo XXVIII del GATT del 1994 in tempo utile a tal fine, e, dall’altro, che l’allegato della decisione della conferenza ministeriale dell’OMC con cui è stata concessa all’Unione la deroga di Doha le imponeva, a tal riguardo, di conformarsi alle specifiche procedure di arbitrato al fine di giungere ad un accordo su dazi all’importazione che garantissero l’accesso totale al mercato per le banane provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] NPF. Si deve tuttavia rilevare che né tali memorandum, né detto allegato, né tantomeno le due sentenze arbitrali pronunciate il 1
o
agosto e il 27 ottobre 2005 ai sensi dell’allegato medesimo, cui fa riferimento il considerando 5 del regolamento n. 1964/2005, hanno fissato il livello dei dazi all’importazione applicabili dall’Unione.
56
Inoltre, i memorandum di accordo sulle banane non sono menzionati nel regolamento n. 1964/2005, il cui considerando 1 si limita a far presente che «il [regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 2587/2001] prevede l’entrata in vigore, entro il 1
o
gennaio 2006, di un regime esclusivamente tariffario per le importazioni di banane».
57
Il dazio di 176 EUR/tonnellata fissato dal regolamento n. 1964/2005 è stato peraltro successivamente dichiarato incompatibile con le pertinenti disposizioni del GATT del 1994 nell’ambito delle procedure di composizione delle liti avviate ai sensi del memorandum di accordo sulla risoluzione delle controversie. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla LVP, tale circostanza avvalora la conclusione secondo cui l’Unione, fissando tale aliquota di dazio applicabile alle banane a decorrere dal 1
o
gennaio 2006, non ha inteso garantire l’esecuzione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC.
58
Dalle suesposte considerazioni emerge che il regolamento n. 1964/2005 non può essere considerato quale misura destinata a garantire l’esecuzione dell’ordinamento giuridico dell’Unione di un obbligo particolare assunto nell’ambito dell’OMC.
59
Infine, la semplice allusione al contesto dei negoziati avviati dall’Unione nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT del 1994, contenuta nei considerando da 2 a 5 del regolamento n. 1964/2005, non può consentire di ritenere che detto regolamento risponda alla seconda condizione idonea, come emerge dal punto 47 supra e conformemente alla sentenza Fediol/[OSCURATO:PERSONA] (
EU:C:1989:254
, punti da 19 a 22), a giustificare una deroga all’impossibilità di invocare norme dell’OMC dinanzi al giudice dell’Unione, vale a dire alla condizione secondo cui l’atto dell’Unione di cui trattasi deve rinviare espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC.
60
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che le disposizioni del GATT del 1994 non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far direttamente valere dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all’applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1964/2005.
Sulle spese
61
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay round (1986-1994), non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all’applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.