CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18810-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale 3663 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1239/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 246/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18810/2018 [OSCURATO:PERSONA]: Con atto negoziale del 7 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (poi [OSCURATO:SOCIETA].), in qualità di Direttore Generale, con incarico triennale, sulla base di delibera n. 68 del 7g1ugno 2004. A sei giorni dalla scadenza del contratto, fissata al 6 giugno 2007, il dipendente ha ricevuto una nota datoriale con la quale gli è stato comunicato che il rapporto di lavoro si sarebbe risolto in data 6 giugno 2007 alla scadenza, appunto, del termine triennale. Adito il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro, lo stesso, con sentenza del 9 febbraio 2010, ha accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuto il verificarsi del rinnovo automatico del rapporto per effetto dell'intempestività della disdetta, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere al ricorrente l'equivalente degli importi retributivi che sarebbero maturati nel triennio del rinnovo. La Corte d'Appello territoriale, adita su impugnazione della società, integralmente riformando la decisione di primo grado, ha ritenuto che l'art. 35 del CCNL non prevedesse alcuna rinnovazione automatica alla scadenza del triennio ma esclusivamente una indennità per il caso di mancato preavviso. A seguito della proposizione di ricorso per cassazione da parte del Montanari, questa Corte, con sentenza n. 1174 del 2017, in accoglimento del primo motivo di ricorso nonché del terzo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna ed invitando il giudice del rinvio a procedere alla ricostruzione della disciplina del rapporto tra le parti "attnyerso l'esame non solo dell'ad. 35 CCNL di rife- rimento, ma anche dei patti indiriduali intercorsi Ira le stesse", nonché, ove fosse riproposta la relativa questione, a motivare adeguatamente - avendo ritenuto la motivazione apparente - sulla applicabilità dell'art. 35 CCNL, dettato per le aziende municipalizzate, alle società di capitali. Con sentenza in data 12 dicembre 2017, la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha respinto le domande proposte dal Montanari, compensando integralmente le spese di lite. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione impugnata per violazione dell'art. 1363 cod. civ. con riguardo alla deliberazione n. 86 del 2004 del Consiglio di Amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA] ed alla lettera di assunzione del ricorrente, entrambe datate 7 giugno 2004. Con il secondo motivo si allega, ancora, la violazione dell'art. 1363 cod. civ. con riguardo alla necessità di interpretare le clausole dell'art. 35 del CCM_ le une per mezzo delle altre, così da pervenirsi all'applicabilità, al rapporto triennale a termine del Direttore Generale, dell'art. 35 comma I, DPR n. 902 del 1986, sul rinnovo automatico. Con il terzo motivo si deducono violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 1362 cod. civ. nel senso che fra più interpretazioni possibili occorre preferire quella che conferisca al negozio un effettivo significato. Con il quarto motivo si denunzia la violazione del minimo costituzionale motivazionale, sotto il profilo della "motivazione apparente", con riguardo all'eventuale incidenza, nella fattispecie di cui è causa, della differenza fra azienda municipalizzata e società pubblica. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono. Questa Corte, nella pronunzia n. 11740 del 2017, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha espressamente statuito che la Corte territoriale aveva "totalmente omesso di considerare", nell'interpretazione dell'art. 35 CCNL per i Dirigenti delle Imprese aderenti alla [OSCURATO:PERSONA] dei Servizi, il contratto individuale di lavoro fra le parti, "come definito dalla delibera del Consiglio Ammillistraizione della società n. 68 del 7 giugno 2004": delibera che aveva disposto farsi luogo all'assunzione a termine del ricorrente per un periodo di tre anni, con previsione della "facoltà di disdetta" e di un "periodo d i prearriso pali a mesi sei" ai sensi della norma di cui all'art. 35, penultimo comma, del CCNL considerato. "Tale norma - si legge nella pronunzia - identifica la categoria dei dirigenti "i/ rapporto di laroro", come per il Montallari, "sia disciplinato, in ridi> di regolamenti ariendali o di patti da contratto a teriNilleff e stabilisce che "i I peliodo di predi//so per la risolnione del rapporto stesso sarà quello preristo da/ relatiro regolamento O patto indiriduale". La 110I7il11 successira estende poi, alla medesima categoria di dirigenti, le disposkioni "di cui ai commi 13, 14, 13 e 16" e ciò in relaione "al periodo di prearriso preristo, per i l loro contratto a temine, dai iispettiri regolamenti o patti indiliduali". Per conseguenza, il giudice del merito, secondo questa Corte, chiamato a ricostruire la volontà delle parti e a pronunciarsi sul complessivo regolamento contrattuale con cui le stesse hanno inteso disciplinare i reciproci interessi, non avrebbe potuto sottrarsi ad un esame anche delle pattuizioni individuali e, soprattutto, delle loro interrelazioni con la disciplina del CCM- di riferimento, alla stregua di una normativa che "dispone in modo dichiarato ed esplialo il concorso, nella regola.zione della ./atlispecie, di una pluralità di .fonti, sia emana.zione dell'autonomia indirielliale che di quella colle/tira.1V/può ritenerti, dirersamente da quanto ossenato dalla dile sa della società, che la questione delle indiriduali e della loro ('necessaria,) incidemza sulla disciplina de/rapporto contrattuale Ire& i tratti della norità (con la (sol/seguente inammissibilità del motivo che tale questione ha posto), dorendosi a/ riguardo osserrare come i/flutto della stipula di un contratto indiriduale, C011 i contenuti sopra riportali, abbia lomato oggetto del corredo di allega:zioni tanto del ricorrente, nel primo grado di giudiio, come del laroratore in sede di memoria d nsira in secondo grado (oltre a risultare pacificamente documentato con la prodiT.olie del relatiro testo alanti al Tribunale), così da essere presente eognkione del giudice del moilo, e non rilerando in senso di orme che il dibaililo processuale si sia orientalo alla sola disamina del significalo delle di.nposi:zioni 35 CCM_ di nye rimenio, lui presen:za di un elemenio, quale tesislemza di pii/ti areni( portala costitulira della filtli.±pecie e, come emerge con chiareza dalla nonne rifate, ralecza sul piano della disciplina dei caso eoncreio". Giova evidenziare che in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Cass.n. 7091 del 2022). In particolare, come noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua "potestas iudicandi", oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità( fra le altre, Cass. n. 448 del 2020). Orbene, nella specie, cassata con rinvio la sentenza di secondo grado per violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., il giudice ad qilem ha omesso di considerare, facendone corretta applicazione, il nodale passaggio del principio dettato da questa Corte nella sentenza di accoglimento nella parte in cui statuiva circa l'imprescindibile valutazione dell'art. 35 del CCNL ma ove considerato in relazione al contratto individuale di lavoro intercorso fra le parti, "come definito dalla delibera del Consiglio di _lniministraione della società n. 68 del 7 inno 2004". La piana lettura della motivazione della Corte d'appello di Bologna induce, infatti ad escludere, con tranquillante certezza, che il regolamento contrattuale sia stato valutato nella sua complessità, essendosi il giudice limitato a considerare il contratto individuale, in relazione al disposto del contratto collettivo ma omettendo, tuttavia, di considerarne l'intervenuta conformazione per effetto della delibera n. 68 del 2004, reputata invece rilevante in sede di cassazione. Sebbene vi sia, infatti, un generico riferimento alla possibilità per il contratto individuale di derogare in peills il contenuto della precedente deliberazione, la motivazione resta ancorata al contenuto del contratto e si fa soltanto un richiamo definito "-zd abinidantiam" alla delibera, senza alcun riferimento, tuttavia, a quella sezione della medesima ritenuta cruciale da questa Corte, e, cioè, la parte riguardante la previsione della previsione della ',Yacolià di disdetta" oltre che a quella di un "periodo di prearriso pari a mesi sei" ai sensi della norma di cui all'art. 35, penultimo comma, del CCM- considerato. Tale manchevole ricostruzione deve, quindi, essere colmata in sede di merito mediante nuovo esame della vicenda che tenga compiutamente conto del principio enunciato e di tutti gli atti negoziali confluiti nella fattispecie oggetto di esame. Alla luce delle suesposte argomentazioni, accolto il primo motivo, gli altri restano assorbiti e la causa va rimessa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che dovrà procedere alla ricostruzione del rapporto intercorso fra le parti anche alla luce del contenuto integrale della delibera n. 68 del 2004 e provvederà, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo ricorso. Assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative a