CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
x art.86 c.p.c.,elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.25, presso lostudio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale alle PEC:[OSCURATO:EMAIL] epierettore.olivettirasonfirenze.pecavvocati.it;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitalealla PEC: [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA];-intimato-Numero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 214/2020depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in sede monitoria avanti alTribunale di Firenze chiedendo utilmente che fosse ingiunto a DaniloCoppola e a [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di € 526.372,25, quale compensomaturato per l’attività professionale prestata in qualità di avvocato afavore degli ingiunti in relazione alle trattative, svoltesi in viastragiudiziale, per la vendita di una villa in Sardegna. A fondamento dellapretesa creditoria il professionista aveva affermato di essere intervenuto,nell’interesse del promittente venditore, su una bozza di preliminareformata dal legale del promissario acquirente e di avere apportato nelcorso della trattativa diverse modifiche, anche significative, quanto alprezzo -infine quantificato in € 51.000.000,00- e alle condizioni cuisottoporre il contratto per la presenza sul bene di un’ipoteca e di unsequestro penale: l’affare non era andato a buon fine perché il promittentevenditore si era tirato indietro. Proposta opposizione da [OSCURATO:PERSONA] eSEASI s.r.l., all’esito del giudizio di cognizione piena il Tribunale di Firenzeaveva accolto in parte le doglianze degli ingiunti, riducendo il dovuto a €150.000,00 oltre accessori (complessivamente € 206.550,00) econdannando l’opposto a restituire quanto ricevuto oltre l’importo indicatoin sede di accordo in data 25.3.2014, raggiunto dopo che il professionistaaveva proposto istanza di fallimento nei confronti della società -sulla basedel decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta in questa sede e di unprecedente provvedimento monitorio concessogli nei confronti degli stessiingiunti per € 1.600.000,00-, in conseguenza del quale il professionista siimpegnava a depositare istanza di desistenza a fronte del pagamento di €450.000,00 -ferme le reciproche pretese-.Numero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026Gian [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello, contestando per piùprofili la quantificazione del dovuto operata dal primo Giudice el’imputazione del pagamento alla luce dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione per i seguenti motivi: -l’opera dell’appellante seguì l’opera di altro professionista con apportointegrativo e modificativo del lavoro già svolto; anche l’ultima bozzapredisposta non integrava comunque un nuovo contratto; correttamente ilTribunale di Firenze si era pertanto orientato sui minimi tariffari, anche inconsiderazione dei fatti ulteriori che l’incarico non fu portato a termine eche non sussisteva alcuna ragione di urgenza per le prestazioni rese, nonrinvenendosi l’imminenza della scadenza di termini imposti dalla legge; -pur avendo il ricorrente diritto alla retribuzione anche del parere orale, sidoveva escludere che il Tribunale non vi avesse provveduto: conl’applicazione dei coefficienti minimi di tariffa il compensocomplessivamente dovuto sarebbe stato di € 157.968,00; in realtà peròl’onorario minimo di riferimento per le prestazioni oggetto di causa eraconcepibile solo in riferimento all’attività di elaborazione del parereorale , di esame e studio della pratica , di assistenza nellaredazione del contratto , non invece in relazione alle altre voci riportatenella notula (posizione d’archivio, conferenze di trattazione e telefoniche,comunicazioni telefoniche e postali), che dipendevano dal numero di ore diconferenze o da quello delle comunicazioni effettuate; il minimo indicatoriguardava inoltre le prestazioni interamente compiute mentre nellavicenda in esame la prestazione di gran lunga più rilevante sotto il profiloeconomico era quella non intervenuta; il modesto scostamento dal minimotariffario era pertanto legittimo e la liquidazione forfetaria operata dalTribunale copriva effettivamente tutta l’attività svolta; -doveva essereoperata la compensazione tra quanto riconosciuto a favore dell’appellantee quanto dallo stesso ricevuto in base alla scrittura del 25.3.2014, la cuiNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026produzione non era tardiva, essendo stata la stessa formata dopo ilmaturare delle preclusioni istruttorie, ed era rilevante.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi.Ha proposto controricorso [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 DM n. 127 dell’8 aprile2004, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co 1 n.3 c.p.c.), con riferimento all’applicazione dei coefficienti minimi dellatariffa Forense ratione temporis vigente, alla posizione stragiudiziale di cuialla bozza di notula in data 14.9.2009 da parte della sentenza n.214/2020 della Corte d’Appello di Firenze .Valorizzando ingiustificatamente il fatto che il ricorrente sarebbeintervenuto in seconda battuta, su lavoro già impostato da altri, la Corted’Appello di Firenze avrebbe violato una serie di criteri di riferimentonormativi e, in particolare, l’art. 1 DM cit., che richiede di valutare ilpregio e le caratteristiche delle prestazioni rese, e l’art. 6 che, in caso dicessazione dell’incarico prima del compimento dell’opera, prevede ladebenza degli onorari e i diritti come se la stessa fosse stata portata acompimento. In tal modo la Corte avrebbe anche violato gli artt. 115 e116 c.p.c. sulla valutazione della portata e rilevanza delle prove.Rileva il ricorrente che non si limitò ad intervenire su un testonegoziale redatto da altri ma che le versioni del contratto preliminare dalui rivedute e corrette furono quattro e che in quella del 17.8.2008 furonopreviste anche condizioni sospensive; seguì il 18.8.2008 una lettera direlazione dal ricorrente al legale del promissario acquirente di cui la Corted’Appello non avrebbe tenuto conto, ove sarebbero state chiarite bene ledifferenze dell’ultima bozza rispetto alle precedenti; la mancataNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026conclusione del contratto di compravendita sarebbe irrilevante, dato chenon risulterebbe affatto dalla tariffa quanto affermato dalla Corte di meritoin ordine alla necessità di un onorario più basso ove l’affare non siaportato a termine e dato che nel caso di specie la conclusione dellacompravendita non seguì per fatto indipendente dal legale, costituito daun ripensamento del cliente; la Corte d’appello non avrebbe tenuto contonemmeno delle emergenze della bozza di notula del 14.9.2009 e delparere di congruità rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; nonsarebbe stata vagliata correttamente l’urgenza della prestazione.2. Il secondo motivo di ricorso critica la sentenza d’appello sotto ilprofilo della violazione e/o falsa applicazione della [OSCURATO:PERSONA] perle prestazioni in materia giudiziale e stragiudiziale (DM n. 127/2004; art. 1e tabella allegata punto 2 lett. A, B, D) dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 115e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), con riferimentoall’esclusione delle seguenti voci: ‘posizione e archivio’, ‘conferenze ditrattazione, anche telefoniche’ e ‘comunicazioni telefoniche e postali’, inrelazione alla bozza di notula in data 14.9.2009, asseverata dal Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Firenze con provvedimento in data 16.2.2011,da parte della sentenza n. 214/2020 della Corte d’Appello di Firenze .La Corte di merito avrebbe escluso la debenza di compensi per leciò senza considerare che la tariffa degli onorari di cui al DM n. 127/2004in materia di attività stragiudiziale prevede il riconoscimento del compensoanche in relazione ad esse -e, del resto, esse erano dettagliate nella bozzadi notula in data 14.9.2014, asseverata con provvedimento del Consigliodell’Ordine degli Avvocati di Firenze-.3. La terza doglianza propone una violazione e/o falsa applicazionedella [OSCURATO:PERSONA] per le prestazioni in materia giudiziale e stragiudiziale(DM n. 127/2004; artt. 1, 6 e 9 delle [OSCURATO:PERSONA]) dell’art. 2233 c.c. edegli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), conNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026riferimento alla liquidazione del compenso dovuto all’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], al di sotto dei coefficienti minimi di tariffa .La Corte di merito avrebbe ingiustificatamente ritenuto corretta laderoga ai minimi tariffari, con esclusione di parte del compenso per ledell’affare in relazione al quale le attività professionali erano state prestategiustificasse una deroga ai minimi di tariffa per esse previste.I tre motivi di ricorso debbono essere esaminati unitariamente, perchéstrettamente correlati, e sono fondati per quanto di ragione.La Corte d’Appello di Firenze -conformemente a quanto giàargomentato dal Tribunale, come emergente dal richiamo operato nellamotivazione della sentenza ricorsa- ha esaminato le caratteristiche dellaprestazione resa dal ricorrente tenendo conto delle circostanze di fattoevidenziate dal professionista appellante ed ha ritenuto appropriata laquantificazione del dovuto con l’utilizzo dei minimi tariffari previsti dal DMn. 127/2004 (pacificamente applicabile ratione temporis), senzaincremento per insussistenza dell’urgenza della prestazione.Nell’ambito delle valutazioni svolte per individuare le caratteristichedelle prestazioni rese dal ricorrente ai fini della liquidazione del compensoper esse maturato la Corte di merito ha quindi correttamente individuato,in linea generale, le norme di riferimento e si è mantenuta, in linea diprincipio, nell’ambito delle indicazioni di diritto individuate dalle normedegli artt. 1 e 6 DM cit., ritenendo con una valutazione di merito effettuatasul caso concreto che le tariffe minime fossero adeguate a remunerare laprestazione professionale svolta dal ricorrente anche in considerazione delfatto che non seguì la stipula del contratto di compravendita: la Corte hasemplicemente ritenuto che la mancata conclusione dell’affare dovesseessere valutata nella quantificazione del compenso, a prescindere dallaragione dell’assenza del buon esito della trattativa svolta. Quanto alprospettato ricorrere di una situazione di urgenza, la Corte l’ha esclusaNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026rilevando come essa ricorra solo per l’attività professionale da svolgerenell’imminenza della scadenza di termini imposti dalla legge e non per ilfatto che la prestazione sia resa in agosto e che vi sia una situazionesoggettiva del cliente giustificante una definizione sollecita della trattativa.delle caratteristiche dell’attività professionale svolta dal ricorrente al finedi individuarne i parametri di liquidazione opportuni, nell’ambito delledisposizioni del DM n. 127/2004, nei minimi di scaglione previsti, rientranonell’attività di interpretazione e vaglio delle emergenze istruttorie che è diloro esclusiva pertinenza e che non può essere rimessa in discussione insede di legittimità se, come nel caso di specie, motivata logicamente -nelrispetto dei criteri di riferimento individuati dalla sentenza delle Sez. Un. diquesta Corte, n. 8053/2014, ai quali si sono adeguate tutte le pronuncesuccessive, nel senso che La riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012,n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione -.Non può porsi una questione di violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.,pure prospettata: si richiama l’orientamento interpretativo di questaNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026Corte, espresso nella sentenza delle Sezioni Unite n. 20867/2020pronunce successive: - In tema di ricorso per cassazione, per dedurre laviolazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, incontraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbiaposto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere alnotorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivitàvalutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. ; In tema di ricorso percassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. èammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamentodella prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancoraconsente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione .Nel caso di specie non sono state nemmeno allegate violazioni delledisposizioni in materia di acquisizione della prova o delle disposizioniregolanti la loro valutazione nei termini sopra delineati, poiché lecontestazioni del ricorrente sono sostanzialmente rivolte a rimettere indiscussione l’interpretazione e la valorizzazione del materiale istruttorioNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026ritualmente acquisito, operata dalla Corte di merito, attraverso laproposizione di una ricostruzione probatoria alternativa indicata comel’unica corretta: non di violazione di legge si tratta, quindi, ma di rimessain discussione dell’attività interpretativo-valutativa propria del Giudice dimerito e non sindacabile in sede di legittimità al di fuori delle situazioni -inconcreto non verificatesi- sopra individuate. Si aggiunge che essendostata svolta la valutazione di merito in esame in modo conforme in primoe in secondo grado, non sarebbero nemmeno reinterpretabili le doglianzein esame nell’ambito del disposto dell’art. 360 co 1 n. 5 c.p.c. -per ildivieto emergente dall’art. 348 ter u.c. c.p.c., vigente ratione temporis-.La Corte d’Appello di Firenze continua però affermando la correttezzadel mancato riconoscimento delle voci “posizione archivio”, “conferenze ditrattazione e telefoniche”, “comunicazioni telefoniche e postali” e -purriconosciuta l’autonomia ai fini del compenso delle prestazioni diconsulenza rispetto a quelle di assistenza, la ricorrenza di entrambe leonorario complessivo inferiore ai minimi tariffari considerando tutte leprestazioni pur effettuate dal ricorrente a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di DaniloCoppola. La Corte di merito dichiara infatti di condividere leargomentazioni del Tribunale sulle questioni evidenziate perchè l’onorario minimo in riferimento alle prestazioni oggetto di causa èconcepibile solo in riferimento all’attività di elaborazione di “parere orale”(punto 1 lett.Ba), a quella di “esame e studio della pratica” (punto 2lett.c) e a quella di “assistenza nella redazione del contratto” (punto n.2lett.f) e non invece in relazione alle ulteriori voci menzionate nella notadell’avvocato appellante, peraltro di ben modico valore …, chedipendono di volta in volta dal numero di ore di conferenze o da quello dicomunicazioni effettuate ; ne consegue, secondo il Giudice d’Appello,che applicando in relazione all’importo di 51.000.000 euro i coefficientiminimi di tariffa previsti per la voce “assistenza nella redazione delNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026contratto” … si ottiene l’onorario minimo di euro 138.73,25; applicandoliper la voce “esame e studio della pratica” si ottiene l’onorario minimo dieuro 13.923,00; applicandoli per la voce “parere orale” si ottienel’onorario minimo di euro 5.253,00”. Ciò significa che il minimo tariffarioammonta ad euro 157.910,25, ma ovviamente si tratta del minimoprevisto per le prestazioni interamente completate, mentre nella vicendaoggetto di causa la prestazione di gran lunga maggiormente rilevantesotto il profilo economico è proprio quella non completata … Per questomotivo non può ravvisarsi alcuna incongruenza o illegittimità dellaliquidazione complessiva a causa di questo modesto scostamento dalminimo tariffario, ben potendo il Tribunale scendere anche sotto ilpredetto minimo, per il motivo appena esposto, in riferimento allaprestazione di maggior peso economico di cui al punto n.2 lett.f) dellaTariffa -le parti tra virgolette sono riportate letteralmente dallamotivazione della sentenza ricorsa-.Il richiamato supporto argomentativo della pronuncia impugnata èscarsamente lineare perchè appare contraddirsi quando, dopo averindividuato nei minimi tariffari previsti dal DM n. 127/2004 i criteri diriferimento per la liquidazione del compenso per le attività professionalisvolte da [OSCURATO:PERSONA], esclude la debenza di onorari per levoci che dipendono di volta in volta dal numero di ore di conferenze oda quello di comunicazioni effettuate -senza nulla aggiungere e, inparticolare, senza nulla dire sulla mancanza o inadeguatezza delleallegazioni della parte al riguardo e sulla relativa documentazione- egiustifica la riduzione dei compensi sotto i minimi di tariffa solo perché nonè seguita la conclusione dell’affare trattato. Ciò, nonostante l’art. 1 del DMn. 127/2004, relativo alla remunerazione dell’attività prestata in sedestragiudiziale e intitolato Criteri generali , disponga che 1. Perl'assistenza e la consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata,agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella. … ,Numero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026individuati tra un minimo e un massimo; nonostante l’art. 6 del DM cit.,intitolato Incarico non portato a termine , disponga che 1. Per lepratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso dicessazione dell'incarico per qualsiasi motivo, saranno dovuti gli onorari perl'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiutodal professionista , indipendentemente quindi dall’esito della attivitàprofessionale -che, nel caso di specie, è pacifico non sia andata a buonfine per scelta del cliente-; nonostante l’art. 9 del DM cit., intitolato Inderogabilità della tariffa. Condizioni e limiti , preveda che 1.Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, perparticolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, suconforme parere del competente Consiglio dell'ordine, essere superati imassimi anche oltre l'aumento previsto dal terzo comma dell'art. 1,ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per laprestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi, l'onorario minimo non èderogabile ; nonostante l’art. 2 lett.f) della tariffa per l’attivitàstagiudiziale -che rimanda all’art. 5 delle disposizioni generali-, richiamatodalla Corte, non preveda la possibilità di riconoscere il compenso al disotto del minimo previsto.La Corte non argomenta la scelta di deroga al minimo tariffario, nongiustificabile per la sola mancata conclusione dell’affare ma richiedenteuna manifesta sproporzione in alcun modo motivata, e non considera cheil Consiglio dell’Ordine competente ha asseverato la notula in data14.9.2009 redatta dal professionista ricorrente (la circostanza non èoggetto di contestazione) esprimendo, di fatto, una valutazione dicongruità del richiesto non coerente con l’espressione di parere favorevolealla riduzione del compenso richiesto al di sotto dei minimi tariffariprevisti, prevista dall’art. 9 cit. -si richiama anche il disposto dell’art. 2233c.c. che, al primo comma, rimanda per la determinazione del compensodel professionista, ove non vi sia come nel caso di specie un accordoNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026scritto, alle tariffe in concreto esistenti ex DM n. 127/2004: ladeterminazione del Giudice è comunque prevista, in assenza di accordi,tariffe o usi, sentito il parere dell’associazione professionale cui ilprofessionista appartiene -.Appare pertanto effettivamente violato il disposto degli artt. 1, 6 e 9del DM n. 127/2004, sia quanto alla mancata corresponsione degli onorariper le prestazioni relative alla “posizione archivio”, “conferenze ditrattazione e telefoniche”, “comunicazioni telefoniche e postali”, sia quantoalla deroga ai minimi tariffari, operata per il complesso delle prestazionistragiudiziali del ricorrente in assenza di indicazioni sull’esistenza dellecondizioni individuate dall’art. 9 cit.4. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e s. c.c.,nonché dell’art. 1193 cc (in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), conriferimento all’imputazione del pagamento di € 450.000,00 da parte dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della scrittura privata datata 25.3.2014, afavore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], al credito portato dal decretoingiuntivo n. 1532/2011, emesso dal Tribunale di Firenze .5. Il quinto motivo di critica ipotizza la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 163, comma 3, n.3 e 4 c.p.c., dell’art. 183, commi4, 5 e 6 c.p.c., degli artt. 115 e 183, comma 7 c.p.c. nonché degli artt.112 e 189 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 c.p.c.), nella misura incui la sentenza n. 214/2020 della Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto lascrittura privata datata 25.3.2014 ammissibile e rilevante ai fini delladecisione di merito .Anche il quarto e il quinto motivo di ricorso si esaminanocongiuntamente perché connessi, e sono fondati per quanto di ragione.Deve essere disattesa la critica riguardante l’ammissione dellaproduzione in atti di causa del documento, costituito dalla scrittura privatadel 25.3.2014, effettuata nel giudizio di primo grado solo in sede diNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026precisazione delle conclusioni: il documento è pacificamente di formazionesuccessiva alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c. ed è stato prodottoalla prima udienza utile che ha seguito la sua formazione -appuntol’udienza di precisazione delle conclusioni, differita dal Tribunale di Firenzein relazione all’effettuata produzione-; la rilevanza della scrittura privata aifini della decisione è effettuata dalla parte ed è presupposta alla suaproduzione, mentre la sua acquisizione al materiale probatorio nonrichiede una valutazione di rilevanza da parte del Giudice (si è al di fuoridell’ipotesi prevista dall’art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima dellariforma attuata con il dl n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012) e, nelcontempo, non implica alcuna preclusione valutativa -che è effettuata dalGiudice è può essere favorevole o sfavorevole alla parte che la produce odi irrilevanza della stessa- quanto al merito della controversia.La Corte di merito ha riportato il contenuto della scrittura privata comesegue: ”in data odierna, su iniziativa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Bergamo dovrebbe pronunciare il fallimento di SEASIs.r.l. … e che al fine di evitare il prosieguo di tale giudizio la [OSCURATO:PERSONA] intendeconsegnare la somma di 450.000 € all’istante avvocato al fine diconseguire l’immediata desistenza del creditore ricorrente in dataodierna”; si aggiunge poi che “restano fermi ed impregiudicati i reciprocidiritti” . La Corte d’Appello ha quindi ritenuto che la scrittura privata del25.3.2014, pur se non menziona il decreto ingiuntivo n. 1532/2011l’opposizione al quale ha radicato il procedimento sub iudice, vi facciariferimento implicito, perché essa riguarda un credito complessivo delricorrente per oltre € 2.000.000,00 esposto nell’istanza di fallimento -ottenuto, secondo la Corte, sommando al credito portato dal DI n.1532/2011 il credito di circa € 1.600.000,00 portato da altro DI ottenutoda [OSCURATO:PERSONA] a carico delle stesse controparti-: ne deriva,secondo la Corte d’Appello, che il Tribunale di Firenze aveva correttamentecompensato la somma di € 450.000,00, versata da [OSCURATO:SOCIETA]. in corso diNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026causa in base alla scrittura richiamata, con l’importo riconosciuto all’esitodel giudizio al professionista, condannando lo stesso alla restituzione di €293.903,07, oltre interessi dal 25.3.2014 al saldo, e cioè alla restituzionedi quanto percepito in più rispetto al credito accertato in causa; ciò perché se il credito professionale oggetto di causa era uno dei creditiinsoddisfatti per i quali il professionista aveva chiesto il fallimento dellasocietà debitrice, la somma da quest’ultima versata per ottenerel’estinzione del procedimento prefallimentare non può non essere imputataanche al pagamento di questo specifico credito -così la motivazionedella sentenza ricorsa-.E’ da ritenere incomprensibile il ragionamento interpretativo dellascrittura in esame, con particolare riferimento alle modalità seguite perricostruire la volontà delle parti e la natura degli obblighi assunti dallestesse: la Corte d’Appello è giunta alla conclusione che l’importo di €450.000,00, oggetto della scrittura, fosse da correlare solo all’importooggetto del DI n. 1532/2011, come deriva dal riconoscimento dell’obbligodi restituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della somma percepitain esubero rispetto a quanto riconosciuto in questa sede per le prestazioniprofessionali esaminate, tutto ciò nonostante non sia stata nemmenoallegata la natura transattiva della scrittura in relazione al creditocomplessivo vantato dal ricorrente -anche per altre causali oltre a quellaazionata in questa sede- ed anzi sia stata specificamente riportata laprevisione testuale che, a fronte del pagamento di € 450.000,00 (rispettoad un credito complessivo esposto dall’interessato in oltre € 2.000.000,00e fondato su due provvedimenti monitori concessi), vi sarebbe statadesistenza di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’istanza di fallimento ma restano fermi e impregiudicati i reciproci diritti .Sussiste pertanto la violazione di legge in relazione ai canoniinterpretativi ex artt. 1362 e s. c.c., poichè se anche l'interpretazione deinegozi giuridici resti tipico accertamento devoluto al Giudice del merito,Numero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026qualora non sia dato rinvenire il criterio ermeneutico che ne ha indirizzatol'opera interpretativa l'esegesi operata rimane svincolata da regoleconoscibili, nel senso di verificabili attraverso il vaglio probatorio, e nongiustificata dal contenuto letterale dello strumento negoziale (cfr. Cass. n.5053/2025).In conclusione, i motivi di ricorso proposti, come sopra raggruppati edesaminati, risultano fondati per quanto di ragione e comportano lacassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello ditenendo conto dei seguenti principi di diritto: -i minimi tariffari previsti dalDM n. 127/2004 e dalle tabelle allegate per l’attività stragiudiziale posta inessere dagli avvocati non possono essere derogati per il solo mancatocompimento dell’affare, non potendo una tale conclusione essere trattadall’art. 6 DM cit., che anzi prevede anche in tal caso la remunerazionedell’attività effettivamente prestata; -i minimi tariffari previsti dal DM n.127/2004 per l’attività stragiudiziale possono essere derogati solo nelricorrere dei presupposti di cui all’art. 9 dello stesso provvedimento, e cioèla manifesta sproporzione del compenso rispetto alla prestazione,supportata da adeguata motivazione, e il conforme parere del competenteConsiglio dell'ordine; -l'interpretazione degli atti negoziali è tipicoaccertamento devoluto al giudice del merito ma deve essere individuabilechiaramente il criterio ermeneutico che ne ha indirizzato l'operainterpretativa con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1362 e ss.c.c., in modo da permettere la verifica dell’assolvimento del dovered'interpretazione secondo i canoni legali.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudiziodi legittimità.La Corte Suprema di Cassazione accoglie i motivi di ricorso per quantodi ragione, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze che, in diversaNumero registro generale 15983/2020Numero sezionale 1950/2025Numero di raccolta generale 15831/2026Data pubblicazione 22/05/2026composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 30 giugno 2025.Il PresidenteMilena Falaschi