CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 settembre 2020
Cassazione n. 38913/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( KOSOVO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità come da requisitoria scritta che il difensore dichiara di aver preso visione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di partecipazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina (capo A) e di concorso nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B), fatti commessi in Bergamo sino al dicembre 2013. Con sentenza pronunciata in data 12.12.2018 la Corte di assise di Bergamo, qualificato il capo B ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lvo n. 286/1998, aveva dichiarato gli imputati colpevoli, Pollicoro, dei reati a lui ascritti, e, Kryeziu, del solo capo B, condannandoli, il primo, alla pena di anni quattro di reclusione ed C 5.000 di multa e, il secondo, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed C 5.000 di multa, con la sospensione condizionale della pena. Con sentenza pronunciata in data 18.9.2020 la Corte di assise di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto più grave il capo B, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed C 4.500 di multa, ed ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la non menzione della condanna, con conferma nel resto. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con l'unico motivo, difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena base e dell'aumento per la continuazione. 2.2. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia, con l'unico motivo, difetto di motivazione dell'accertamento secondo il quale il soggetto nominato "Ricky" nelle intercettazioni telefoniche doveva essere identificato nel ricorrente. L'accertamento era stato fondato sulla circostanza, a sua volta non provata, che gli interlocutori fossero parenti del ricorrente. Inoltre, se la condotta era stata svolta in favore del fratello e della di lui moglie, doveva essere riconosciuta l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVa dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 1. [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso riguarda unicamente, sotto il profilo motivazionale, il trattamento sanzionatorio. 1.1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, viene denunciata la omessa motivazione sul punto, devoluto con l'atto di appello alla cognizione del secondo giudice. Il motivo, in parte, è manifestamente infondato e, in parte, ha contenuto di merito. La sentenza di appello, dato atto (alla pagina 32) che la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche per incensuratezza, età, attività imprenditoriale svolta, ha respinto la richiesta confermando (alla pagina 40) "Ogni altra statuizione di primo grado". La sentenza di primo grado, che, nella commisurazione della pena base aveva valorizzato "il carattere centrale nell'economia dell'associazione dell'apporto causale fornito dal prevenuto", aveva 'negato le attenuanti generiche sul rilievo della irrilevanza della mera condizione di incensuratezza, dell'assenza di elementi positivi da valorizzare, del comportamento processuale teso alla negazione anche di circostanze evidenti. Con l'atto di appello aveva valorizzato, a sostegno della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, il profilo soggettivo dell'imputato, persona incensurata, di anni sessanta, "stimato imprenditore" e il numero limitato (due) degli stranieri beneficiari di fittizie assunzioni. Si deve rilevare che il motivo di appello, proposto sul punto, era inammissibile per difetto di specificità, in quanto, a fronte di un motivato diniego delle attenuanti generiche, si era limitato a evidenziare aspetti attinenti il profilo soggettivo - in parte già valutati dal primo giudice, che aveva escluso rilevanza alla incensuratezza - senza proporre alcuna censura in ordine al negativo rilievo della condotta processuale e del livello di partecipazione al sodalizio criminoso. Adeguatamente, quindi, il secondo giudice ha richiamato il giudizio negativo circa la concedibilità delle attenuanti generiche già espresso dal primo giudice. Il motivo di ricorso, insussistente la carenza motivazionale, si risolve nella riproposizione di argomenti di merito attinenti alla condotta processuale, che non poteva essere qualificata come ostruzionistica. Argomenti che in questa sede non possono essere valutati. 1.2. Con riguardo alla commisurazione della pena il motivo denuncia l'assenza di motivazione della commisurazione della pena base e dell'aumento per la continuazione. 1.2.1. In relazione al più grave capo B, qualificato ai sensi dell'art. 12, comma 5, cod. proc. pen., fattispecie sanzionata con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a C 15.493, da aumentare da un terzo alla metà per l'aggravante, il secondo giudice ha fissato la pena base di anni due di reclusione ed C 3.500 di multa. La doglianza viene proposta sul rilievo che la pena sarebbe stata commisurata in misura sensibilmente superiore al minimo edittale, senza una specifica motivazione. Il motivo è manifestamente infondato. Il secondo giudice ha specificamente motivato la scelta operata richiamando la gravità dei fatti e l'intensità del dolo, già illustrati motivando il giudizio di colpevolezza, così operando un corretto richiamo agli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Si deve poi aggiungere che, nel caso di specie, il minimo edittale era di anni uno di reclusione, minimo della fattispecie meno grave contestata al capo A ( Sez. Un., n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348). 1.2.2. Per la continuazione col capo A è stato operato un aumento di anni uno di reclusione ed C 1.000 di multa. • Anche con riguardo a tale statuizione il ricorso denuncia difetto di motivazione in quanto "la Corte aveva l'obbligo di motivare come mai l'aumento dovesse essere pari ad anni uno anziché i mesi sei calcolati dal primo giudice". Viene aggiunto il rilievo secondo cui "la motivazione sul punto è carente in ordine alla sussistenza dell'art. 416, 1°comma, c.p.". Il motivo è manifestamente infondato. Ora, le sentenze di merito hanno ritenuto Pollicoro responsabile del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina, e nei confronti dell'imputato non è stata contestata né ritenuta una condotta di promotore od organizzatore del sodalizio. La sentenza di primo grado, nel motivare la commisurazione della pena, aveva valorizzato "il carattere centrale nell'economia dell'associazione dell'apporto causale fornito dal prevenuto" e la difesa con l'atto di appello aveva censurato la qualificazione del fatto ai sensi del primo comma, dovendo, invece applicarsi il comma secondo.La sentenza di appello ha espressamente indicato che l'imputato era stato ritenuto "mero associato" ed ha, d'ufficio, emendato la scelta del reato più grave operata dal primo giudice, individuando, sulla base della previsione sanzionatoria edittale come più grave il reato ascritto al capo B. Dunque, è pacifico che all'esito del giudizio di appello è stata ritenuta la mera partecipazione del Pollicoro al sodalizio criminoso. Quanto al relativo aumento di pena, come detto, il secondo giudice ha diversamente individuato il reato più grave - statuizione non impugnata - e il reato associativo e divenuto reato così detto satellite. Il secondo giudice, dunque, non era vincolato alla misura dell'aumento praticato dal primo giudice in relazione ad altro reato. L'aumento è stato contenuto nella misura della metà della pena base, che risulta giustificato sulla base di quanto rilevato dalle sentenze di merito in ordine al contributo dato alla operatività del sodalizio. Si deva aggiungere che corretto risulta anche l'aumento della pecuniaria (Sez. Un., n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751). 2. [OSCURATO:PERSONA]. L'unico motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione in ordine alla identificazione dell'imputato nel soggetto nominato "Ricky". Sul punto, devoluto alla cognizione del secondo giudice dal primo motivo di appello, la Corte di assise di appello ha spiegato (alla pagina 27) che la identificazione del soggetto nominato nell'imputato era fondata sul fatto che così veniva chiamato l'utilizzatore di utenza telefonica in uso all'imputato, e il dato era stato confermato dalla co-imputata [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso prescinde completamente dalla risposta data dalla sentenza impugnata e reitera la deduzione secondo la quale non vi sarebbe prova che l'imputato fosse nominato "Ricky". Il motivo, in parte qua, si appalesa come generico e a contenuto di merito. Il motivo deduce, poi, che la condotta dell'imputato, siccome rivolta a favorire parenti, sarebbe scriminata ai sensi dell'art. 384 cod. pen. Il motivo è manifestamente infondato. La causa di non punibilità in parola, infatti, è applicabile in reazione a condotte integranti diverse fattispecie delittuose contro l'amministrazione della giustizia, e non opera in relazione alla fattispecie ascritta al capo B. 3. Va dunque dichiara la inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa