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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 15087/2025

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dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatocontroricorrente e ricorrente incidentalenonché controintimataSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 1Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025avverso la sentenza n. 2778/2018 depositata il 3 dicembre 2018 dellaCorte di appello di Ancona.Udita la relazione svolta all’udienza del 13 marzo 2025 dal consigliererelatore [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA].Uditi i difensori delle parti nelle persone dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente e ricorrente incidentale.1. ― In data 3 luglio 2006 sono state approvate alcune modifichestatutarie della società [OSCURATO:SOCIETA]. relative alla devoluzione dellecontroversie societarie agli arbitri e al diritto di partecipazione dei soci.In conseguenza di tale deliberazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inqualità di fiduciaria del socio [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato il recessodalla società con missiva del 17 luglio 2006.Con successiva delibera del 26 settembre 2006 l’assemblea deisoci ha revocato le modifiche statutarie adottate.2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima delibera e ilTribunale di Macerata ha accolto la domanda.3. ― In sede di gravame la Corte di appello di Macerata hadichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 26settembre 2006, la validità di detta delibera e la perdita di efficacia delrecesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2006.La decisione risulta fondata sul rilievo per cui, primadell'impugnazione della delibera, [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato ilrecesso per 209 delle 210 azioni di cui era titolare la fiduciante Guzzini:circostanza che aveva inciso sulla partecipazione sociale, divenutainferiore alla quota del 5% prevista dall’art. 2377, comma 3, c.c. perl'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci; in conseguenza,Sez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 2Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025ad avviso della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], al momento in cuiaveva proposto la domanda introduttiva del giudizio di primo grado,non era munita della legittimazione a impugnare la deliberazione di cuitrattasi.4. ― Avverso la sentenza di appello, pubblicata il 3 dicembre2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolatoin quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, proponendo unaimpugnazione incidentale condizionata articolata in tre motivi.Con ordinanza interlocutoria n. 24197 dell’8 agosto 2023 la causaè stata rimessa in pubblica udienza.Sono state depositate memorie.Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, con rigetto nel merito della domanda di annullamento delladelibera del 26 settembre 2006.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il Procuratore Generale, come appena osservato, haconcluso per il rigetto della domanda di annullamento della deliberaoggetto di impugnazione; lo ha fatto in considerazione dell’asseritaperdita di qualità di socio da parte di [OSCURATO:PERSONA]: perditaprodottasi successivamente ai fatti di causa, e dipendente da untrasferimento di azioni che si sarebbe attuato a seguito dellaproposizione del ricorso per cassazione; la circostanza ― è spiegato ―assumerebbe rilievo in quanto il socio deve essere munito dellalegittimazione ad impugnare non solo al momento della proposizionedella domanda, ma anche al momento della decisione dellacontroversia.Osserva il collegio che l’art. 2378, comma 2, c.c. prevede che ilsocio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempodell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo commadell'articolo 2377 e che, fermo restando quanto disposto dall'articoloSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 3Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025111 c.p.c., qualora nel corso del processo venga meno, a seguito ditrasferimenti per atto tra vivi, il richiesto numero delle azioni, il giudicenon può pronunciare l'annullamento.

La norma vuole evitare chel’azione di annullamento sia coltivata da chi abbia perduto lalegittimazione a impugnare la delibera e obbedisce a una logica che siinscrive nel principio di carattere generale per cui le condizionidell’azione, tra cui la legittimazione ad agire, devono essere presenti almomento della decisione della causa.

Proprio muovendo da questoprincipio, questa Corte, in passato, pronunciandosi su fattispecieregolata dalla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario (cuiera estranea la previsione di cui al vigente art. 2378, comma 2, c.c.),ha avuto modo di sottolineare come il venir meno, in corso di causa,del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore socio dellasocietà convenuta impedisse al giudice di pronunciare l'eventualeannullamento della deliberazione assembleare impugnata, essendovenuto altresì meno il potere dell'attore di interloquire sul modo diessere e di operare degli organi sociali, e perciò anche, attraversol'annullamento di quella deliberazione, il potere d'incidere sugli effettiche essa ha prodotto o è ancora in grado di produrre (Cass. 7 novembre2008, n. 26842, in motivazione).l’art. 2378, comma 2, ha inteso consentire una pronunciasull’impugnazione nell’interesse del terzo che abbia acquistato le azioni:soggetto, questo, che riveste la posizione di successore a titoloparticolare nel diritto controverso.

In tal senso, la disciplina dettatadalla norma di diritto societario è ordinata nel senso di consentirecomunque la decisione ove il detto terzo, chiamato in causa ointervenuto in essa, faccia propria la domanda di annullamento delladelibera.Nel giudizio di cassazione il meccanismo programmato dall’art.2378, comma 2, non ha tuttavia modo di dispiegare appieno la propriaSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 4Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025funzionalità, in quanto il cessionario della partecipazione azionaria,divenuto tale a seguito della costituzione del proprio dante causa, nonavrebbe la possibilità di scongiurare, con la propria partecipazione algiudizio, l’effetto della sopravvenuta improponibilità della domanda diannullamento.

È infatti inammissibile nel giudizio di cassazionel'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi dimerito (Cass. 7 agosto 2018, n. 20565), fatta l’eccezione ― che qui nonricorre ― del successore a titolo particolare nel diritto controverso, ovenon vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 10ottobre 2019, n. 25423).Ciò porta a ritenere che la norma in questione, la quale ha unastruttura ancipite, posto che al venir meno della legittimazionedell’alienante fa da contrappunto il riconoscimento di quelladell’acquirente delle azioni che partecipi al giudizio in veste diinterveniente o di chiamato in causa, sia inapplicabile al giudizio dilegittimità.

Tale soluzione preserva l’effetto che lo stesso legislatoreintende far salvo, effetto consistente nel permettere che una decisionenell’interesse del successore a titolo particolare sia assunta.

Lapronuncia resa dalla Corte spiegherà dunque effetto nei confronti delsuccessore, giusta l’art. 111, comma 4, c.p.c., e questi, in caso dicassazione con rinvio della pronuncia di merito, potrà costituirsi in sededi rinvio (Cass. 5 marzo 2015, n. 4536; Cass. 9 aprile 1993, n. 4333).2. ― Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente principaledenuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2377 e 2473-bis c.c..

Deduce che, nell'escludere la legittimazione ad impugnare ladelibera del 26 settembre 2006, con cui erano state revocate lemodifiche statutarie, la sentenza impugnata non avrebbe consideratoche, per effetto dell'inefficacia del recesso, essa ricorrente avevariacquistato tutti i diritti riconducibili alla qualità di socia, per l'interapartecipazione sociale.Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità dellaSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 5Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..Rileva che la motivazione la sentenza impugnata risulterebbe illogica econtraddittoria nella parte in cui ha per un verso affermato che ladelibera di revoca delle modifiche statutarie aveva privato di efficacia ilrecesso di essa ricorrente, restituendole la pienezza della sua posizionesociale, e per altro verso asserito che a seguito del recesso essaricorrente aveva perso lo status di socio, in cui era ricompreso il dirittoad impugnare la delibera in questione.Il terzo motivo del ricorso principale oppone la nullità dellasentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione.

Ad avvisodella ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato chel’impugnazione della delibera avente ad oggetto la revoca delladeterminazione assembleare legittimante il recesso costituisce unostrumento di tutela dell'interesse del socio alla cristallizzazione deglieffetti del recesso stesso, e quindi alla liquidazione della quota sociale.Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazionedell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.c..

Assume che la legittimazione delsocio receduto ad impugnare la delibera di revoca o modifica adottataai sensi dello art. 2437-bis c.c. dev'essere riconosciuta, dal momentoche tale delibera «rappresenta il presupposto della validità delloscioglimento del rapporto sociale, i cui effetti vanno inevitabilmente adincidere sullo status e la qualità di socio».3. ― La controricorrente ha opposto, in via pregiudiziale, nonessere stata impugnata la parte della sentenza in cui era statoaffermato che il recesso aveva effetti immediati: in conseguenza ― harilevato ― sarebbe oggi incontestabile che [OSCURATO:PERSONA] abbiaperduto la qualità di socio con la dichiarazione di recesso formulata daL’eccezione non merita condivisione.La ratio decidendi della pronuncia impugnata, per il profilo chequi interessa, si riassume nell'affermazione per cui nelle società diSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 6Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025capitali il socio receduto non ha la legittimazione a contestarel'avveramento dell'evento risolutivo e quindi non è titolare del diritto diimpugnare la delibera avente ad oggetto la revoca della determinazioneassembleare che ha legittimato il proprio recesso, in quanto egli haperso lo status di socio.

La ricorrente ha però impugnato taleenunciazione assumendo, in sintesi, che la qualità di socio non era statadefinitivamente perduta, essendo stata anzi ripristinata con la deliberadel 26 settembre 2006; ha rilevato, inoltre, che al socio receduto deveessere riconosciuto il diritto di impugnare la delibera di revoca assuntadalla società a norma dell’art. 2437-bis c.c..[OSCURATO:SOCIETA] ha pure dedotto che la parte ricorrente avrebbe omessodi riproporre, nel ricorso per cassazione, le deduzioni svolte in sede dimerito quanto al vizio che avrebbe reso annullabile la delibera adottatadall’assemblea.Nemmeno tale eccezione è fondata.La Corte di appello non ha preso specificamente in esame ilmotivo di invalidità della delibera fatto valere dall’odierna ricorrente, evalorizzato dal Tribunale, in quanto ha conferito decisività al dato dellamancata legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a impugnare quell’atto.Ebbene, nel giudizio di cassazione non trova applicazione il dispostodell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni nonaccolte in primo grado (Cass. 26 maggio 2023, n. 14813; Cass. 24gennaio 2011, n. 1566): infatti, le questioni assorbite non possonoessere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorsocondizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole inordine alle medesime (Cass. 2 dicembre 2005, n. 26264).Da ultimo, la controricorrente la eccepito, sempre in viapregiudiziale, che il primo e il secondo motivo di ricorso sarebbero inrapporto di reciproca esclusione.A prescindere da ogni ulteriore rilievo, l’assunto non risponde alvero.

La ricorrente ha piuttosto declinato la medesima questione su dueSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 7Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025diversi versanti: quella della violazione e falsa applicazione di legge equello del vizio motivazionale.4. ― I quattro motivi del ricorso principale, suscettibili di esseresimultaneamente esaminati, poiché tutti vertenti sull’affermatalegittimazione di essa Guzzini ad impugnare la deliberazione oggettodel contendere ― legittimazione che Corte di appello ha escluso ― sonofondati nei termini che si vengono a esporre.5. ― Nell’ordinanza interlocutoria si assume esistente uncontrasto di giurisprudenza concernente l’individuazione del momentoin cui ha effetto il recesso del socio dalla società.Come espressione di un primo indirizzo sono citate Cass. 11settembre 2017, n. 21036 e Cass. 8 marzo 2013, n. 5836, secondo cuiil recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e,pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensivadel medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenzache il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo statussocii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto laliquidazione della quota, e non sono a lui conseguentemente opponibilile successive vicende societarie; a questo orientamento viene iscrittapure Cass. 24 settembre 2009, n. 20544, per la quale nelle società dipersone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio èun negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nelmomento in cui viene portato a conoscenza della società.L’ordinanza interlocutoria individua un precedente di segnocontrario rispetto a tale linea di pensiero in Cass. 19 marzo 2004, n.5548: questa sentenza, pronunciandosi sul recesso dalle società dicapitali, ma in base alla disciplina anteriore alla riforma del dirittosocietario, ha affermato, in un obiter dictum e tra parentesi, di ritenere«condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio delreceduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento diliquidazione e rimborso della quota».Sez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 8Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/20256. ― Al riguardo, si impongono alcuni rilievi preliminari.In primo luogo, la tesi per cui il recesso ha effetto immediato èradicata e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano:Cass. 30 maggio 1953, n. 1643, la quale ha precisato che il recesso delsocio ai sensi dell'allora vigente art. 2285 c.c. è efficace in base allasola manifestazione di volontà del recedente, comunicata aldestinatario; Cass. 3 gennaio 1962, n. 2, in cui si è qualificato il recessodalla società di persone come «atto unilaterale recettizio», come taledestinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui è portato aconoscenza della società; Cass. 6 febbraio 1965, n. 186, che è ilprecedente richiamato da Cass. 24 settembre 2009, n. 20544; Cass. 3gennaio 1998, n. 12, per la quale l’atto con cui il socio dissenzienteesercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di attounilaterale recettizio; Cass. 22 aprile 2016, n. 8233, nonché Cass. 7novembre 2020, n. 24247 e Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, nonmassimate in CED; da ultimo, Cass. 16 aprile 2024, n. 10325, ove èribadito il principio per cui il recesso ─ da una società di persone ─ èperdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dallaliquidazione della quota).È inoltre opinabile possa individuarsi un contrastogiurisprudenziale tra affermazioni costituenti obiter dicta, tant’è che lacit.

Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, ha osservato essere «principiopacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sebbene affermatoespressamente per le società di persone, quello secondo cui il recessoda una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, laliquidazione della quota non è una condizione sospensiva delmedesimo».Per altro verso, deve però porsi in risalto che la rimessione inpubblica udienza bene è giustificata da un rilievo, di chiara consistenzanomofilattica, che orienta la decisione da assumere, dal momento cheSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 9Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025il dato normativo con cui oggi la S.C. è chiamata a misurarsi non è statosottoposto finora ad analisi in sede di legittimità.

Viene in questionel’art. 2437-bis, terzo comma, c.c., norma che completa laregolamentazione dei termini e delle modalità del recesso dalla societàper azioni disponendo: «Il recesso non può essere esercitato e, se giàesercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societàrevoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimentodella società».7. ― La disposizione ― con cui si restituisce alla minoranza unospazio di negoziazione su quanto ha costituito oggetto della deliberagiustificativa del recesso, spazio di negoziazione attestato dalriconoscimento alla società della facoltà di tornare sui suoi passi e dirimuovere la determinazione che scontenta la minoranza stessa ―assume un preciso significato ai fini che qui interessano.La tesi che ricostruisce il recesso dalla società come unafattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esauriscecon la liquidazione e il rimborso della quota, non è infatti compatibilecol dato normativo in discorso.

Come è facile osservare, se il recesso èprivo di efficacia ove intervenga una delle due delibere di cui si è detto,ciò significa che esso è da principio efficace: l’eventualità di unaprivazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, chequesto sia all’origine produttivo di conseguenze all’interno del mondogiuridico.

La sequenza degli atti che portano al rimborso della quotaazionaria rimane estranea alla fattispecie del recesso: e ciò è resoevidente anche dall'art. 2437-ter, comma 1, c.c., che tiene distinta laliquidazione delle azioni dal recesso, stabilendo che «[i]l socio ha dirittoalla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso».8. ― Ulteriori argomenti militano a favore dell’opinione per cui, incaso di recesso del socio di società per azioni, il momento delloscioglimento del vincolo contrattuale va individuato nella ricezione daparte della società della dichiarazione di recesso.Sez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 10Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025Così, l’art. 2437-bis, secondo comma, c.c. impone, per le azionirelativamente alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, un divietodi cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale: il che èindicativo di un particolare fenomeno, che la giurisprudenza di meritoha definito di «congelamento di tutti i diritti del socio receduto,partecipativi e patrimoniali, diversi da quello alla liquidazione delleazioni, a partire dal diritto di voto in assemblea».

In tal senso, lacomunicazione del recesso determina un vero e propriospossessamento delle azioni, le quali restano, bensì, nella formaletitolarità del socio receduto, ma senza che lo stesso possa esercitare ipropri diritti corporativi e patrimoniali, e senza che delle dette azioniegli possa disporre, visto che sono gli amministratori, nell’ambito delprocedimento di liquidazione, a collocare le stesse presso gli altri soci opresso i terzi (art. 2437-quater c.c.).È sintomatico, poi, che il codice, nello stabilire i criteri attraversocui pervenire al valore di liquidazione delle partecipazioni nelle societàdi capitali, non prenda in considerazione il momento in cui si attua ladetta liquidazione, ma anzi assuma come riferimento temporale, per leazioni quotate sui mercati regolamentati, il periodo anteriore allacomunicazione del recesso (i sei mesi che precedono la pubblicazioneovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cuideliberazioni hanno legittimato il recesso: art. 2437-ter c.c.) e per, perle quote delle società a responsabilità limitata, «il momento delladichiarazione di recesso» (art. 2373, comma 3, c.c.).Da ultimo, la tesi per cui il recesso del socio integrerebbe unafattispecie a formazione progressiva che si conclude col rimborso delleazioni non si accorda col principio generale per cui il recesso dalcontratto, previsto dall’art. 1373 c.c., è atto unilaterale e ricettizio che,come tale, produce i suoi effetti quando perviene nella sfera deldestinatario.

Sul piano sistematico, va qui osservato che il legislatoreha del resto espressamente individuato le ipotesi, eccezionali, in cui alSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 11Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025recesso è assegnata un’efficacia non immediata: ciò che accade inmateria di associazioni (art. 24, comma 2, c.c., per il quale il recessoha effetto «con lo scadere dell’anno in corso»), o in materia di societàcooperative (art. 2532, comma 3, c.c., secondo cui il recesso ha effetto,per quanto riguarda il rapporto sociale, «dalla comunicazione delprovvedimento di accoglimento della domanda»).9. ― La configurazione normativa del recesso dalla società perazioni come dichiarazione negoziale produttiva di effetti immediatiobbedisce, d’altro canto, a una precisa ratio: quella di neutralizzare ipossibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dallapartecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato dinon voler più far parte della società.

Il legislatore, posto dinanziall’opzione se tutelare il socio receduto, riconoscendogli l’esercizio deidiritti sociali fino alla liquidazione del suo credito, ovvero tutelare lasocietà, escludendo dall’esercizio dei diritti sociali il socio che abbiamanifestato l’intento di lasciare la società, ha scelto in buona sostanzala seconda soluzione, pervenendo alla composizione degli interessicredito.10. ― Quanto detto consente di dare risposta a un ulteriorequesito: se per il socio che abbia esercitato il recesso assuma rilievo ildato della perdita di tale status, siccome correlato all’esercizio del dirittodi porre fine al rapporto associativo, o se i diritti facenti capo al dettosoggetto si conservino fino a quando non si consolidi, attraverso lamancata spendita, da parte della società, del potere di revoca o discioglimento, l’effetto nascente dal recesso stesso.11. ― In dottrina il tema è controverso, sia per i dirittipatrimoniali (segnatamente per il diritto alla ripartizione degli utili), cheper quelli corporativi.Con riguardo a questi ultimi, è diffusa l’opinione che essi sianoesercitabili fino all’esaurimento del termine di novanta giorni entro cuiSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 12Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025la società conserva il potere di paralizzare l’exit, revocando la decisioneche ha legittimato il recesso, o deliberando il proprio scioglimento.Viene osservato, in dottrina, che il socio receduto, prima di talemomento, pur avendo manifestato la volontà di distaccarsi dallacompagine sociale, non ha alcuna certezza di conseguire il detto intentoe che la volontà di recedere potrebbe essere vanificata dalla revocadella delibera che ha provocato il recesso, come pure dalla decisionedei soci di sciogliere la società.

In detta prospettiva si reputa che lafacoltà concessa alla società di ristabilire lo status quo ante «non puònon avere, come contropartita, la possibilità per il receduto di esercitarei propri diritti corporativi in vista dell’eventualità che al dichiarazione direcesso resti priva di efficacia»; si finisce, in tal modo, per riconoscereal socio uscente il diritto di partecipare all’assemblea chiamata adeliberare sulla revoca delle modifiche statutarie che hanno dato causaall’esercizio di recesso o per lo scioglimento della società, valorizzandosiun interesse dello stesso meritevole di tutela, «posto che le decisioniper le quali questa assemblea è stata convocata potranno, appunto,incidere in termini netti sulla sua partecipazione, compromettendol'efficacia della sua dichiarazione di recesso».12. ― Sembra, tuttavia, che una tale soluzione non si conformi aldettato dell’art. 2437-bis, comma 3, c.c..Si è detto che tale norma, nel prevedere che il recesso «è privodi efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera chelo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società»,suppone un recesso produttivo di effetti sin dal momento in cui ècomunicato alla società.

La delibera di revoca o di scioglimento cheintervenga nel termine suddetto opera, quindi, quale condizionerisolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti: non rileva qualemancato avveramento di una condizione sospensiva.È allora ingiustificata una differenziazione della posizionedell’azionista avendo riguardo al mero decorso dei novanta giorni;Sez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 13Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025risulta cioè priva di fondamento, sul piano normativo, l’idea che il sociopleno iure conservi detta qualità in ragione della provvisorietà delrecesso, per poi trasformarsi in creditore della società una volta che ilrecesso stesso non è più neutralizzabile con la revoca della precedentedeliberazione o con la determinazione di procedere allo scioglimentodella società: in realtà, «[c]iò che muta, fra prima e dopo il predettodecorso, è piuttosto e soltanto la reversibilità degli effetti del recessoad opera di una possibile scelta attribuita per legge alla maggioranza,che preferisca non subire il travagliato iter di una liquidazione al socioo che disperi di reperire acquirenti o risorse per rimborsare le azioni delrecedente, senza mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dellasocietà».In conclusione, il socio receduto perde tutti i diritti ― siano essipatrimoniali o corporativi ― legati alla condizione di socio, cheriacquista, con effetto retroattivo, con la deliberazione di revoca o discioglimento.

Se tali condizioni non si verificano, egli, dopo il recesso,non può impugnare alcuna delibera della società.Questa impossibilità ― conviene qui incidentalmente precisare ―riguarda anche la delibera che ha legittimato l’exit.

È vero, infatti, che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'azionedi annullamento della deliberazione assembleare esige la conservazionedella qualità di socio in capo a chi impugna, salvo che l’azione stessasia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore: taleenunciato ─ fondato sul rilievo per cui «sarebbe logicamente incongruo,oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost.,ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto chel'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminatigli effetti» (Cass. 7 novembre 2008, n. 26842, cit.) ─ non ha peròapplicazione nel caso in cui si dibatta dell’annullamento di delibera,quale quella di esclusione, che determini ex se l’estromissione del socio,Sez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 14Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025non di una determinazione assembleare che semplicemente giustifichiil compimento dell’atto volontario, di natura negoziale ― il recesso,appunto ― cui è da raccordare, in senso giuridico, la perdita dellaqualità di socio.

Al receduto deve sempre negarsi la legittimazioneall’impugnazione di quella delibera perché il venir meno della qualità disocio non dipende direttamente da essa, ma dalla scelta da luiliberamente assunta di fronte a una determinazione della società che,in base alla legge, facoltizza l’exit.13. ― La ricostruzione che esclude la conservazione dei diritti disocio in capo a chi recede, salvo il riacquisto di essi con effetto ex tunc,non priva, del resto, quel soggetto di protezione giuridica a frontedell’adozione di delibere sociali che possano pregiudicarlo o di cui lostesso non abbia potuto profittare nel periodo successivo all’uscita dallasocietà.È certo possibile che la revoca della delibera legittimante ilrecesso determini, come conseguenza, che il socio receduto rientri inuna società mutata nei suoi assetti.

E tuttavia, proprio in ragione dellarevoca del recesso, chi si era avvalso dell’exit potrà far valere i dirittiche gli competono in ragione della ricostituita qualità di socio.Così, il socio che abbia visto revocata la delibera che hagiustificato l’esercizio del suo recesso potrà impugnare ladeterminazione assembleare assunta medio termine, che reputi viziatae quindi annullabile.

E in tale ipotesi ― va qui precisato ― il termineper l’impugnativa dovrà farsi decorrere dal momento in cui egli è statoreintegrato nella qualità di socio.

Prima di quel momento il receduto,per le ragioni esposte, si trova nell’impossibilità giuridica di chiederel’annullamento della delibera assembleare: come è stato osservato indottrina, con riguardo a tale ipotesi deve trovare quindi applicazione ladisposizione di cui all’art. 2935 c.c., norma non rientrante tra quelleespressamente dichiarate inapplicabili alla decadenza dall’art. 2964c.c.; si configurerebbe altrimenti il rischio della materiale dissoluzioneSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 15Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025di un diritto (quello all’impugnazione) in cui il socio stesso è statoreintegrato.Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui la società abbia, dopo ilrecesso, deliberato un aumento di capitale, dovrà reputarsi che ilreceduto, riacquistata ex tunc la qualità di socio, abbia il diritto diricevere in opzione le azioni di nuova emissione (art. 2441, comma 1,c.c.): e anche in tale ipotesi dovrà escludersi, per le ragioni indicate,che il termine per l’esercizio del diritto (il termine statutariocontemplato per l’esercizio dell’opzione) possa essersi consumato nelperiodo in cui il socio non aveva la possibilità giuridica di avvalersene.14. ― Annodando, ora, le considerazioni che precedono allaspecifica questione posta dai motivi di ricorso oggetto di scrutinio, siricava quanto segue.Il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendonel’annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca delladeterminazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz’altroaffermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del sociouscente di partecipare alla formazione di quella delibera.

Non appare inaltri termini corretto sostenere che la legittimazione ad impugnare ladelibera di revoca derivi dalla legittimazione a intervenire alla relativaassemblea e a votare.

Il socio receduto non è titolato a partecipare atale consesso deliberativo in quanto è privo, prima della decisione direvoca, dei diritti di socio.

È vero, invece, che lo stesso può impugnarela delibera di revoca poiché in ragione di essa ha riacquistato quei diritti.Se la società esercita il proprio ius poenitendi e restituisce ex tunc alreceduto la veste di socio pleno iure, non v’è modo di pervenireall’affermazione che ad un socio a tutti gli effetti sia precluso,naturalmente in concorso con i presupposti legalmente previsti, diimpugnare una delibera d’assemblea.15. ─ Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionatoAcrilux deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2377 eSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 16Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/20252378, comma 2, c.c. e dell'art. 111 c.p.c..

La sentenza impugnata ècensurata nella parte in cui ha escluso la sopravvenuta inammissibilitàdella impugnazione per difetto della qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA], in subordine, per difetto del quorum previsto dall'art. 2377 cit.,comma 3; si rileva che il ritrasferimento delle azioni nelle more delgiudizio di impugnazione non comporta una successione nel dirittocontroverso, restando l'impugnazione finalizzata alla sola tutelarisarcitoria, ed essendo comunque preclusa la tutela reale, ove, comenella specie, il socio alienante abbia perso il possesso del numero diazioni richiesto per la proposizione dell’impugnazione.16. ― Il motivo è infondato.La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui,decidendo sul primo motivo di appello, la Corte di appello ha esclusoche il ritrasferimento delle azioni da [OSCURATO:PERSONA] ad AntonellaGuzzini avesse determinato la sopravvenuta perdita del potere diimpugnazione della delibera, secondo quanto previsto dall’art. 2378,comma 2, c.c., a mente del quale il giudice non può pronunciarel’annullamento della delibera qualora nel corso del processo vengameno, a seguito di trasferimento per atto tra vivi, il numero di azionirichiesto per l’annullamento stesso dal terzo comma dell’art. 2377 c.c..La Corte distrettuale ha spiegato che la costituzione nel processodel terzo acquirente, nella persona della predetta Guzzini, aveva insostanza permesso la conservazione degli effetti della domanda diannullamento.Tale conclusione merita condivisione.

Come si è detto, l’art. 2378,comma 2, c.c. fa infatti espressamente salvo, con la formula «[f]ermorestando», quanto disposto dall’art. 111 c.p.c.: ciò significa che ove,come nel caso in esame, l’avente causa del socio che ha impugnatopartecipi al giudizio, intervenendovi volontariamente o essendovichiamato, dando con ciò impulso alla domanda originariamenteproposta. l’effetto di cui al cit. art. 2378, comma 2, c.c. non potràSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 17Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025prodursi e la pronuncia di annullamento potrà aver luogo.17. ― Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 14preleggi.

Assume che la validità della delibera impugnata non erainficiata dalla partecipazione al voto di [OSCURATO:PERSONA] (il socio cheaveva partecipato al voto quale delegato nonostante fosse dipendentedi [OSCURATO:SOCIETA]); rileva non essere applicabile l'art. 2372, comma 5, c.c., ilquale si riferisce esclusivamente ai dipendenti che, non essendo soci,possono subire un condizionamento derivante dal rapporto di lavorosubordinato.Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o lafalsa applicazione degli artt. 1703 e 1741 c.c., oltre che della l. n. 1966del 1939.

Con esso si deduce che [OSCURATO:PERSONA] non era titolataall’esercizio del recesso, posto che nel mandato fiduciario intercorso trala società e [OSCURATO:PERSONA] non era specificamente previsto il poteredi compiere atti di straordinaria amministrazione quali, appunto, ilrecesso.18. ― Entrambi i motivi sono inammissibili.Essi hanno ad oggetto questioni di cui la Corte di appello non si èoccupata; il Giudice distrettuale ha infatti ritenuto assorbente il profilodi inammissibilità dell’impugnazione derivante dalla mancatalegittimazione alla stessa da parte dell’odierna ricorrente.

Ciò detto, imotivi di ricorso per cassazione devono avere i caratteri oltre che dellaspecificità e completezza, anche della riferibilità alla decisioneimpugnata (cfr.: Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 18 febbraio2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

Ovviamente le dettequestioni, in quanto siano pertinenti al proposto appello, potrannoessere riproposte in sede di rinvio.19. ─ La sentenza va quindi cassata in relazione al ricorsoprincipale, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona chedeciderà in diversa composizione, statuendo anche sulle spese delSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 18Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025giudizio di legittimità.20. ─ Vanno enunciati i principi di diritto che seguono.«Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato ladelibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessionedelle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso percassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c.».«In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio,che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenzadella società e che è subordinato alla condizione risolutivarappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novantagiorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dalloscioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o discioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio,comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottatea seguito del proprio recesso».

P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona,che deciderà in diversa composizione e provvederà a regolare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 marzo 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] MarzioSez.

I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 19Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati: Oggetto:CorrezioneEnrico [OSCURATO:PERSONA] erroreAlessandra [OSCURATO:PERSONA] materialeMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Paolo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 16763 R.G. anno 2025 relativo alalcorrezione d’ufficio di errore materiale tra:[OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moretti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoLorenzo Destito;[OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatononchéUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez.

I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026Risulta necessario procedere alla correzione di errore materialeoccorso nella stesura della sentenza n. 15087/2025, ove, a fronte delrigetto del ricorso incidentale, si è mancato di dare atto dell’obbligo, incapo alla ricorrente incidentale, di provvedere al versamentodell’importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quellostabilito per il ricorso;P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] che nel dispositivo della sentenza n. 15087 del 2025siano da considerare aggiunte, nella parte finale, le seguenti parole: «aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto»;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez.

I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 2Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatocontroricorrente e ricorrente incidentalenonché controintimataSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 1Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025avverso la sentenza n. 2778/2018 depositata il 3 dicembre 2018 dellaCorte di appello di Ancona.Udita la relazione svolta all’udienza del 13 marzo 2025 dal consigliererelatore [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA].Uditi i difensori delle parti nelle persone dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la partecontroricorrente e ricorrente incidentale.1. ― In data 3 luglio 2006 sono state approvate alcune modifichestatutarie della società [OSCURATO:SOCIETA]. relative alla devoluzione dellecontroversie societarie agli arbitri e al diritto di partecipazione dei soci.In conseguenza di tale deliberazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inqualità di fiduciaria del socio [OSCURATO:PERSONA], ha esercitato il recessodalla società con missiva del 17 luglio 2006.Con successiva delibera del 26 settembre 2006 l’assemblea deisoci ha revocato le modifiche statutarie adottate.2. ― [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quest’ultima delibera e ilTribunale di Macerata ha accolto la domanda.3. ― In sede di gravame la Corte di appello di Macerata hadichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 26settembre 2006, la validità di detta delibera e la perdita di efficacia delrecesso esercitato da [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2006.La decisione risulta fondata sul rilievo per cui, primadell'impugnazione della delibera, [OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato ilrecesso per 209 delle 210 azioni di cui era titolare la fiduciante Guzzini:circostanza che aveva inciso sulla partecipazione sociale, divenutainferiore alla quota del 5% prevista dall’art. 2377, comma 3, c.c. perl'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci; in conseguenza,Sez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 2Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025ad avviso della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], al momento in cuiaveva proposto la domanda introduttiva del giudizio di primo grado,non era munita della legittimazione a impugnare la deliberazione di cuitrattasi.4. ― Avverso la sentenza di appello, pubblicata il 3 dicembre2018, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione articolatoin quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, proponendo unaimpugnazione incidentale condizionata articolata in tre motivi.Con ordinanza interlocutoria n. 24197 dell’8 agosto 2023 la causaè stata rimessa in pubblica udienza.Sono state depositate memorie.Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorsoprincipale, con rigetto nel merito della domanda di annullamento delladelibera del 26 settembre 2006.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Il Procuratore Generale, come appena osservato, haconcluso per il rigetto della domanda di annullamento della deliberaoggetto di impugnazione; lo ha fatto in considerazione dell’asseritaperdita di qualità di socio da parte di [OSCURATO:PERSONA]: perditaprodottasi successivamente ai fatti di causa, e dipendente da untrasferimento di azioni che si sarebbe attuato a seguito dellaproposizione del ricorso per cassazione; la circostanza ― è spiegato ―assumerebbe rilievo in quanto il socio deve essere munito dellalegittimazione ad impugnare non solo al momento della proposizionedella domanda, ma anche al momento della decisione dellacontroversia.Osserva il collegio che l’art. 2378, comma 2, c.c. prevede che ilsocio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempodell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo commadell'articolo 2377 e che, fermo restando quanto disposto dall'articoloSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 3Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025111 c.p.c., qualora nel corso del processo venga meno, a seguito ditrasferimenti per atto tra vivi, il richiesto numero delle azioni, il giudicenon può pronunciare l'annullamento. La norma vuole evitare chel’azione di annullamento sia coltivata da chi abbia perduto lalegittimazione a impugnare la delibera e obbedisce a una logica che siinscrive nel principio di carattere generale per cui le condizionidell’azione, tra cui la legittimazione ad agire, devono essere presenti almomento della decisione della causa. Proprio muovendo da questoprincipio, questa Corte, in passato, pronunciandosi su fattispecieregolata dalla disciplina anteriore alla riforma del diritto societario (cuiera estranea la previsione di cui al vigente art. 2378, comma 2, c.c.),ha avuto modo di sottolineare come il venir meno, in corso di causa,del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore socio dellasocietà convenuta impedisse al giudice di pronunciare l'eventualeannullamento della deliberazione assembleare impugnata, essendovenuto altresì meno il potere dell'attore di interloquire sul modo diessere e di operare degli organi sociali, e perciò anche, attraversol'annullamento di quella deliberazione, il potere d'incidere sugli effettiche essa ha prodotto o è ancora in grado di produrre (Cass. 7 novembre2008, n. 26842, in motivazione).l’art. 2378, comma 2, ha inteso consentire una pronunciasull’impugnazione nell’interesse del terzo che abbia acquistato le azioni:soggetto, questo, che riveste la posizione di successore a titoloparticolare nel diritto controverso. In tal senso, la disciplina dettatadalla norma di diritto societario è ordinata nel senso di consentirecomunque la decisione ove il detto terzo, chiamato in causa ointervenuto in essa, faccia propria la domanda di annullamento delladelibera.Nel giudizio di cassazione il meccanismo programmato dall’art.2378, comma 2, non ha tuttavia modo di dispiegare appieno la propriaSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 4Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025funzionalità, in quanto il cessionario della partecipazione azionaria,divenuto tale a seguito della costituzione del proprio dante causa, nonavrebbe la possibilità di scongiurare, con la propria partecipazione algiudizio, l’effetto della sopravvenuta improponibilità della domanda diannullamento. È infatti inammissibile nel giudizio di cassazionel'intervento di terzi che non hanno partecipato alle pregresse fasi dimerito (Cass. 7 agosto 2018, n. 20565), fatta l’eccezione ― che qui nonricorre ― del successore a titolo particolare nel diritto controverso, ovenon vi sia stata precedente costituzione del dante causa (Cass. 10ottobre 2019, n. 25423).Ciò porta a ritenere che la norma in questione, la quale ha unastruttura ancipite, posto che al venir meno della legittimazionedell’alienante fa da contrappunto il riconoscimento di quelladell’acquirente delle azioni che partecipi al giudizio in veste diinterveniente o di chiamato in causa, sia inapplicabile al giudizio dilegittimità. Tale soluzione preserva l’effetto che lo stesso legislatoreintende far salvo, effetto consistente nel permettere che una decisionenell’interesse del successore a titolo particolare sia assunta. Lapronuncia resa dalla Corte spiegherà dunque effetto nei confronti delsuccessore, giusta l’art. 111, comma 4, c.p.c., e questi, in caso dicassazione con rinvio della pronuncia di merito, potrà costituirsi in sededi rinvio (Cass. 5 marzo 2015, n. 4536; Cass. 9 aprile 1993, n. 4333).2. ― Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente principaledenuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2377 e 2473-bis c.c.. Deduce che, nell'escludere la legittimazione ad impugnare ladelibera del 26 settembre 2006, con cui erano state revocate lemodifiche statutarie, la sentenza impugnata non avrebbe consideratoche, per effetto dell'inefficacia del recesso, essa ricorrente avevariacquistato tutti i diritti riconducibili alla qualità di socia, per l'interapartecipazione sociale.Col secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità dellaSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 5Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c..Rileva che la motivazione la sentenza impugnata risulterebbe illogica econtraddittoria nella parte in cui ha per un verso affermato che ladelibera di revoca delle modifiche statutarie aveva privato di efficacia ilrecesso di essa ricorrente, restituendole la pienezza della sua posizionesociale, e per altro verso asserito che a seguito del recesso essaricorrente aveva perso lo status di socio, in cui era ricompreso il dirittoad impugnare la delibera in questione.Il terzo motivo del ricorso principale oppone la nullità dellasentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione. Ad avvisodella ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato chel’impugnazione della delibera avente ad oggetto la revoca delladeterminazione assembleare legittimante il recesso costituisce unostrumento di tutela dell'interesse del socio alla cristallizzazione deglieffetti del recesso stesso, e quindi alla liquidazione della quota sociale.Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia la violazionedell'art. 24 Cost. e dell'art. 100 c.p.c.. Assume che la legittimazione delsocio receduto ad impugnare la delibera di revoca o modifica adottataai sensi dello art. 2437-bis c.c. dev'essere riconosciuta, dal momentoche tale delibera «rappresenta il presupposto della validità delloscioglimento del rapporto sociale, i cui effetti vanno inevitabilmente adincidere sullo status e la qualità di socio».3. ― La controricorrente ha opposto, in via pregiudiziale, nonessere stata impugnata la parte della sentenza in cui era statoaffermato che il recesso aveva effetti immediati: in conseguenza ― harilevato ― sarebbe oggi incontestabile che [OSCURATO:PERSONA] abbiaperduto la qualità di socio con la dichiarazione di recesso formulata daL’eccezione non merita condivisione.La ratio decidendi della pronuncia impugnata, per il profilo chequi interessa, si riassume nell'affermazione per cui nelle società diSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 6Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025capitali il socio receduto non ha la legittimazione a contestarel'avveramento dell'evento risolutivo e quindi non è titolare del diritto diimpugnare la delibera avente ad oggetto la revoca della determinazioneassembleare che ha legittimato il proprio recesso, in quanto egli haperso lo status di socio. La ricorrente ha però impugnato taleenunciazione assumendo, in sintesi, che la qualità di socio non era statadefinitivamente perduta, essendo stata anzi ripristinata con la deliberadel 26 settembre 2006; ha rilevato, inoltre, che al socio receduto deveessere riconosciuto il diritto di impugnare la delibera di revoca assuntadalla società a norma dell’art. 2437-bis c.c..[OSCURATO:SOCIETA] ha pure dedotto che la parte ricorrente avrebbe omessodi riproporre, nel ricorso per cassazione, le deduzioni svolte in sede dimerito quanto al vizio che avrebbe reso annullabile la delibera adottatadall’assemblea.Nemmeno tale eccezione è fondata.La Corte di appello non ha preso specificamente in esame ilmotivo di invalidità della delibera fatto valere dall’odierna ricorrente, evalorizzato dal Tribunale, in quanto ha conferito decisività al dato dellamancata legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a impugnare quell’atto.Ebbene, nel giudizio di cassazione non trova applicazione il dispostodell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni nonaccolte in primo grado (Cass. 26 maggio 2023, n. 14813; Cass. 24gennaio 2011, n. 1566): infatti, le questioni assorbite non possonoessere proposte nel giudizio di cassazione neanche mediante ricorsocondizionato, in difetto di una anche implicita statuizione sfavorevole inordine alle medesime (Cass. 2 dicembre 2005, n. 26264).Da ultimo, la controricorrente la eccepito, sempre in viapregiudiziale, che il primo e il secondo motivo di ricorso sarebbero inrapporto di reciproca esclusione.A prescindere da ogni ulteriore rilievo, l’assunto non risponde alvero. La ricorrente ha piuttosto declinato la medesima questione su dueSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 7Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025diversi versanti: quella della violazione e falsa applicazione di legge equello del vizio motivazionale.4. ― I quattro motivi del ricorso principale, suscettibili di esseresimultaneamente esaminati, poiché tutti vertenti sull’affermatalegittimazione di essa Guzzini ad impugnare la deliberazione oggettodel contendere ― legittimazione che Corte di appello ha escluso ― sonofondati nei termini che si vengono a esporre.5. ― Nell’ordinanza interlocutoria si assume esistente uncontrasto di giurisprudenza concernente l’individuazione del momentoin cui ha effetto il recesso del socio dalla società.Come espressione di un primo indirizzo sono citate Cass. 11settembre 2017, n. 21036 e Cass. 8 marzo 2013, n. 5836, secondo cuiil recesso da una società di persone è un atto unilaterale recettizio e,pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensivadel medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenzache il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo statussocii nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto laliquidazione della quota, e non sono a lui conseguentemente opponibilile successive vicende societarie; a questo orientamento viene iscrittapure Cass. 24 settembre 2009, n. 20544, per la quale nelle società dipersone a tempo indeterminato, la dichiarazione di recesso del socio èun negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nelmomento in cui viene portato a conoscenza della società.L’ordinanza interlocutoria individua un precedente di segnocontrario rispetto a tale linea di pensiero in Cass. 19 marzo 2004, n.5548: questa sentenza, pronunciandosi sul recesso dalle società dicapitali, ma in base alla disciplina anteriore alla riforma del dirittosocietario, ha affermato, in un obiter dictum e tra parentesi, di ritenere«condivisibile l'opinione di chi reputa perdurante la qualità di socio delreceduto fino al momento in cui sia concluso il procedimento diliquidazione e rimborso della quota».Sez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 8Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/20256. ― Al riguardo, si impongono alcuni rilievi preliminari.In primo luogo, la tesi per cui il recesso ha effetto immediato èradicata e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (si vedano:Cass. 30 maggio 1953, n. 1643, la quale ha precisato che il recesso delsocio ai sensi dell'allora vigente art. 2285 c.c. è efficace in base allasola manifestazione di volontà del recedente, comunicata aldestinatario; Cass. 3 gennaio 1962, n. 2, in cui si è qualificato il recessodalla società di persone come «atto unilaterale recettizio», come taledestinato a produrre i suoi effetti nel momento in cui è portato aconoscenza della società; Cass. 6 febbraio 1965, n. 186, che è ilprecedente richiamato da Cass. 24 settembre 2009, n. 20544; Cass. 3gennaio 1998, n. 12, per la quale l’atto con cui il socio dissenzienteesercita il diritto di recesso a norma dell'art. 2437 c.c. ha natura di attounilaterale recettizio; Cass. 22 aprile 2016, n. 8233, nonché Cass. 7novembre 2020, n. 24247 e Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, nonmassimate in CED; da ultimo, Cass. 16 aprile 2024, n. 10325, ove èribadito il principio per cui il recesso ─ da una società di persone ─ èperdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dallaliquidazione della quota).È inoltre opinabile possa individuarsi un contrastogiurisprudenziale tra affermazioni costituenti obiter dicta, tant’è che lacit. Cass. 6 novembre 2023, n. 30725, ha osservato essere «principiopacifico nella giurisprudenza di questa Corte, sebbene affermatoespressamente per le società di persone, quello secondo cui il recessoda una società di persone è un atto unilaterale recettizio e, pertanto, laliquidazione della quota non è una condizione sospensiva delmedesimo».Per altro verso, deve però porsi in risalto che la rimessione inpubblica udienza bene è giustificata da un rilievo, di chiara consistenzanomofilattica, che orienta la decisione da assumere, dal momento cheSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 9Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025il dato normativo con cui oggi la S.C. è chiamata a misurarsi non è statosottoposto finora ad analisi in sede di legittimità. Viene in questionel’art. 2437-bis, terzo comma, c.c., norma che completa laregolamentazione dei termini e delle modalità del recesso dalla societàper azioni disponendo: «Il recesso non può essere esercitato e, se giàesercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societàrevoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimentodella società».7. ― La disposizione ― con cui si restituisce alla minoranza unospazio di negoziazione su quanto ha costituito oggetto della deliberagiustificativa del recesso, spazio di negoziazione attestato dalriconoscimento alla società della facoltà di tornare sui suoi passi e dirimuovere la determinazione che scontenta la minoranza stessa ―assume un preciso significato ai fini che qui interessano.La tesi che ricostruisce il recesso dalla società come unafattispecie complessa a formazione progressiva, la quale si esauriscecon la liquidazione e il rimborso della quota, non è infatti compatibilecol dato normativo in discorso. Come è facile osservare, se il recesso èprivo di efficacia ove intervenga una delle due delibere di cui si è detto,ciò significa che esso è da principio efficace: l’eventualità di unaprivazione di efficacia del recesso presuppone, in altri termini, chequesto sia all’origine produttivo di conseguenze all’interno del mondogiuridico. La sequenza degli atti che portano al rimborso della quotaazionaria rimane estranea alla fattispecie del recesso: e ciò è resoevidente anche dall'art. 2437-ter, comma 1, c.c., che tiene distinta laliquidazione delle azioni dal recesso, stabilendo che «[i]l socio ha dirittoalla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso».8. ― Ulteriori argomenti militano a favore dell’opinione per cui, incaso di recesso del socio di società per azioni, il momento delloscioglimento del vincolo contrattuale va individuato nella ricezione daparte della società della dichiarazione di recesso.Sez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 10Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025Così, l’art. 2437-bis, secondo comma, c.c. impone, per le azionirelativamente alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, un divietodi cessione ed un obbligo di deposito presso la sede sociale: il che èindicativo di un particolare fenomeno, che la giurisprudenza di meritoha definito di «congelamento di tutti i diritti del socio receduto,partecipativi e patrimoniali, diversi da quello alla liquidazione delleazioni, a partire dal diritto di voto in assemblea». In tal senso, lacomunicazione del recesso determina un vero e propriospossessamento delle azioni, le quali restano, bensì, nella formaletitolarità del socio receduto, ma senza che lo stesso possa esercitare ipropri diritti corporativi e patrimoniali, e senza che delle dette azioniegli possa disporre, visto che sono gli amministratori, nell’ambito delprocedimento di liquidazione, a collocare le stesse presso gli altri soci opresso i terzi (art. 2437-quater c.c.).È sintomatico, poi, che il codice, nello stabilire i criteri attraversocui pervenire al valore di liquidazione delle partecipazioni nelle societàdi capitali, non prenda in considerazione il momento in cui si attua ladetta liquidazione, ma anzi assuma come riferimento temporale, per leazioni quotate sui mercati regolamentati, il periodo anteriore allacomunicazione del recesso (i sei mesi che precedono la pubblicazioneovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cuideliberazioni hanno legittimato il recesso: art. 2437-ter c.c.) e per, perle quote delle società a responsabilità limitata, «il momento delladichiarazione di recesso» (art. 2373, comma 3, c.c.).Da ultimo, la tesi per cui il recesso del socio integrerebbe unafattispecie a formazione progressiva che si conclude col rimborso delleazioni non si accorda col principio generale per cui il recesso dalcontratto, previsto dall’art. 1373 c.c., è atto unilaterale e ricettizio che,come tale, produce i suoi effetti quando perviene nella sfera deldestinatario. Sul piano sistematico, va qui osservato che il legislatoreha del resto espressamente individuato le ipotesi, eccezionali, in cui alSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 11Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025recesso è assegnata un’efficacia non immediata: ciò che accade inmateria di associazioni (art. 24, comma 2, c.c., per il quale il recessoha effetto «con lo scadere dell’anno in corso»), o in materia di societàcooperative (art. 2532, comma 3, c.c., secondo cui il recesso ha effetto,per quanto riguarda il rapporto sociale, «dalla comunicazione delprovvedimento di accoglimento della domanda»).9. ― La configurazione normativa del recesso dalla società perazioni come dichiarazione negoziale produttiva di effetti immediatiobbedisce, d’altro canto, a una precisa ratio: quella di neutralizzare ipossibili se non probabili inconvenienti pratici derivanti dallapartecipazione alle dinamiche sociali di un soggetto che ha mostrato dinon voler più far parte della società. Il legislatore, posto dinanziall’opzione se tutelare il socio receduto, riconoscendogli l’esercizio deidiritti sociali fino alla liquidazione del suo credito, ovvero tutelare lasocietà, escludendo dall’esercizio dei diritti sociali il socio che abbiamanifestato l’intento di lasciare la società, ha scelto in buona sostanzala seconda soluzione, pervenendo alla composizione degli interessicredito.10. ― Quanto detto consente di dare risposta a un ulteriorequesito: se per il socio che abbia esercitato il recesso assuma rilievo ildato della perdita di tale status, siccome correlato all’esercizio del dirittodi porre fine al rapporto associativo, o se i diritti facenti capo al dettosoggetto si conservino fino a quando non si consolidi, attraverso lamancata spendita, da parte della società, del potere di revoca o discioglimento, l’effetto nascente dal recesso stesso.11. ― In dottrina il tema è controverso, sia per i dirittipatrimoniali (segnatamente per il diritto alla ripartizione degli utili), cheper quelli corporativi.Con riguardo a questi ultimi, è diffusa l’opinione che essi sianoesercitabili fino all’esaurimento del termine di novanta giorni entro cuiSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 12Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025la società conserva il potere di paralizzare l’exit, revocando la decisioneche ha legittimato il recesso, o deliberando il proprio scioglimento.Viene osservato, in dottrina, che il socio receduto, prima di talemomento, pur avendo manifestato la volontà di distaccarsi dallacompagine sociale, non ha alcuna certezza di conseguire il detto intentoe che la volontà di recedere potrebbe essere vanificata dalla revocadella delibera che ha provocato il recesso, come pure dalla decisionedei soci di sciogliere la società. In detta prospettiva si reputa che lafacoltà concessa alla società di ristabilire lo status quo ante «non puònon avere, come contropartita, la possibilità per il receduto di esercitarei propri diritti corporativi in vista dell’eventualità che al dichiarazione direcesso resti priva di efficacia»; si finisce, in tal modo, per riconoscereal socio uscente il diritto di partecipare all’assemblea chiamata adeliberare sulla revoca delle modifiche statutarie che hanno dato causaall’esercizio di recesso o per lo scioglimento della società, valorizzandosiun interesse dello stesso meritevole di tutela, «posto che le decisioniper le quali questa assemblea è stata convocata potranno, appunto,incidere in termini netti sulla sua partecipazione, compromettendol'efficacia della sua dichiarazione di recesso».12. ― Sembra, tuttavia, che una tale soluzione non si conformi aldettato dell’art. 2437-bis, comma 3, c.c..Si è detto che tale norma, nel prevedere che il recesso «è privodi efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera chelo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società»,suppone un recesso produttivo di effetti sin dal momento in cui ècomunicato alla società. La delibera di revoca o di scioglimento cheintervenga nel termine suddetto opera, quindi, quale condizionerisolutiva degli effetti del recesso che si sono prodotti: non rileva qualemancato avveramento di una condizione sospensiva.È allora ingiustificata una differenziazione della posizionedell’azionista avendo riguardo al mero decorso dei novanta giorni;Sez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 13Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025risulta cioè priva di fondamento, sul piano normativo, l’idea che il sociopleno iure conservi detta qualità in ragione della provvisorietà delrecesso, per poi trasformarsi in creditore della società una volta che ilrecesso stesso non è più neutralizzabile con la revoca della precedentedeliberazione o con la determinazione di procedere allo scioglimentodella società: in realtà, «[c]iò che muta, fra prima e dopo il predettodecorso, è piuttosto e soltanto la reversibilità degli effetti del recessoad opera di una possibile scelta attribuita per legge alla maggioranza,che preferisca non subire il travagliato iter di una liquidazione al socioo che disperi di reperire acquirenti o risorse per rimborsare le azioni delrecedente, senza mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dellasocietà».In conclusione, il socio receduto perde tutti i diritti ― siano essipatrimoniali o corporativi ― legati alla condizione di socio, cheriacquista, con effetto retroattivo, con la deliberazione di revoca o discioglimento. Se tali condizioni non si verificano, egli, dopo il recesso,non può impugnare alcuna delibera della società.Questa impossibilità ― conviene qui incidentalmente precisare ―riguarda anche la delibera che ha legittimato l’exit. È vero, infatti, che,secondo la giurisprudenza di questa Corte, la legittimazione all'azionedi annullamento della deliberazione assembleare esige la conservazionedella qualità di socio in capo a chi impugna, salvo che l’azione stessasia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore: taleenunciato ─ fondato sul rilievo per cui «sarebbe logicamente incongruo,oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost.,ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto chel'attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminatigli effetti» (Cass. 7 novembre 2008, n. 26842, cit.) ─ non ha peròapplicazione nel caso in cui si dibatta dell’annullamento di delibera,quale quella di esclusione, che determini ex se l’estromissione del socio,Sez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 14Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025non di una determinazione assembleare che semplicemente giustifichiil compimento dell’atto volontario, di natura negoziale ― il recesso,appunto ― cui è da raccordare, in senso giuridico, la perdita dellaqualità di socio. Al receduto deve sempre negarsi la legittimazioneall’impugnazione di quella delibera perché il venir meno della qualità disocio non dipende direttamente da essa, ma dalla scelta da luiliberamente assunta di fronte a una determinazione della società che,in base alla legge, facoltizza l’exit.13. ― La ricostruzione che esclude la conservazione dei diritti disocio in capo a chi recede, salvo il riacquisto di essi con effetto ex tunc,non priva, del resto, quel soggetto di protezione giuridica a frontedell’adozione di delibere sociali che possano pregiudicarlo o di cui lostesso non abbia potuto profittare nel periodo successivo all’uscita dallasocietà.È certo possibile che la revoca della delibera legittimante ilrecesso determini, come conseguenza, che il socio receduto rientri inuna società mutata nei suoi assetti. E tuttavia, proprio in ragione dellarevoca del recesso, chi si era avvalso dell’exit potrà far valere i dirittiche gli competono in ragione della ricostituita qualità di socio.Così, il socio che abbia visto revocata la delibera che hagiustificato l’esercizio del suo recesso potrà impugnare ladeterminazione assembleare assunta medio termine, che reputi viziatae quindi annullabile. E in tale ipotesi ― va qui precisato ― il termineper l’impugnativa dovrà farsi decorrere dal momento in cui egli è statoreintegrato nella qualità di socio. Prima di quel momento il receduto,per le ragioni esposte, si trova nell’impossibilità giuridica di chiederel’annullamento della delibera assembleare: come è stato osservato indottrina, con riguardo a tale ipotesi deve trovare quindi applicazione ladisposizione di cui all’art. 2935 c.c., norma non rientrante tra quelleespressamente dichiarate inapplicabili alla decadenza dall’art. 2964c.c.; si configurerebbe altrimenti il rischio della materiale dissoluzioneSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 15Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025di un diritto (quello all’impugnazione) in cui il socio stesso è statoreintegrato.Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui la società abbia, dopo ilrecesso, deliberato un aumento di capitale, dovrà reputarsi che ilreceduto, riacquistata ex tunc la qualità di socio, abbia il diritto diricevere in opzione le azioni di nuova emissione (art. 2441, comma 1,c.c.): e anche in tale ipotesi dovrà escludersi, per le ragioni indicate,che il termine per l’esercizio del diritto (il termine statutariocontemplato per l’esercizio dell’opzione) possa essersi consumato nelperiodo in cui il socio non aveva la possibilità giuridica di avvalersene.14. ― Annodando, ora, le considerazioni che precedono allaspecifica questione posta dai motivi di ricorso oggetto di scrutinio, siricava quanto segue.Il diritto del socio receduto di impugnare, chiedendonel’annullamento ex artt. 2377 e 2378 c.c., la delibera di revoca delladeterminazione assembleare che ha legittimato il recesso va senz’altroaffermato, ma esso non si correla a un inesistente diritto del sociouscente di partecipare alla formazione di quella delibera. Non appare inaltri termini corretto sostenere che la legittimazione ad impugnare ladelibera di revoca derivi dalla legittimazione a intervenire alla relativaassemblea e a votare. Il socio receduto non è titolato a partecipare atale consesso deliberativo in quanto è privo, prima della decisione direvoca, dei diritti di socio. È vero, invece, che lo stesso può impugnarela delibera di revoca poiché in ragione di essa ha riacquistato quei diritti.Se la società esercita il proprio ius poenitendi e restituisce ex tunc alreceduto la veste di socio pleno iure, non v’è modo di pervenireall’affermazione che ad un socio a tutti gli effetti sia precluso,naturalmente in concorso con i presupposti legalmente previsti, diimpugnare una delibera d’assemblea.15. ─ Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionatoAcrilux deduce la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2377 eSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 16Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/20252378, comma 2, c.c. e dell'art. 111 c.p.c.. La sentenza impugnata ècensurata nella parte in cui ha escluso la sopravvenuta inammissibilitàdella impugnazione per difetto della qualità di socio di [OSCURATO:PERSONA], in subordine, per difetto del quorum previsto dall'art. 2377 cit.,comma 3; si rileva che il ritrasferimento delle azioni nelle more delgiudizio di impugnazione non comporta una successione nel dirittocontroverso, restando l'impugnazione finalizzata alla sola tutelarisarcitoria, ed essendo comunque preclusa la tutela reale, ove, comenella specie, il socio alienante abbia perso il possesso del numero diazioni richiesto per la proposizione dell’impugnazione.16. ― Il motivo è infondato.La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui,decidendo sul primo motivo di appello, la Corte di appello ha esclusoche il ritrasferimento delle azioni da [OSCURATO:PERSONA] ad AntonellaGuzzini avesse determinato la sopravvenuta perdita del potere diimpugnazione della delibera, secondo quanto previsto dall’art. 2378,comma 2, c.c., a mente del quale il giudice non può pronunciarel’annullamento della delibera qualora nel corso del processo vengameno, a seguito di trasferimento per atto tra vivi, il numero di azionirichiesto per l’annullamento stesso dal terzo comma dell’art. 2377 c.c..La Corte distrettuale ha spiegato che la costituzione nel processodel terzo acquirente, nella persona della predetta Guzzini, aveva insostanza permesso la conservazione degli effetti della domanda diannullamento.Tale conclusione merita condivisione. Come si è detto, l’art. 2378,comma 2, c.c. fa infatti espressamente salvo, con la formula «[f]ermorestando», quanto disposto dall’art. 111 c.p.c.: ciò significa che ove,come nel caso in esame, l’avente causa del socio che ha impugnatopartecipi al giudizio, intervenendovi volontariamente o essendovichiamato, dando con ciò impulso alla domanda originariamenteproposta. l’effetto di cui al cit. art. 2378, comma 2, c.c. non potràSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 17Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025prodursi e la pronuncia di annullamento potrà aver luogo.17. ― Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta laviolazione e la falsa applicazione dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 14preleggi. Assume che la validità della delibera impugnata non erainficiata dalla partecipazione al voto di [OSCURATO:PERSONA] (il socio cheaveva partecipato al voto quale delegato nonostante fosse dipendentedi [OSCURATO:SOCIETA]); rileva non essere applicabile l'art. 2372, comma 5, c.c., ilquale si riferisce esclusivamente ai dipendenti che, non essendo soci,possono subire un condizionamento derivante dal rapporto di lavorosubordinato.Il terzo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione o lafalsa applicazione degli artt. 1703 e 1741 c.c., oltre che della l. n. 1966del 1939. Con esso si deduce che [OSCURATO:PERSONA] non era titolataall’esercizio del recesso, posto che nel mandato fiduciario intercorso trala società e [OSCURATO:PERSONA] non era specificamente previsto il poteredi compiere atti di straordinaria amministrazione quali, appunto, ilrecesso.18. ― Entrambi i motivi sono inammissibili.Essi hanno ad oggetto questioni di cui la Corte di appello non si èoccupata; il Giudice distrettuale ha infatti ritenuto assorbente il profilodi inammissibilità dell’impugnazione derivante dalla mancatalegittimazione alla stessa da parte dell’odierna ricorrente. Ciò detto, imotivi di ricorso per cassazione devono avere i caratteri oltre che dellaspecificità e completezza, anche della riferibilità alla decisioneimpugnata (cfr.: Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905; Cass. 18 febbraio2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125). Ovviamente le dettequestioni, in quanto siano pertinenti al proposto appello, potrannoessere riproposte in sede di rinvio.19. ─ La sentenza va quindi cassata in relazione al ricorsoprincipale, con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona chedeciderà in diversa composizione, statuendo anche sulle spese delSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 18Numero registro generale 5004/2019Numero sezionale 1101/2025Numero di raccolta generale 15087/2025Data pubblicazione 05/06/2025giudizio di legittimità.20. ─ Vanno enunciati i principi di diritto che seguono.«Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato ladelibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessionedelle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso percassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, c.c.».«In tema di società per azioni, in base all’art. 2437-bis, comma3, c.c. il recesso costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio,che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenzadella società e che è subordinato alla condizione risolutivarappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novantagiorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima e dalloscioglimento della società; in ragione della deliberazione di revoca o discioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio,comprensivo della legittimazione a impugnare a norma degli artt. 2377e 2378 c.c. tale deliberazione, al pari delle altre che siano state adottatea seguito del proprio recesso». P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona,che deciderà in diversa composizione e provvederà a regolare le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 marzo 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] MarzioSez. I – RG 5004/2019udienza pubblica 13.3.2025 19Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Magistrati: Oggetto:CorrezioneEnrico [OSCURATO:PERSONA] erroreAlessandra [OSCURATO:PERSONA] materialeMassimo [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Paolo [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAnel procedimento iscritto al n. 16763 R.G. anno 2025 relativo alalcorrezione d’ufficio di errore materiale tra:[OSCURATO:PERSONA], già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Moretti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatoLorenzo Destito;[OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’avvocatononchéUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].LA CORTE OSSERVASez. I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 1Numero registro generale 16763/2025Numero sezionale 960/2026Numero di raccolta generale 11331/2026Data pubblicazione 27/04/2026Risulta necessario procedere alla correzione di errore materialeoccorso nella stesura della sentenza n. 15087/2025, ove, a fronte delrigetto del ricorso incidentale, si è mancato di dare atto dell’obbligo, incapo alla ricorrente incidentale, di provvedere al versamentodell’importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quellostabilito per il ricorso;P.Q.M.[OSCURATO:PERSONA] che nel dispositivo della sentenza n. 15087 del 2025siano da considerare aggiunte, nella parte finale, le seguenti parole: «aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellostabilito per il ricorso, se dovuto»;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 26 febbraio 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 16763/2025camera di consiglio 26.2.2026 2Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 15087/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris