CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 09229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette/gene le conclusioni del PG flpe A. r LU (grt. 4ftto Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, concessa con ordinanza del 5 febbraio 2021, a [OSCURATO:PERSONA], perché questi successivamente, in particolare 1'8 giugno 2021, è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura della custodia in carcere in esecuzione della ordinanza cautelare emessa il 25 maggio 2021 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895. Il Tribunale ha ritenuto che da questi dati si possa desumere che il soggetto non ha realmente compreso il significato della misura alternativa, tenendo un comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura medesima. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La revoca dell'affidamento in prova è stata disposta sul presupposto, insufficiente, della mera pendenza di un procedimento penale e non in forza di un accertamento penale irrevocabile. In più, i fatti di cui all'ordinanza cautelare sono riferibili al periodo febbraio/maggio 2019 e quindi commessi precedentemente alla concessione della misura alternativa. Il Tribunale avrebbe dovuto pertanto accertare se, nel caso specifico, il comportamento del ricorrente dalla data di inizio dell'affidamento in prova fosse o meno compatibile con la prosecuzione della misura, accertamento invero non operato. Durante l'esecuzione dell'affidamento in prova, peraltro, il ricorrente non è stato mai segnalato per la violazione di prescrizioni, si è adoperato nello svolgimento di attività lavorativa non ha mai frequentato pregiudicati. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale si è limitato a richiamare il dato della sopravvenuta esecuzione della misura cautelare, ma non ha esaminato i fatti che hanno determinato l'intervento cautelare e le argomentazioni svolte nel provvedimento applicativo della misura. Con motivazione carente non ha neanche indicato se la misura cautelare abbia riguardo a fatti precedenti o successivi alla concessione • dell'affidamento in prova ai servizi sociali e null'altro ha fatto che aderire a un non consentito automatismo decisorio, facendo scaturire dal mero dato dell'applicazione della misura cautelare, senza nessun altro approfondimento valutativo, la conseguenza della revoca. 3. In tal modo ha disatteso i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, per i quali, ove i fatti d'interesse cautelare siano stati commessi prima dell'applicazione della misura alternativa, "l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato ... solo qualora dall'esame del provvedimento cautelare emergano nuovi elementi capaci di modificare il quadro delle conoscenze utilizzate al momento in cui fu formulata la prognosi favorevole alla sua concessione" - Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, Rv. 280095; e, in ogni caso, "l'emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di condannato affidato in prova al servizio sociale determina la sospensione dell'esecuzione della misura alternativa per la durata della misura custodiale, ma non ne comporta automaticamente la revoca che è, invece, correlata alla valutazione della condotta attribuita all'affidato con il provvedimento cautelare e alla sua incompatibilità con la prosecuzione della prova..." Sez. 1, n. 36503 del 6/6/2018, Rv. 273614. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta perché provveda a nuovo giudizio secondo gli appena richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. Così deciso, il 18 febbraio 202