CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 1959
Cassazione n. 41920/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di L'Aquila ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 nn.1-2, 219, 223 L. fall. commessi nella qualità di procuratore speciale e, di fatto, gestore in prima persona degli affari societari della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita nel 2013. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'individuazione dell'elemento soggettivo dei reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Ritenuto, inoltre, che l'unico motivo è manifestamente infondato nella parte in cui adduce che la distrazione non è stata causa del fallimento, in quanto il movimento di denaro, effettuato dall'imputato da una società all'altra, attraverso partite di giro contabile, per sanare delle carenze di liquidità, ha cagionato un inequivocabile danno ai creditori, evento di cui egli era a conoscenza, essendo l'amministratore di fatto della società. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de