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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37849/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente coltivato diciotto piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana all'interno di una serra provvista di lampade al neon, ventilatore e trasformatori di energia elettrica, e per avere illecitamente detenuto 872 grammi complessivi di quella sostanza (accertato in Bologna, il 27 maggio 2021).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Degliesposti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado benché le carte del processo non avessero offerto alcun elemento da cui poter desumere che la droga detenuta fosse destinata allo spaccio in favore di terzi e non anche all'esclusivo consumo personale, come dallo stesso imputato sostenuto.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, non potendo essere valorizzato solo il dato ponderale della sostanza rinvenuta, e considerato il carattere mininnale dell'attività di coltivazione svolta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello omesso di considerare gli elementi favorevoli all'imputato che avrebbero potuto giustificare un meno severo trattamento sanzionatorio.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è in parte manifestamente infondato e, in parte, presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: i rilievi formulati dal ricorrente si muovono, dunque, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

Ed infatti, a fronte della asserzione dell'imputato che aveva sostenuto che la droga rinvenuta fosse destinata al suo esclusivo consumo terapeutico, indicazione rimasta priva di adeguati riscontri oggettivi; i giudici di merito - con le motivazioni della due conformi pronunce, quella di primo grado e quella di appello, idonee ad integrarsi tra loro - avevano sottolineato come la destinazione allo spaccio della droga rinvenuta fosse logicamente evincibile dal quantitativo globale della sostanza, idonea alla preparazione di oltre 2.500 dosi medie, incompatibile con la tesir di un consumo individuale; dalle modalità dell'attività di coltivazione delle piante, svolta con modalità tutt'altro che rudimentali, capace di permettere la essiccazione di quantitativi di droga ulteriori rispetto a quelli di sostanza già pronta per i consumo; nonché dalla disponibilità di fogli di cellophane, sintomatici della predisposizione di quanto occorrente per la suddivisione dello stupefacente in dosi destinate alla rivendita in favore di terzi.

3. Il secondo motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi - numero di piante coltivate e quantitativo tutt'altro che contenuto della droga detenuta - in base ai quali poter escludere, in una valutazione globale della vicenda, che il fatto accertato fosse stato di scarsa offensività ovvero di ridotto allarme sociale.4.

Il terzo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio. il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato.

Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.

Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado, tenuto conto, oltre che del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e del numero di piante di cannabis indica coltivate, anche del precedente penale di cui il Degliesposti risultava gravato: indici questi compatibili con le indicazioni normative dettate dall'art. 133 cod. pen., di cui è stata fatta, perciò, corretta applicazione.

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2021 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente coltivato diciotto piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana all'interno di una serra provvista di lampade al neon, ventilatore e trasformatori di energia elettrica, e per avere illecitamente detenuto 872 grammi complessivi di quella sostanza (accertato in Bologna, il 27 maggio 2021). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Degliesposti, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado benché le carte del processo non avessero offerto alcun elemento da cui poter desumere che la droga detenuta fosse destinata allo spaccio in favore di terzi e non anche all'esclusivo consumo personale, come dallo stesso imputato sostenuto. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione del fatto in termini di lieve entità, non potendo essere valorizzato solo il dato ponderale della sostanza rinvenuta, e considerato il carattere mininnale dell'attività di coltivazione svolta. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza e illogicità, per avere la Corte di appello omesso di considerare gli elementi favorevoli all'imputato che avrebbero potuto giustificare un meno severo trattamento sanzionatorio. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è in parte manifestamente infondato e, in parte, presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali: i rilievi formulati dal ricorrente si muovono, dunque, nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale. Ed infatti, a fronte della asserzione dell'imputato che aveva sostenuto che la droga rinvenuta fosse destinata al suo esclusivo consumo terapeutico, indicazione rimasta priva di adeguati riscontri oggettivi; i giudici di merito - con le motivazioni della due conformi pronunce, quella di primo grado e quella di appello, idonee ad integrarsi tra loro - avevano sottolineato come la destinazione allo spaccio della droga rinvenuta fosse logicamente evincibile dal quantitativo globale della sostanza, idonea alla preparazione di oltre 2.500 dosi medie, incompatibile con la tesir di un consumo individuale; dalle modalità dell'attività di coltivazione delle piante, svolta con modalità tutt'altro che rudimentali, capace di permettere la essiccazione di quantitativi di droga ulteriori rispetto a quelli di sostanza già pronta per i consumo; nonché dalla disponibilità di fogli di cellophane, sintomatici della predisposizione di quanto occorrente per la suddivisione dello stupefacente in dosi destinate alla rivendita in favore di terzi. 3. Il secondo motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi - numero di piante coltivate e quantitativo tutt'altro che contenuto della droga detenuta - in base ai quali poter escludere, in una valutazione globale della vicenda, che il fatto accertato fosse stato di scarsa offensività ovvero di ridotto allarme sociale.4. Il terzo motivo del ricorso è del tutto privo di pregio. il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare all'imputato una riduzione della pena inflitta dal giudice di primo grado, tenuto conto, oltre che del quantitativo della sostanza stupefacente rinvenuta e del numero di piante di cannabis indica coltivate, anche del precedente penale di cui il Degliesposti risultava gravato: indici questi compatibili con le indicazioni normative dettate dall'art. 133 cod. pen., di cui è stata fatta, perciò, corretta applicazione. 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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