CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 ottobre 2023
Cassazione n. 30530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6173/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] B. MINOZZI, 133, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1307/2018depositata il 10 .7. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.10.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio la Banca delle Marche dinanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da nullità, inadempimento o risoluzione di un contratto quadro di intermediazione mobiliare o dalla invalidità o inadempimento del contratto per violazione dell’art.21 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.58 (breviter: TUF) e degli artt.28 e 29 del regolamento Consob 11522 del 1998 in tema di obblighi informativi e divieto di operazioni inadeguate. Il Tribunale di Macerata ha respinto tutte le domande proposte dall’attore con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il sig.Carlacchiani, a cui ha resistito l’appellata [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, già Banca delle Marche. La Corte di appello di Ancona con sentenza del 10.7.2018 ha respinto il gravame, con aggravio delle spese di lite La Corte di appello: a) haconfermato la genericità e l’infondatezza nel merito delle domande tese alla dichiarazione di invalidità del rapporto di intermediazione finanziaria; b) ha ritenuto accertato che prima [OSCURATO:PERSONA] e poi [OSCURATO:PERSONA] avessero espressamente richiesto di investire in bondargentini e che fossero state illustrate lorole caratteristiche e la rischiosità di tali strumenti finanziari, sulla base di deposizioni testimoniali di soggetti capaci a deporre; c) ha ritenutoaltresì che gli investitori avessero un profilo speculativo con medio-alta propensione al rischio e che fossero state segnalate dalla Banca caratteristiche e inadeguatezza dell’operazione; d) ha sostenuto che all’epoca dell’acquisto le obbligazioni in questione non presentavano un alto tasso di rischio e rientravano nella categoria BB secondo le principali agenzie di rating ; f) ha escluso che fosse stata raggiunta la prova del nesso causale tra l’ipotetica inadeguatezza dell’operazione informativa e il danno, che gravava sulla parte appellante. 3.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], svolgendo un unico motivo pluri-articolato. Con atto notificato il 19.3.2019 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA] –Unione delle Banche italiane s.p.a, già [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] delle Marche, già Banca delle Marche, chiedendo il rigetto dell’avversaria impugnazione. La controricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n. 3 e 5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.21 e 23del d.lgs. 24.2.1998 n.58, degli artt. 26,28,29,31 e 96, comma 3, del regolamento Consob n.11522 del 1998, degli artt.1175, 1337, 1338, 1374, 1375 e 1759 cod.civ., nonché dell’art.132, comma 2, n.4, c.p.c. per motivazione solo apparente. 5. Più in dettaglio, il ricorrente tratta nelle sue argomentazioni: l’obbligo di segnalare all’investitorel’inadeguatezza delle operazioni di acquisto; la natura inadeguata dell’operazione che avrebbe richiesto un puntuale adempimento degli obblighi informativi; la violazione degli obblighi informativi, che avrebbe dovuto comportare la somministrazione di informazioni specifiche, effettive e adeguate per mettere in condizione l’acquirente di porre in essere un consenso informato; l’irrilevanza degli acquisti successivi, comunque non dimostranti propensione al rischio; l’onere della prova circa l’assolvimento degli obblighi informativi e la segnalazione delle operazioni inadeguate, incombente sull’intermediario, valido nei confronti di tutti i clienti; la non riconducibilità dell’investitore alla categoria degli operatori qualificati; l’esistenza di una presunzione di causalità in caso di inadempimento degli obblighi informativi; l’onere della prova circa il rispetto dei propri obblighi in capo all’intermediario; la riconduzione del danno risarcibile alla responsabilità della banca. 6.Il ricorso appare inammissibile. Da un lato, il ricorrente contamina nel suo ricorso mezzi eterogenei, in parte riferiti al vizio di violazione di legge, in parte al vizio motivazionale, peraltroravvisato nell’asserita mera apparenza della motivazione, sia pur erroneamente qualificatacome mezzo di cui al n.5 e nonal n.4 dell’art.360, primo comma, cod.proc.civ. Non è infatti consentito proporre cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei (violazione di legge e vizio motivazionale), in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso, così riversando impropriamente con tale tecnica espositiva sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Sez.3, 23.6.2017 n.15651; Sez.6, 4.12.2014 n.25722; Sez. 2, 31.1.2013 n.2299; Sez.3, 29.5.2012 n.8551; Sez.1, 23.9.2011 n.19443; Sez.5, 29.2.2008 n.5471). In tal modo l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n. 19443 del 23.9.2011). Inoltre la denuncia di vizio motivazionale ex art.360, comma 1, n.5, cod.proc.civ. non è consentita dall’art.348-ter, comma 5, cod.proc.civ. in presenza di doppia decisione conformedei giudici di merito fondata sulle stesse ragioni in ordine alle rilevanti questioni di fatto. 7.La motivazione della sentenza impugnata comunque è tutt’altro che inesistente o meramente apparente,poiché la Corte di appello ha spiegato (ut supra ) le ragioni del rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dal ricorrente (tra cui: scelta del titolo da parte dell’investitore; accertata somministrazione di informazioni da parte dell’intermediario su caratteristiche e rischi del titolo; segnalazione di inadeguatezza dell’operazione; difetto di nesso causalecon il danno lamentato). 8. Le ulteriori argomentazioni del ricorrente non sono pertinenti rispetto alle rationes decidendidella sentenza impugnata. Il fatto che la Corte territoriale, con riferimento al tema del nesso causale, abbia dato rilievo anche al fatto che l’investitore abbia nuovamente investito dopo l’operazione in questione in titoli rischiosi, su cui si appunta la censura, è del tutto ininfluente, poiché a monte la Corte di appello ha escluso che la Banca intermediariasia stata inadempiente agli obblighi informativi a suo carico e non abbia segnalato l’inadeguatezza dell’operazione, agli effetti di cui agli artt.21 e 23 TUF e 28 e 29 [OSCURATO:PERSONA] 11522 del 1998. 9. La contestazione delle informazioni fornite dalla Banca è espressa in termini oltremodo generici e riversati nel merito. La Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che l’acquisito dei titoli argentini in questione fosse stato espressamente richiesto dall’investitore e che i funzionari della Banca avessero illustrato le caratteristiche e la rischiosità del titolo, collegata anche alla sua alta redditività. 10. La sentenza impugnata contiene inoltre uno specifico riferimento alla segnalazione di inadeguatezza dell’operazione (§ 9 e 10), contestata del tutto genericamente nel motivo. Il ricorrente non affronta specificamente neppure le affermazioni della sentenza impugnata circa il grado limitato di rischio presentato dall’operazione al momento della sua effettuazione; a tal proposito, infatti , a pag.33 del ricorso il ricorrente contesta nel merito le affermazioni della Corte di appello, con riferimento, per giunta, a una valutazione Moody’s dell’ottobre 1999, riferita genericamente e comunque non basata su di un documento localizzato in atti e prodotto in causa. Il ricorrente infine non censura le affermazioni della Corte territoriale circa la segnalazione di inadeguatezza e neppure indica le ragioni diverse e ulteriori di inadeguatezza che non sarebbero state apprezzate. 11. Le argomentazioni circa l’impossibilità di configurare giuridicamente il ricorrente come investitore qualificato ex art.31 del [OSCURATO:PERSONA] n.11522/1998 vanno anch’esse fuori bersaglio perché la Corte di appello nonha fatto alcuna statuizione in tal senso, riferendosi solo al profilo di propensione al rischio dell’investitore e accertando invece l’adempimento degli obblighi informativi. 12.Le ulteriori considerazioni critiche del ricorrente in punto nesso causale appaiono prive di interesse perché si appuntano nei riguardi di altra concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda anche su di altra ragione, distinta e autonoma, di per sé idonea a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, censurata ma non confutata con lo stesso motivo (vedi supra). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017;Sez. 6 - 5, n. 9752 del 18.4.2017). 13. Per i motivi esposti occorre dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per es borsi , 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore