CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Sassari, D.A.P. e Ministero della Giustizia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo della Direzione dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari, con il quale era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis ord. pen. - avverso il diniego opposto dalla Direzione della Casa circondariale di Nuoro alla sua richiesta di poter accedere alla visione di ulteriori canali televisivi. Il magistrato di- sorveglianza aveva rilevato che l'istruttoria svolta aveva consentito di verificare che solo in relazione ad alcuni canali televisivi vi erano ragioni di sicurezza che giustificavano il diniego dell'accesso - trattandosi di canali che avevano programmazione che realizzava una non controllata interazione con il pubblico con conseguente possibilità di veicolare comunicazioni dirette al detenuto -, ma non anche con riguardo ai canali Focus - canale 35 e Mediaset - canale 20, rispetto ai quali veniva dunque ordinato alla direzione di consentirne l'accesso al detenuto. Il Tribunale di sorveglianza, adito con reclamo dell'amministrazione e del detenuto, ha rilevato che il denunciato rifiuto di assicurare ai detenuti un generalizzato accesso ai canali televisivi non era giustificato da esigenze di sicurezza e ordine, essendo risultato che i canali televisivi oggetto del provvedimento del magistrato di sorveglianza non diffondono programmi attraverso i quali veicolare messaggi; che, con particolare riguardo ai detenuti sottoposti a regime differenziato, l'accesso ai canali televisivi assume particolare rilievo nelle condizioni di vita, e la riduzione dell'offerta televisiva si risolve nella, non giustificata, limitazione del diritto di accedere a contenuti informativi o di intrattenimento; ha infine aggiunto che non vi erano ragioni ostative anche con riguardo ai canali TV8 e TV9, rispetto ai quali ha pure ordinato alla direzione di garantirne l'accessibilità al detenuto. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione, il Ministero della Giustizia, attraverso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 35-bis ord. pen., rilevando che la statuizione adottata con il provvedimento impugnato si pone al di fuori dal perimetro dei presupposti di legge in presenza dei quali può operare la tutela giurisdizionale. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione alla giurisprudenza della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata e di quella emessa dal magistrato di sorveglianza di Sassari. 1. Il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non è volto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, ma ha ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto ed attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un comportamento dell'amministrazione lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/06/2017, Costa, Rv. 271905). Con riguardo all'accesso dei detenuti ai programmi televisivi è stato affermato che la limitazione ad alcuni e non ad altri canali televisivi non incide sul diritto del detenuto di accedere all'informazione, che è assicurata dal consentito accesso ai canali televisivi di maggiore diffusione nazionale (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, GALLICO, Rv. 281998; Sez. 1, n. 23533 del 7/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279456). Ne segue che tale situazione di fatto non integra una effettiva violazione dei diritti del detenuto e, dunque, non giustifica l'intervento giurisdizionale a tutela. Invero, se la verifica della effettività di un diritto comporta sempre l'apprezzamento delle modalità di esercizio dello stesso è necessario verificare in concreto le modalità di attuazione del diritto onde valutare se siano tali da incidere sulla effettività del diritto. Nel caso in esame, il presupposto fattuale del reclamo del detenuto era la circostanza che la direzione dell'istituto, conformemente alla circolare DAP del 2 ottobre 2017, aveva assicurato l'accesso a tutti i canali RAI e ai canali delle emittenti private canale 5, rete 4, italia 1, la 7, cielo, iris e tv 2000, e non anche di altri canali preferiti dal detenuto. All'evidenza, siffatta conformazione dell'esercizio del diritto all'informazione e all'intrattenimento non è tale da limitare un effettivo esercizio di esso, ma costituisce una mera modalità organizzativa, necessaria nella gestione della complessa struttura a fronte della. nota ampiezza dell'offerta televisiva. 2. Alla stregua di tali considerazioni, non richiedendosi nuove valutazioni di merito ai fini della decisione da assumere, il provvedimento impugnato e quello confermato del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, reso il 25 gennaio 2022, debbono essere annullati senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del magistrato di sorveglianza