Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:1040
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0573 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 19 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 370 – Allegato X, parte A, punto 2) – Deroga – Ambito di applicazione – Attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziate mediante un canone obbligatorio versato dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni radiofoniche e televisive» Nella causa C‑573/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione dell’8 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2022, nel procedimento A, B, Foreningen C contro

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore) ed E. Regan, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere:

I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2024, considerate le osservazioni presentate: – per A, da T. Gønge, T. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], advokater; – per B, da C. Bachmann e P. Hansen, advokater; – per il Foreningen C, da C. Holberg, advokat; – per il governo danese, da D. Elkan e C. Maertens, in qualità di agenti, assistiti da B. [OSCURATO:PERSONA], advokat; – per il governo francese, da R. Bénard, A. Daniel e O. Duprat‑Mazaré, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e U. Nielsen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»), letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone A, B e il Foreningen C allo [OSCURATO:PERSONA] (Ministero delle Finanze, Danimarca), vertente su una domanda proposta dai primi al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul canone dovuto dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni audiovisive.

Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva IVA enuncia quanto segue: «La presente direttiva istituisce il sistema comune [di IVA]». 4 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva stabilisce che le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che opera come tale sono soggette all’IVA. 5 L’articolo 370 della citata direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri che al 1 o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta». 6 L’articolo 378 della medesima direttiva enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «L’Austria può continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni di cui all’allegato X, parte A, punto 2)». 7 L’allegato X, parte A, punto 2), della direttiva IVA contempla «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale».

Diritto danese 8 A partire dall’anno 1926, in Danimarca è stato riscosso un canone per il possesso di apparecchi radiofonici, destinato al finanziamento dell’istituzione nota oggi con la denominazione di «[OSCURATO:PERSONA] (DR)».

A partire dall’anno 1951, dopo che la DR aveva cominciato a trasmettere programmi televisivi, detto canone riguardava anche i televisori.

In virtù della lov nr. 215 om radiospredning (legge n. 215 sulla radiodiffusione), dell’11 giugno 1959, il canone suddetto è stato trasformato in «canone radiotelevisivo», dovuto in caso di possesso di un ricevitore televisivo o radiofonico.

Quest’ultima legge è stata abrogata e sostituita dalla lov nr. 421 om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 421 sull’attività radiofonica e televisiva), del 15 giugno 1973, la quale ha mantenuto il canone radiotelevisivo, a questo punto qualificato come «canone per l’utilizzazione dei ricevitori radiofonici e televisivi». 9 In virtù della lov nr. 589 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 589 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 19 dicembre 1985, il «diritto esclusivo» di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi al grande pubblico, di cui disponeva la DR, è stato trasformato in un semplice «diritto».

Inoltre, in virtù del bekendtgørelse nr. 640 (decreto n. 640), del 20 dicembre 1985, la denominazione del canone menzionato al punto precedente è stata modificata in «canone sulla radio e sulla televisione (canone radiotelevisivo)». 10 Con la lov nr. 335 om ændring af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed (legge n. 335 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 4 giugno 1986, una nuova rete televisiva pubblica denominata TV2 e finanziata, in parte, con gli introiti del canone radiotelevisivo è stata anch’essa autorizzata a diffondere programmi radiotelevisivi al grande pubblico. 11 Il bekendtgørelse nr. 15 (decreto n. 15), dell’11 gennaio 1995, ha precisato che il canone radiotelevisivo era dovuto indipendentemente dall’utilizzazione dell’apparecchio ricevente in questione e dal modo in cui le trasmissioni venivano captate, per tutto il tempo che tale apparecchio era in grado di riprodurre programmi radiotelevisivi. 12 La lov nr. 1208 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1208 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 dicembre 1996, ha stabilito che i proventi del canone radiotelevisivo potevano, con le modalità fissate dal ministro competente, servire, oltre che al finanziamento di DR e di TV 2, anche «per eventuali altri obiettivi correlati ai media». 13 La lov nr. 1569 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1569 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 20 dicembre 2006, ha sostituito il canone radiotelevisivo con un «canone sui media», concernente gli «apparecchi capaci di ricevere e di riprodurre programmi o servizi audiovisivi diffusi presso il grande pubblico», comprese le radio. 14 La lov nr. 513 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 513 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 maggio 2013, ha soppresso il canone sui media nella misura in cui riguardava le radio.

La lov nr. 1517 om ændring af lov om radio – og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1517 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 dicembre 2014, ha soppresso il canone sui media per le imprese commerciali e lo ha mantenuto soltanto per le utenze domestiche.

Infine, la lov nr. 1548 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1548 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 18 dicembre 2018, ha previsto la soppressione progressiva, su un periodo di tre anni dal 2019 al 2021, del canone sui media, sicché tale canone è stato definitivamente soppresso il 1 o gennaio 2022. 15 A partire dall’introduzione, nel corso dell’anno 1967, dell’IVA in Danimarca, la normativa danese in materia di IVA stabilisce che sono assoggettate a tale imposta «le trasmissioni radiofoniche e televisive».

Di conseguenza, il canone menzionato ai punti da 8 a 14 della presente sentenza è stato assoggettato ad IVA fino alla sua soppressione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 A e B, persone fisiche, nonché il Foreningen C, costituito da un gruppo di persone fisiche che promuove un’azione collettiva, hanno presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca), odierno giudice del rinvio, dei ricorsi diretti contro il Ministero delle Finanze al fine di ottenere il rimborso delle somme che essi avevano versato a titolo dell’IVA sul canone sui media per gli anni dal 2007 al 2017.

A sostegno del loro ricorso, essi fanno valere, in sostanza, che la possibilità, per la Danimarca, di applicare l’articolo 370 della direttiva IVA al fine di assoggettare tale canone all’IVA presuppone l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, prestazione che, nel caso di specie, non sussisterebbe. 17 Per parte sua, il Ministero delle Finanze sostiene che l’articolo 370 della direttiva IVA costituisce una disposizione speciale, che autorizza il Regno di Danimarca a mantenere il regime fiscale nazionale in vigore alla data del 1 o gennaio 1978, indipendentemente dall’ambito di applicazione del sistema generale armonizzato dell’IVA. 18 Il giudice del rinvio parte dal principio che, tenuto conto degli insegnamenti della sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas ( C‑11/15 , EU:C:2016:470 ), il canone sui media non costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA.

Detto giudice ritiene dunque che la principale questione giuridica sollevata dalla causa sottoposta al suo esame sia se l’articolo 370 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere l’IVA su un canone che non costituisce un corrispettivo siffatto e la cui debenza dipende dal semplice possesso di un apparecchio per la ricezione delle trasmissioni radiofoniche o televisive. 19 In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio nutre dei dubbi riguardo all’applicabilità dell’articolo 370 della direttiva IVA al canone sui media, alla luce delle modifiche della normativa nazionale riguardante tale canone nel corso del periodo in discussione nel procedimento principale.

Infatti, da un lato il canone riscosso in virtù del possesso di apparecchi radiofonici e televisivi è stato sostituito da un canone dovuto in ragione del possesso di qualsiasi apparecchio capace di ricevere direttamente programmi e servizi di immagini.

Dall’altro lato, la normativa suddetta ha permesso di destinare, a discrezione del ministro competente, una piccola parte dei proventi del canone sui media al finanziamento, in primo luogo, delle emittenti radiotelevisive che, senza essere emittenti radiotelevisive pubbliche, esercitavano un’attività di servizio pubblico ed erano assoggettate a vincoli analoghi a quelli cui erano soggetti gli organismi pubblici di radiodiffusione e, in secondo luogo, del [OSCURATO:PERSONA] (Istituto danese del cinema), che è un istituto pubblico il cui obiettivo è di promuovere l’arte e la cultura cinematografiche in Danimarca, nonché di una scuola cinematografica per i bambini e i ragazzi, gestita da una fondazione senza scopo di lucro creata dagli enti radiotelevisivi pubblici in collaborazione con altri soggetti. 20 Alla luce di tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge destinato a finanziare le attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici, nonostante l’assenza di una “prestazione di servizi a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di [detta] direttiva.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, si chiede alla Corte di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali: 2) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge come quello di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1 o gennaio 1978, della [sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 )], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone passando dall’imposizione di un canone per il possesso di apparecchi riceventi radiotelevisivi all’imposizione di un canone per il possesso di qualsiasi dispositivo in grado di ricevere direttamente programmi e servizi audiovisivi, compresi, tra gli altri, smartphones e computer. 3) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge come quello di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1 o gennaio 1978, della [sesta direttiva 77/388], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone in modo tale che una piccola parte dei proventi del canone viene destinata, a discrezione del Ministro della Cultura, al finanziamento, in primo luogo, di enti radiotelevisivi che ricevono sovvenzioni pubbliche ma che non sono di per sé pubblici e, in secondo luogo, di imprese di media e cinematografiche che contribuiscono all’attività radiofonica e televisiva, ma che non svolgono esse stesse tale attività».

Procedimento dinanzi alla Corte 21 Con una decisione del presidente della Corte del 20 gennaio 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ).

Esso è stato ripreso a seguito della pronuncia di tale sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 23 Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, il quale trova posto nel titolo I di quest’ultima, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», sono soggette ad IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 24 Pertanto, quando un’attività viene qualificata come operazione effettuata «a titolo oneroso», ai sensi di detta disposizione, essa rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.

Per contro, un’attività che non venga qualificata in questo modo, non ricade nell’ambito di applicazione di detta direttiva (sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). 25 Tuttavia, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, di detta direttiva, permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri che, alla data del 1 o gennaio 1978, tassavano le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale di derogare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva conferendo loro la facoltà di continuare a tassare tali attività. 26 Inoltre, occorre rilevare che tale deroga è, in sostanza, identica a quella prevista a beneficio della Repubblica d’Austria dall’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA. 27 Orbene, a questo proposito, la Corte ha già statuito, in sostanza, ai punti 36, 37, 42 e 51 della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ), che l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA permette alla Repubblica d’Austria di derogare, segnatamente, alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, mantenendo un sistema di tassazione delle attività interessate già esistente, purché le modalità di tale tassazione restino in sostanza immutate.

Ciò riflette il carattere progressivo ed ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di IVA.

Inoltre, rientra nella natura di una disposizione come il suddetto articolo 378, paragrafo 1, il fatto di introdurre delle eccezioni all’ambito di applicazione della normativa di cui essa fa parte.

La tassazione consentita da tale disposizione non è una tassazione armonizzata che costituisce parte integrante del regime dell’IVA come organizzato dalla direttiva summenzionata.

Al contrario, la facoltà prevista dalla suddetta disposizione permette allo Stato membro di cui sopra di mantenere la propria legislazione, relativa alla tassazione dei servizi in questione, senza che le differenze che possono derivarne tra detto Stato ed altri [OSCURATO:PERSONA] membri siano contrarie al diritto dell’Unione. 28 Fondandosi, segnatamente, su tali ragioni, la Corte ha statuito, al punto 52 della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ), che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA dovevano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 29 Alla luce della constatazione contenuta al punto 26 della presente sentenza, un’interpretazione analoga si impone per quanto riguarda l’articolo 370 della direttiva IVA. 30 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Sulla seconda questione 31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer. 32 In base al loro tenore letterale, le disposizioni summenzionate autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a continuare a tassare «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale», se tali [OSCURATO:PERSONA] le assoggettavano ad IVA alla data del 1 o gennaio 1978. 33 Pertanto, secondo i termini delle suddette disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati da queste ultime sono soltanto autorizzati a mantenere un sistema di tassazione delle attività summenzionate già esistente, e non ad introdurre una nuova tassazione di tali attività, il che implica che le modalità di tassazione delle attività in parola, in vigore dal 1 o gennaio 1978, devono essere rimaste sostanzialmente immutate affinché tale tassazione possa continuare a beneficiare della deroga prevista dall’articolo 370 della direttiva IVA (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punti 42 e 43 ). 34 Orbene, una modifica delle modalità della tassazione suddetta che si limiti a tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute a partire dal 1 o gennaio 1978 senza modificare il fatto generatore dell’obbligo di pagare il canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica non produce l’effetto di escludere l’applicazione di una disposizione a carattere derogatorio come l’articolo 370 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punto 45 ). 35 Ciò vale nel caso di una modifica di dette modalità di tassazione, come quella in discussione nel procedimento principale, che abbia per effetto di collegare l’obbligo di versare un canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica al possesso non soltanto di un ricevitore radio o di un televisore, ma anche di qualsiasi apparecchio capace di ricevere i programmi degli organismi pubblici di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer.

Infatti, una simile modifica riflette l’evoluzione tecnologica intervenuta dopo l’introduzione della deroga in questione. 36 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 29 delle sue conclusioni, le considerazioni riportate al punto precedente della presente sentenza non sono rimesse in discussione né dal fatto che l’ampliamento della categoria degli apparecchi il cui possesso implica l’obbligo di pagare un canone destinato a finanziare le attività di radiodiffusione pubblica può aver determinato un concomitante ampliamento dei soggetti sottoposti a tale canone, né dal fatto che la ricezione di programmi radiofonici o televisivi è suscettibile di essere qualificata come funzione accessoria degli apparecchi come gli smartphones o i computer. 37 Da un lato, l’articolo 370 della direttiva IVA non esige che il numero o il volume delle operazioni tassate da uno Stato membro alla data del 1 o gennaio 1978 resti immutato.

Occorre infatti osservare che, anche senza modifiche riguardanti la natura degli apparecchi il cui possesso implica l’obbligo di pagare un canone destinato a finanziare le attività di radiodiffusione pubblica, il numero di persone soggette all’obbligo di versare tale canone era suscettibile di aumentare in funzione dell’accrescimento del numero di ricevitori radio e di televisori in possesso dei privati, dovuto alla maggiore disponibilità e alla diminuzione del prezzo di acquisto di tali apparecchi. 38 Dall’altro lato, nella misura in cui il fatto generatore di un canone come quello in discussione nel procedimento principale è collegato non all’utilizzazione di un servizio di radiodiffusione pubblica da parte delle persone sottoposte a tale obbligo, bensì soltanto al possesso di un apparecchio capace di ricevere i programmi di un organismo di radiodiffusione, è privo di rilievo il fatto che alcuni di questi apparecchi, come gli smartphones o i computer, svolgano anche altre funzioni che possono, eventualmente, essere considerate come le loro funzioni principali. 39 Inoltre, occorre osservare, a questo proposito, che i ricevitori radiofonici e televisivi possono anche essere utilizzati per funzioni diverse dalla ricezione dei programmi degli organismi pubblici di radiodiffusione, come la ricezione dei programmi radiofonici o televisivi commerciali o la lettura di dischi o di altri supporti digitali (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15 , EU:C:2016:470 , punto 26 ). 40 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer.

Sulla terza questione 41 In via preliminare, occorre osservare che, sebbene, in base alla sua formulazione letterale, la terza questione riguardi l’incidenza sull’applicabilità dell’articolo 370 della direttiva IVA, segnatamente del fatto che una piccola parte di un canone come quello in discussione nel procedimento principale è destinata al finanziamento di «imprese di media e cinematografiche che contribuiscono all’attività radiofonica e televisiva, ma che non svolgono esse stesse tale attività», risulta dalle indicazioni del giudice del rinvio riepilogate al punto 19 della presente sentenza che tale giudice si interessa, più in particolare, al caso di simili imprese che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione, eventualmente insieme ad altri soggetti. 42 Occorre inoltre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava ad IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta. 43 A questo proposito, occorre ricordare che, come risulta, in sostanza, dai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri unicamente a mantenere un sistema di tassazione delle attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici che esistesse alla data prevista dal citato articolo 370, il che implica che le modalità di tassazione di tali attività devono essere rimaste sostanzialmente immutate. 44 Ne consegue che un canone come quello in discussione nel procedimento principale poteva essere assoggettato all’IVA in virtù dell’articolo 370 della direttiva IVA, durante il periodo interessato dalla controversia di cui al procedimento principale, soltanto a condizione che servisse al finanziamento delle attività di tali enti (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punti da 46 a 49 ). 45 Tuttavia, da ciò non si può dedurre che l’articolo 370 della direttiva IVA osti alla tassazione di un canone quale quello in discussione nel procedimento principale per il solo fatto che i proventi ricavati da questo canone non sono integralmente versati agli enti radiotelevisivi pubblici. 46 Nel caso di specie, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che una modifica, successiva al 1 o gennaio 1978, della normativa nazionale che ha istituito il canone in discussione nel procedimento principale ha permesso di destinare una piccola parte dei proventi ricavati da questo canone al finanziamento di entità diverse dagli enti radiotelevisivi pubblici.

In particolare, questa parte dei proventi è stata assegnata, in primo luogo, ad un ente radiotelevisivo che, pur essendo un’entità privata, adempiva funzioni quali ne adempiono i media pubblici, era assoggettato a vincoli giuridici analoghi a quelli degli enti radiotelevisivi pubblici ed era finanziato principalmente mediante gli introiti provenienti dal canone suddetto, in secondo luogo, ad un’entità il cui ruolo era di sostenere finanziariamente la produzione cinematografica e, in terzo luogo, alla scuola cinematografica per i bambini e i ragazzi, gestita da una fondazione i cui fondatori sono, segnatamente, gli enti radiotelevisivi pubblici. 47 Orbene, il fatto che una piccola percentuale di un canone come quello in discussione nel procedimento principale venga versata ad altre entità pubbliche o ad entità create dagli stessi organismi pubblici di radiodiffusione, eventualmente insieme ad altri soggetti, per finanziare attività, come la produzione cinematografica, situate a monte di un’attività di radiodiffusione e strettamente connesse a quest’ultima, non permette di ritenere che detto canone abbia cessato di servire al finanziamento dell’attività degli organismi pubblici di radiodiffusione. 48 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, non prescrive la forma giuridica che gli organismi pubblici interessati devono rivestire, e neppure si applica unicamente alle attività di radiodiffusione di tali organismi, considerato che la seconda delle disposizioni sopra citate non utilizza la nozione di «emittente radiotelevisiva», bensì quella, più ampia, di «ente».

Ne consegue che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che altri tipi di attività, come quelle elencate al punto precedente della presente sentenza, possano beneficiare della deroga prevista dalle disposizioni summenzionate, purché tali attività rientrino nella missione affidata agli enti radiotelevisivi pubblici e siano finanziate mediante un canone obbligatorio, come il canone su cui verte il procedimento principale. 49 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta.

Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, ivi compresi gli smartphones e i computer. 3) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0573 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 19 dicembre 2024 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 370 – Allegato X, parte A, punto 2) – Deroga – Ambito di applicazione – Attività di un ente radiotelevisivo pubblico finanziate mediante un canone obbligatorio versato dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni radiofoniche e televisive» Nella causa C‑573/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca), con decisione dell’8 luglio 2022, pervenuta in cancelleria il 26 agosto 2022, nel procedimento A, B, Foreningen C contro [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, D. Gratsias (relatore) ed E. Regan, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 marzo 2024, considerate le osservazioni presentate: – per A, da T. Gønge, T. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], advokater; – per B, da C. Bachmann e P. Hansen, advokater; – per il Foreningen C, da C. Holberg, advokat; – per il governo danese, da D. Elkan e C. Maertens, in qualità di agenti, assistiti da B. [OSCURATO:PERSONA], advokat; – per il governo francese, da R. Bénard, A. Daniel e O. Duprat‑Mazaré, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da J. Jokubauskaitė e U. Nielsen, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 settembre 2024, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( GU 2006, L 347, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva IVA»), letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone A, B e il Foreningen C allo [OSCURATO:PERSONA] (Ministero delle Finanze, Danimarca), vertente su una domanda proposta dai primi al fine di ottenere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul canone dovuto dai detentori di apparecchi capaci di captare trasmissioni audiovisive. Contesto giuridico Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva IVA enuncia quanto segue: «La presente direttiva istituisce il sistema comune [di IVA]». 4 L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva stabilisce che le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che opera come tale sono soggette all’IVA. 5 L’articolo 370 della citata direttiva dispone quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri che al 1 o gennaio 1978 assoggettavano all’imposta le operazioni elencate nell’allegato X, parte A, possono continuare ad assoggettarle all’imposta». 6 L’articolo 378 della medesima direttiva enuncia, al paragrafo 1, quanto segue: «L’Austria può continuare ad assoggettare all’imposta le operazioni di cui all’allegato X, parte A, punto 2)». 7 L’allegato X, parte A, punto 2), della direttiva IVA contempla «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale». Diritto danese 8 A partire dall’anno 1926, in Danimarca è stato riscosso un canone per il possesso di apparecchi radiofonici, destinato al finanziamento dell’istituzione nota oggi con la denominazione di «[OSCURATO:PERSONA] (DR)». A partire dall’anno 1951, dopo che la DR aveva cominciato a trasmettere programmi televisivi, detto canone riguardava anche i televisori. In virtù della lov nr. 215 om radiospredning (legge n. 215 sulla radiodiffusione), dell’11 giugno 1959, il canone suddetto è stato trasformato in «canone radiotelevisivo», dovuto in caso di possesso di un ricevitore televisivo o radiofonico. Quest’ultima legge è stata abrogata e sostituita dalla lov nr. 421 om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 421 sull’attività radiofonica e televisiva), del 15 giugno 1973, la quale ha mantenuto il canone radiotelevisivo, a questo punto qualificato come «canone per l’utilizzazione dei ricevitori radiofonici e televisivi». 9 In virtù della lov nr. 589 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 589 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 19 dicembre 1985, il «diritto esclusivo» di diffusione dei programmi radiofonici e televisivi al grande pubblico, di cui disponeva la DR, è stato trasformato in un semplice «diritto». Inoltre, in virtù del bekendtgørelse nr. 640 (decreto n. 640), del 20 dicembre 1985, la denominazione del canone menzionato al punto precedente è stata modificata in «canone sulla radio e sulla televisione (canone radiotelevisivo)». 10 Con la lov nr. 335 om ændring af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed (legge n. 335 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 4 giugno 1986, una nuova rete televisiva pubblica denominata TV2 e finanziata, in parte, con gli introiti del canone radiotelevisivo è stata anch’essa autorizzata a diffondere programmi radiotelevisivi al grande pubblico. 11 Il bekendtgørelse nr. 15 (decreto n. 15), dell’11 gennaio 1995, ha precisato che il canone radiotelevisivo era dovuto indipendentemente dall’utilizzazione dell’apparecchio ricevente in questione e dal modo in cui le trasmissioni venivano captate, per tutto il tempo che tale apparecchio era in grado di riprodurre programmi radiotelevisivi. 12 La lov nr. 1208 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1208 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 dicembre 1996, ha stabilito che i proventi del canone radiotelevisivo potevano, con le modalità fissate dal ministro competente, servire, oltre che al finanziamento di DR e di TV 2, anche «per eventuali altri obiettivi correlati ai media». 13 La lov nr. 1569 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1569 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 20 dicembre 2006, ha sostituito il canone radiotelevisivo con un «canone sui media», concernente gli «apparecchi capaci di ricevere e di riprodurre programmi o servizi audiovisivi diffusi presso il grande pubblico», comprese le radio. 14 La lov nr. 513 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 513 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 maggio 2013, ha soppresso il canone sui media nella misura in cui riguardava le radio. La lov nr. 1517 om ændring af lov om radio – og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1517 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 27 dicembre 2014, ha soppresso il canone sui media per le imprese commerciali e lo ha mantenuto soltanto per le utenze domestiche. Infine, la lov nr. 1548 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (legge n. 1548 recante modifica della legge sull’attività radiofonica e televisiva), del 18 dicembre 2018, ha previsto la soppressione progressiva, su un periodo di tre anni dal 2019 al 2021, del canone sui media, sicché tale canone è stato definitivamente soppresso il 1 o gennaio 2022. 15 A partire dall’introduzione, nel corso dell’anno 1967, dell’IVA in Danimarca, la normativa danese in materia di IVA stabilisce che sono assoggettate a tale imposta «le trasmissioni radiofoniche e televisive». Di conseguenza, il canone menzionato ai punti da 8 a 14 della presente sentenza è stato assoggettato ad IVA fino alla sua soppressione. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 16 A e B, persone fisiche, nonché il Foreningen C, costituito da un gruppo di persone fisiche che promuove un’azione collettiva, hanno presentato dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est, Danimarca), odierno giudice del rinvio, dei ricorsi diretti contro il Ministero delle Finanze al fine di ottenere il rimborso delle somme che essi avevano versato a titolo dell’IVA sul canone sui media per gli anni dal 2007 al 2017. A sostegno del loro ricorso, essi fanno valere, in sostanza, che la possibilità, per la Danimarca, di applicare l’articolo 370 della direttiva IVA al fine di assoggettare tale canone all’IVA presuppone l’esistenza di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, prestazione che, nel caso di specie, non sussisterebbe. 17 Per parte sua, il Ministero delle Finanze sostiene che l’articolo 370 della direttiva IVA costituisce una disposizione speciale, che autorizza il Regno di Danimarca a mantenere il regime fiscale nazionale in vigore alla data del 1 o gennaio 1978, indipendentemente dall’ambito di applicazione del sistema generale armonizzato dell’IVA. 18 Il giudice del rinvio parte dal principio che, tenuto conto degli insegnamenti della sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas ( C‑11/15 , EU:C:2016:470 ), il canone sui media non costituisce il corrispettivo di prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA. Detto giudice ritiene dunque che la principale questione giuridica sollevata dalla causa sottoposta al suo esame sia se l’articolo 370 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che esso permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri di riscuotere l’IVA su un canone che non costituisce un corrispettivo siffatto e la cui debenza dipende dal semplice possesso di un apparecchio per la ricezione delle trasmissioni radiofoniche o televisive. 19 In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio nutre dei dubbi riguardo all’applicabilità dell’articolo 370 della direttiva IVA al canone sui media, alla luce delle modifiche della normativa nazionale riguardante tale canone nel corso del periodo in discussione nel procedimento principale. Infatti, da un lato il canone riscosso in virtù del possesso di apparecchi radiofonici e televisivi è stato sostituito da un canone dovuto in ragione del possesso di qualsiasi apparecchio capace di ricevere direttamente programmi e servizi di immagini. Dall’altro lato, la normativa suddetta ha permesso di destinare, a discrezione del ministro competente, una piccola parte dei proventi del canone sui media al finanziamento, in primo luogo, delle emittenti radiotelevisive che, senza essere emittenti radiotelevisive pubbliche, esercitavano un’attività di servizio pubblico ed erano assoggettate a vincoli analoghi a quelli cui erano soggetti gli organismi pubblici di radiodiffusione e, in secondo luogo, del [OSCURATO:PERSONA] (Istituto danese del cinema), che è un istituto pubblico il cui obiettivo è di promuovere l’arte e la cultura cinematografiche in Danimarca, nonché di una scuola cinematografica per i bambini e i ragazzi, gestita da una fondazione senza scopo di lucro creata dagli enti radiotelevisivi pubblici in collaborazione con altri soggetti. 20 Alla luce di tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte regionale dell’Est) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge destinato a finanziare le attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici, nonostante l’assenza di una “prestazione di servizi a titolo oneroso” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di [detta] direttiva. In caso di risposta affermativa alla prima questione, si chiede alla Corte di rispondere alle seguenti questioni pregiudiziali: 2) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge come quello di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1 o gennaio 1978, della [sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 )], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone passando dall’imposizione di un canone per il possesso di apparecchi riceventi radiotelevisivi all’imposizione di un canone per il possesso di qualsiasi dispositivo in grado di ricevere direttamente programmi e servizi audiovisivi, compresi, tra gli altri, smartphones e computer. 3) Se l’articolo 370 della [direttiva IVA], letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di uno Stato membro di assoggettare all’IVA un canone sui media obbligatorio per legge come quello di cui alla prima questione può essere mantenuta qualora, dopo l’entrata in vigore, il 1 o gennaio 1978, della [sesta direttiva 77/388], tale Stato membro abbia modificato la disciplina sul canone in modo tale che una piccola parte dei proventi del canone viene destinata, a discrezione del Ministro della Cultura, al finanziamento, in primo luogo, di enti radiotelevisivi che ricevono sovvenzioni pubbliche ma che non sono di per sé pubblici e, in secondo luogo, di imprese di media e cinematografiche che contribuiscono all’attività radiofonica e televisiva, ma che non svolgono esse stesse tale attività». Procedimento dinanzi alla Corte 21 Con una decisione del presidente della Corte del 20 gennaio 2023, il procedimento nella presente causa è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ). Esso è stato ripreso a seguito della pronuncia di tale sentenza. Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 22 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 23 Occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA, il quale trova posto nel titolo I di quest’ultima, rubricato «Oggetto e ambito di applicazione», sono soggette ad IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. 24 Pertanto, quando un’attività viene qualificata come operazione effettuata «a titolo oneroso», ai sensi di detta disposizione, essa rientra, a tale titolo, nell’ambito di applicazione della direttiva IVA. Per contro, un’attività che non venga qualificata in questo modo, non ricade nell’ambito di applicazione di detta direttiva (sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). 25 Tuttavia, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, di detta direttiva, permette agli [OSCURATO:PERSONA] membri che, alla data del 1 o gennaio 1978, tassavano le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale di derogare all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva conferendo loro la facoltà di continuare a tassare tali attività. 26 Inoltre, occorre rilevare che tale deroga è, in sostanza, identica a quella prevista a beneficio della Repubblica d’Austria dall’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA. 27 Orbene, a questo proposito, la Corte ha già statuito, in sostanza, ai punti 36, 37, 42 e 51 della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ), che l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA permette alla Repubblica d’Austria di derogare, segnatamente, alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva, mantenendo un sistema di tassazione delle attività interessate già esistente, purché le modalità di tale tassazione restino in sostanza immutate. Ciò riflette il carattere progressivo ed ancora parziale dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di IVA. Inoltre, rientra nella natura di una disposizione come il suddetto articolo 378, paragrafo 1, il fatto di introdurre delle eccezioni all’ambito di applicazione della normativa di cui essa fa parte. La tassazione consentita da tale disposizione non è una tassazione armonizzata che costituisce parte integrante del regime dell’IVA come organizzato dalla direttiva summenzionata. Al contrario, la facoltà prevista dalla suddetta disposizione permette allo Stato membro di cui sopra di mantenere la propria legislazione, relativa alla tassazione dei servizi in questione, senza che le differenze che possono derivarne tra detto Stato ed altri [OSCURATO:PERSONA] membri siano contrarie al diritto dell’Unione. 28 Fondandosi, segnatamente, su tali ragioni, la Corte ha statuito, al punto 52 della sentenza del 26 ottobre 2023, GIS ( C‑249/22 , EU:C:2023:813 ), che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 378, paragrafo 1, della direttiva IVA dovevano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che la Repubblica d’Austria assoggetti all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica, finanziata mediante un canone legale obbligatorio e versato da chiunque utilizzi un impianto di ricezione di radiodiffusione all’interno di un edificio situato in un’area coperta dalla radiodiffusione terrestre dell’ente pubblico di radiodiffusione interessato, indipendentemente dalla questione se l’attività di radiodiffusione pubblica considerata rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 29 Alla luce della constatazione contenuta al punto 26 della presente sentenza, un’interpretazione analoga si impone per quanto riguarda l’articolo 370 della direttiva IVA. 30 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva IVA, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Sulla seconda questione 31 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer. 32 In base al loro tenore letterale, le disposizioni summenzionate autorizzano gli [OSCURATO:PERSONA] membri a continuare a tassare «le attività degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico diverse da quelle aventi carattere commerciale», se tali [OSCURATO:PERSONA] le assoggettavano ad IVA alla data del 1 o gennaio 1978. 33 Pertanto, secondo i termini delle suddette disposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati da queste ultime sono soltanto autorizzati a mantenere un sistema di tassazione delle attività summenzionate già esistente, e non ad introdurre una nuova tassazione di tali attività, il che implica che le modalità di tassazione delle attività in parola, in vigore dal 1 o gennaio 1978, devono essere rimaste sostanzialmente immutate affinché tale tassazione possa continuare a beneficiare della deroga prevista dall’articolo 370 della direttiva IVA (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punti 42 e 43 ). 34 Orbene, una modifica delle modalità della tassazione suddetta che si limiti a tener conto delle innovazioni tecnologiche intervenute a partire dal 1 o gennaio 1978 senza modificare il fatto generatore dell’obbligo di pagare il canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica non produce l’effetto di escludere l’applicazione di una disposizione a carattere derogatorio come l’articolo 370 della direttiva IVA (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punto 45 ). 35 Ciò vale nel caso di una modifica di dette modalità di tassazione, come quella in discussione nel procedimento principale, che abbia per effetto di collegare l’obbligo di versare un canone destinato a finanziare un’attività di radiodiffusione pubblica al possesso non soltanto di un ricevitore radio o di un televisore, ma anche di qualsiasi apparecchio capace di ricevere i programmi degli organismi pubblici di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer. Infatti, una simile modifica riflette l’evoluzione tecnologica intervenuta dopo l’introduzione della deroga in questione. 36 Inoltre, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 27 a 29 delle sue conclusioni, le considerazioni riportate al punto precedente della presente sentenza non sono rimesse in discussione né dal fatto che l’ampliamento della categoria degli apparecchi il cui possesso implica l’obbligo di pagare un canone destinato a finanziare le attività di radiodiffusione pubblica può aver determinato un concomitante ampliamento dei soggetti sottoposti a tale canone, né dal fatto che la ricezione di programmi radiofonici o televisivi è suscettibile di essere qualificata come funzione accessoria degli apparecchi come gli smartphones o i computer. 37 Da un lato, l’articolo 370 della direttiva IVA non esige che il numero o il volume delle operazioni tassate da uno Stato membro alla data del 1 o gennaio 1978 resti immutato. Occorre infatti osservare che, anche senza modifiche riguardanti la natura degli apparecchi il cui possesso implica l’obbligo di pagare un canone destinato a finanziare le attività di radiodiffusione pubblica, il numero di persone soggette all’obbligo di versare tale canone era suscettibile di aumentare in funzione dell’accrescimento del numero di ricevitori radio e di televisori in possesso dei privati, dovuto alla maggiore disponibilità e alla diminuzione del prezzo di acquisto di tali apparecchi. 38 Dall’altro lato, nella misura in cui il fatto generatore di un canone come quello in discussione nel procedimento principale è collegato non all’utilizzazione di un servizio di radiodiffusione pubblica da parte delle persone sottoposte a tale obbligo, bensì soltanto al possesso di un apparecchio capace di ricevere i programmi di un organismo di radiodiffusione, è privo di rilievo il fatto che alcuni di questi apparecchi, come gli smartphones o i computer, svolgano anche altre funzioni che possono, eventualmente, essere considerate come le loro funzioni principali. 39 Inoltre, occorre osservare, a questo proposito, che i ricevitori radiofonici e televisivi possono anche essere utilizzati per funzioni diverse dalla ricezione dei programmi degli organismi pubblici di radiodiffusione, come la ricezione dei programmi radiofonici o televisivi commerciali o la lettura di dischi o di altri supporti digitali (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2016, Český rozhlas, C‑11/15 , EU:C:2016:470 , punto 26 ). 40 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, compresi gli smartphones e i computer. Sulla terza questione 41 In via preliminare, occorre osservare che, sebbene, in base alla sua formulazione letterale, la terza questione riguardi l’incidenza sull’applicabilità dell’articolo 370 della direttiva IVA, segnatamente del fatto che una piccola parte di un canone come quello in discussione nel procedimento principale è destinata al finanziamento di «imprese di media e cinematografiche che contribuiscono all’attività radiofonica e televisiva, ma che non svolgono esse stesse tale attività», risulta dalle indicazioni del giudice del rinvio riepilogate al punto 19 della presente sentenza che tale giudice si interessa, più in particolare, al caso di simili imprese che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione, eventualmente insieme ad altri soggetti. 42 Occorre inoltre considerare che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava ad IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta. 43 A questo proposito, occorre ricordare che, come risulta, in sostanza, dai punti 32 e 33 della presente sentenza, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri unicamente a mantenere un sistema di tassazione delle attività non commerciali degli enti radiotelevisivi pubblici che esistesse alla data prevista dal citato articolo 370, il che implica che le modalità di tassazione di tali attività devono essere rimaste sostanzialmente immutate. 44 Ne consegue che un canone come quello in discussione nel procedimento principale poteva essere assoggettato all’IVA in virtù dell’articolo 370 della direttiva IVA, durante il periodo interessato dalla controversia di cui al procedimento principale, soltanto a condizione che servisse al finanziamento delle attività di tali enti (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2023, GIS, C‑249/22 , EU:C:2023:813 , punti da 46 a 49 ). 45 Tuttavia, da ciò non si può dedurre che l’articolo 370 della direttiva IVA osti alla tassazione di un canone quale quello in discussione nel procedimento principale per il solo fatto che i proventi ricavati da questo canone non sono integralmente versati agli enti radiotelevisivi pubblici. 46 Nel caso di specie, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che una modifica, successiva al 1 o gennaio 1978, della normativa nazionale che ha istituito il canone in discussione nel procedimento principale ha permesso di destinare una piccola parte dei proventi ricavati da questo canone al finanziamento di entità diverse dagli enti radiotelevisivi pubblici. In particolare, questa parte dei proventi è stata assegnata, in primo luogo, ad un ente radiotelevisivo che, pur essendo un’entità privata, adempiva funzioni quali ne adempiono i media pubblici, era assoggettato a vincoli giuridici analoghi a quelli degli enti radiotelevisivi pubblici ed era finanziato principalmente mediante gli introiti provenienti dal canone suddetto, in secondo luogo, ad un’entità il cui ruolo era di sostenere finanziariamente la produzione cinematografica e, in terzo luogo, alla scuola cinematografica per i bambini e i ragazzi, gestita da una fondazione i cui fondatori sono, segnatamente, gli enti radiotelevisivi pubblici. 47 Orbene, il fatto che una piccola percentuale di un canone come quello in discussione nel procedimento principale venga versata ad altre entità pubbliche o ad entità create dagli stessi organismi pubblici di radiodiffusione, eventualmente insieme ad altri soggetti, per finanziare attività, come la produzione cinematografica, situate a monte di un’attività di radiodiffusione e strettamente connesse a quest’ultima, non permette di ritenere che detto canone abbia cessato di servire al finanziamento dell’attività degli organismi pubblici di radiodiffusione. 48 Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle sue conclusioni, l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, non prescrive la forma giuridica che gli organismi pubblici interessati devono rivestire, e neppure si applica unicamente alle attività di radiodiffusione di tali organismi, considerato che la seconda delle disposizioni sopra citate non utilizza la nozione di «emittente radiotelevisiva», bensì quella, più ampia, di «ente». Ne consegue che tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che altri tipi di attività, come quelle elencate al punto precedente della presente sentenza, possano beneficiare della deroga prevista dalle disposizioni summenzionate, purché tali attività rientrino nella missione affidata agli enti radiotelevisivi pubblici e siano finanziate mediante un canone obbligatorio, come il canone su cui verte il procedimento principale. 49 Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 370 della direttiva IVA, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’IVA un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 370 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letti in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di apparecchiature capaci di ricevere programmi radiotelevisivi, possa continuare a tassare detta attività, indipendentemente dalla questione se tale attività rientri nella nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 1, lettera c). 2) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio versato da qualsiasi soggetto proprietario di un ricevitore radio o di un televisore, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo tale che il canone in questione viene riscosso in ragione del possesso di qualunque apparecchio capace di ricevere i programmi di radiodiffusione, ivi compresi gli smartphones e i computer. 3) L’articolo 370 della direttiva 2006/112, letto in combinato disposto con l’allegato X, parte A, punto 2), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che uno Stato membro, il quale, al 1 o gennaio 1978, assoggettava all’imposta sul valore aggiunto un’attività di radiodiffusione pubblica finanziata mediante un canone legale obbligatorio, possa continuare a tassare questa attività qualora la normativa relativa al canone suddetto sia stata modificata dopo la data di cui sopra in modo da permettere che una piccola parte dei proventi ricavati da tale canone sia destinata al finanziamento, da un lato, di emittenti radiotelevisive che, senza essere organismi pubblici, esercitano un’attività pubblica di radiodiffusione e, dall’altro, di imprese di media o cinematografiche che sono entità pubbliche o che sono state create dagli organismi pubblici di radiodiffusione e che contribuiscono all’attività di radiodiffusione, senza svolgere esse stesse un’attività siffatta. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il danese.