CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00949/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Firenze di condanna nei suoi confronti alla pena di anni uno ed € 400,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 455 c.p. Deduce l'imputata la violazione dell'art. 606 co 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 125 co. 3 c.p.p. e 455 c.p. con riguardo all'affermazione della sua penale responsabilità; la violazione dell'art. 606 co 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.in relazione all'art. 581 co.1 lett. c) e 591 co.1 lett. c) c.p.p. con riguardo alla ritenuta inammissibilità del motivo di appello concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p.in relazione agli art. 125 co 3 c.p. e 62 n. 4 c.p. con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. n relazione all'art. 125 co 3 c.p. e 62 n. 6 c.p. con riguardo alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. . 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato ed in più punti generico. 2.1. Ed invero, con il primo motivo di ricorso, la ricorrente propone censure di merito, tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794). La Corte territoriale ha fornito risposta congrua, logica ed immune da censure in merito alla responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 455 c.p. di detenzione e messa in circolazione di 5 banconote da 50 euro false . In particolare, le modalità della condotta posta in essere con le medesime caratteristiche , senza soluzione di continuità, recandosi l'imputata per ben cinque volte presso il bar della discoteca, ordinando le consumazioni e pagando sempre con una banconota da euro 50 falsa ( scambiando solo in un'occasione il suo ruolo con quello dell'amica), danno conto esaurientemente non solo dell'elemento materiale del reato, ma anche dell'elemento soggettivo dello stesso. Correttamente è stata esclusa dalla Corte territoriale l'incidenza su tale condotta delle circostanze meramente allegate dall'imputata del suo stato di euforia e della scarsa illuminazione del bar, risultando le modalità della condotta reiterata incompatibili con uno stato di "incoscienza" della stessa. 2.2. Manifestamente infondati e generici si presentano gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti. 2.2.1. Ed invero, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la rilevata genericità dei motivi di appello evidenziata in proposito dalla Corte territoriale non risulta superata in questa sede, non avendo l'imputata innanzitutto riportato il contenuto del motivo ritenuto generico, ma neppure adducendo elementi pregnanti al fine di disarticolare il ragionamento della sentenza impugnata. Sul punto giova ribadire che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639). La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, rv. 248737).Peraltro, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 2.2.2. Per quanto concerne, poi, l'attenuante del danno di di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., si osserva che non merita alcuna censura la valutazione della Corte territoriale, secondo cui il valore complessivo delle banconote false spese è di euro 250, cifra questa che senz'altro non può ritenersi in sé di speciale tenuità. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2 -n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615). 2.2.3. Neppure merita censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di non riconoscere la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ritenendo in sostanza che la somma corrisposta dall'imputata, esattamente pari all'importo delle banconote contraffatte (ossia 250 euro) non fosse in grado di riparare interamente il danno, tenuto conto delle modalità e del luogo della spendita delle banconote false. Invero, spetta al giudice di merito accertare se risarcimento vi sia stato e se esso sia stato integrale e, quindi, tale da giustificare un trattamento sanzionatorio meno rigoroso nei confronti dell'imputato e sul punto l'imputata ha sviluppato nel ricorso censure del tutto generiche che non danno conto appunto dell'integralità del risarcimento. 3.Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammend