CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della CGT-2 Lombardia n. 4778/2022 depositata il01/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con lasentenza n. 4778/23/22 depositata il 01/12/2022, in riforma delle sentenzadi primo grado, accoglieva il ricorso del contribuente [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. BS0159670 relativo alla pratica DOCFANumero registro generale 12513/2023Numero sezionale 5108/2026Numero di raccolta generale 23760/2026Data pubblicazione 22/07/2026presentata per variazione della destinazione da agricolo a deposito, conproposta della categoria C/2 magazzino, rettificata dall'Ufficio in D/7ritenendo non corretto il classamento attribuito in quanto, a dire dei giudicidi secondo grado: “..Dalla documentazione presente nel fascicolo di primogrado e nello specifico dalla relazione tecnica, corredata da foto, è di tuttaevidenza che l'immobile in questione non presenti nessuna dellecaratteristiche che possano ricondurlo alla categoria D/7 che è relativa astrutture costruite specificatamente per l'attività. Dalla relazione e dalle fotoinfatti il bene si configura quale deposito e non ha quindi nessunacaratteristica specifica per l'attività”.4. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di duemotivi, l’Ufficio.5. [OSCURATO:PERSONA], cui risulta ritualmente notificato il ricorso amezzo PEC presso il domicilio eletto, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4c.p.c., 36 del d.lgs. n. 546/92 e 118 delle disp. att. c.p.c., per motivazioneomessa o apparente assumendo che i giudici di merito avevano svolto delleconsiderazioni del tutto apodittiche trascurando di considerare che l’Ufficioaveva dimostrato ampiamente nel corso del giudizio che l’immobile per cuiè causa era un immobile a destinazione speciale proprio per lecaratteristiche tipologiche intrinseche dichiarate dalla parte (dimensioniorizzontali e verticali, consistenza di mq. 1224 e mq 992, altezza media da4,30 a 5,70).2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n.3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., nonché falsa applicazione dellanormativa catastale, in particolare del d.P.R. n. 1142/49, del r.d.l. n.652/39, convertito in l. n. 1249/39, e quadro generale delle categorie adesso allegato.Numero registro generale 12513/2023Numero sezionale 5108/2026Numero di raccolta generale 23760/2026Data pubblicazione 22/07/2026Assume che la sentenza in esame aveva fornito una rappresentazione edun’interpretazione della materia oggetto di giudizio fondata su un’errataapplicazione delle norme di riferimento ed in contrasto con la giurisprudenzadi legittimità in quanto i giudici territoriali avevano preso le mosseerroneamente dall’uso cui l’immobile è destinato per collocarlo in unacategoria ordinaria (C) senza porre alcuna attenzione alle caratteristichecostruttive ed oggettive dell’immobile, caratteristiche che lo rendono unimmobile di tipo commerciale e, quindi, tali da farlo rientrare nella categoriaspeciale (D).3. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sonoda ritenere fondati per le ragioni appresso specificate.3.1. Va premesso che l'art. 61 del d.P.R. n. 1142 del 1949, dispone che "ilclassamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unitàimmobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sulreddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classiprestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuniconfronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformiod analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in basealla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto delclassamento". A norma del successivo art. 62 poi: "La destinazioneordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avutoriguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare". QuestaCorte, in passato, ha avuto modo, in più occasioni, di chiarire che ilprovvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è unprospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttivee tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd."destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza varicondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto,ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata inNumero registro generale 12513/2023Numero sezionale 5108/2026Numero di raccolta generale 23760/2026Data pubblicazione 22/07/2026riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con ladisciplina urbanistica. (vedi Cass., 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., 10 giugno2015, n. 12025; Cass., 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 3 luglio2020, n. 13666; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 16 novembre2020, n. 25992; Cass., 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 9 novembre2021, n. 32868; Cass., 5 ottobre 2023, n. 28114; Cass., 15 novembre2024, n. 29542). Si è pure osservato che, ai fini della classificazione di unimmobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobilestesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questine faccia (vedi Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166).3.2. Nel caso in esame appare evidente l’errore in cui sono incorsi i giudicidi appello i quali, utilizzando una motivazione gravemente carente elacunosa, hanno finito per individuare la categoria in ragione dell’usocontingente del locale (come da foto e relazione tecnica in atti) e non sullabase del noto criterio di obiettività tipologico-strutturale ovvero di ‘realità’catastale.I giudici territoriali hanno, infatti, operato un mero richiamo ad una assenzadei requisiti che possano ricondurlo alla categoria D/7 - muovendoesclusivamente dal concreto utilizzo del bene - senza avere verificato lecaratteristiche tecnico-costruttive del capannone in esame oltre che laposizione in zona agricola o comunque lontana dal centro abitato, elementiche portano a considerare corretto l'accertato classamento in categoriaspeciale D/7, in quanto non suscettibile di una destinazione diversa senzaradicali trasformazioni.3.3. Legittimamente, infatti, l’Ufficio, in sede di accertamento del correttoclassamento, facendo corretta applicazione delle disposizioni normativasopra richiamate, ha rilevato come l’immobile in esame presentava lecaratteristiche oggettive e tipologiche di un immobile di categoria speciale,che lo collocano nella categoria D, indipendentemente dall’uso che –Numero registro generale 12513/2023Numero sezionale 5108/2026Numero di raccolta generale 23760/2026Data pubblicazione 22/07/20264. In conclusione, in ragione della fondatezza di entrambi i motivi diimpugnazione, il ricorso va accolto con conseguente cassazionedell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, cuiresta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversacomposizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 24giugno 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]