CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22887/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Catania, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via dei Gracchi n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n.12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6299, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 23.6.2021, e pubblicata il 2.7.2021; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO :Irap - Istanza di rimborso - Libero professionista - Autonoma organizzazione - Ripartizione onere probatorio. la Corte osserva: Fatti di causa 1. Con istanza del 29.9.2006 [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, domandava all’Amministrazione finanziaria il rimborso dell’Irap versata in relazione agli anni dal 2002 al 2006, per un importo complessivo di Euro 4.151,53. L’Agenzia delle Entrate non rispondeva alla richiesta del contribuente. 2. Formatosi il silenzio rifiuto, il contribuente lo impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, contestando di non essere debitore dell’Irap. La CTP osservava che il contribuente non aveva assicurato prova di non essere dotato di autonoma organizzazione della propria attività professionale, pertanto rigettava il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole adottata dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania. La CTR confermava che il contribuente non aveva dimostrato di non possedere un’autonoma organizzazione della propria attività professionale, e rilevava pure che l’Amministrazione finanziaria aveva comunque assicurato elementi presuntivi dell’esistenza dell’autonoma organizzazione. In conseguenza rigettava il ricorso. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR della Sicilia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il contribuente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, e 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 49, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986, “oltre ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001 e dalla Cassazione” (ric., p. 15). 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la CTR per essere incorsa nella violazione del principio di disponibilità delle prove ex art. 116 cod. proc. civ., e del principio di non contestazione exart. 115 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso, dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, e 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 49, comma 1, del Dpr n. 917 del 1986, “oltre ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001 e dalla Cassazione” (ric., p. 25), per avere il giudice dell’appello adottato una motivazione puramente apparente. 4. Mediante i suoi strumenti di impugnazione il ricorrente contesta, in relazione ai profili della violazione di legge, della nullità della sentenza (apparenza della motivazione), e pure del vizio di motivazione, la impugnata decisione della CTR per aver ritenuto che competesse a lui istante assicurare la prova che la sua attività professionale fosse svolta in assenza di un’autonoma organizzazione, e comunque per non aver esaminato la documentazione prodotta, mediante la quale l’inesistenza dell’autonoma organizzazione era stata provata. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 5. Occorre prendere le mosse dal rilevare che il presente giudizio ha ad oggetto la proposizione di un’istanza di rimborso, pertanto la prova della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla legge perché il diritto sia integrato grava sul contribuente (cfr., ad es. Cass. sez. V, 28.11.2014, n. 25311). Erra pertanto il ricorrente nell’affermare che “era onere dell’ente dimostrare la debenza delle somme producendo, unitamente alla dichiarazione dei redditi del contribuente, tutti quegli elementi che avrebbero dovuto rendere il contribuente assoggettabile all’imposta” (ric., p. 19). Tanto deve rilevarsi, a maggior ragione, in considerazione del dato pacifico che era stato lo stesso contribuente ad indicare, nelle proprie dichiarazioni dei redditi, di essere debitore dell’Irap. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ha sempre sostenuto che il ricorrente non ha dimostrato di non possedere un’autonoma organizzazione della propria attività professionale e non ricorre, pertanto, un’ipotesi di non contestazione. 5.1. I giudici del merito, esprimendo il giudizio sul fatto che ad essi compete, hanno ritenuto che il contribuente non abbia assicurato la prova di esercitare la propria attività professionale in assenza di un’autonoma organizzazione. Il contribuente propone generici rilievi, esponendo le proprie prospettazioni, ma non dimostra come avrebbe provato di non disporre di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale. Invoca di aver svolto sia attività professionale autonoma sia attività professionale in associazione, ed afferma di avere domandato il rimborso solo in relazione all’attività svolta in forma autonoma, ma non chiarisce come abbia provato la circostanza. In materia questa Corte regolatrice ha peraltro già avuto modo di statuire che “in tema di IRAP, il professionista (nella specie, commercialista) il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l'onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio, l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale”, Cass. sez. V, 15.1.2019, n. 766, e la prova indicata non è stata fornita dal contribuente. 5.2. Nella sentenza impugnata in questa sede la CTR ha ricostruito lo svolgimento del processo, richiamato i principi, anche giurisprudenziali, in materia di debenza dell’Irap, ed ha correttamente indicato che l’onere della prova dell’inesistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale gravava sul contribuente. Quindi il giudice dell’appello ha individuato anche elementi che depongono nel senso dell’esistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale del contribuente, indicando che “il ricorrente ha esposto nella dichiarazione dei redditi costi tra l’altro consistenti in compensi corrisposti a collaboratori”, circa 200.000,00 Euro nei cinque anni, secondo quanto emerge dalla tabella riportata dal ricorrente nel ricorso (ric., p. 11). Aggiunge la CTR, “Fra l’altro l’ufficio ha dimostrato che il Mondera ha svolto l’attività in forma associata con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e quindi per espressa previsione legislativa soggetto passivo dell’Irap” (sent. CTR, p. IV). La motivazione della decisione è quindi presente e chiaramente intellegibile, non ricorrendo un’ipotesi di motivazione apparente. In definitiva il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato, e deve perciò essere respinto. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 6.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte diCassazione, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore