CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 febbraio 2025
Cassazione n. 05152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Rovigo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Rovigo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale collegiale di Rovigo, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la nullità del decreto di irreperibilità pronunciato dal Pubblico Ministero in data 27 febbraio 2025 e, conseguentemente, dell’ordine di esecuzione per la carcerazionecon contestuale decreto di sospensione e del successivo provvedimento di revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione, disponendo, conseguentemente, l’immediata liberazione dell’interessato, e la rinnovazione della notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione. Il Tribunale riteneva che le ricerche effettuate ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. fossero incomplete in quanto: non venivano chiarite le modalità e i tempi con i quali erano state eseguitele ricerche presso il noto luogo di dimora; l’interessato, all’epoca, aveva una regolare attività lavorativa; una volta revocata la sospensione, era stato immediatamente rintracciato e condotto in carcere; non era stato effettuato alcun tentativo di rintraccio telefonico nonostante dal titolo in esecuzione risultasse l’utenza telefonica;non era state acquisite informazioni, ai sensi dell’art. 656 comma 8-bis cod. proc. pen., presso il difensore. 2.Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Rovigo per violazione di legge e vizio di motivazione osservando che: è pacifico che [OSCURATO:PERSONA] fosse irreperibile nel luogo di residenza e nel luogo di dimora, come riportato nel verbale di vane ricerche della [OSCURATO:PERSONA], facente prova fino a querela di falso; che il luogo di lavoro, pacificamente, non era noto né poteva esserlo non evincendosi dal sito INPS e da quello dell’Agenzia delle Entrate, circostanza attestata nel verbale di vane ricerche; che irrilevante e, comunque, non idoneo a superare quanto attestato dalla [OSCURATO:PERSONA], era la dichiarazione della convivente dell’interessato;che, comunque, gli elementi probatori addotti dalla difesa non erano idonei; che il rintraccio telefonico non era esigibile, non potendosi richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di andare a ricercare, in documenti di cui non dispone, l’utenza telefonica che, peraltro, deve essere con certezza riferibile all’interessato e nella sua disponibilità; che comunque le ricerche vanno effettuate sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e devono essere, in concreto, praticabili; che le informazioni presso il difensore ex art. 656 comma 8-bis c.p.p. non erano dovute essendo il condannato irreperibile; che la notifica era stata effettuata correttamente al difensore della fase di cognizione ex art. 656 comma 5 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Osservava che la valutazione del Tribunale era stata effettuata sulla base di una motivazione logica e che i motivi di ricorso erano inammissibili in quanto volti a confutare il giudizio di merito sulla base di una differente chiave di lettura degli elementi valorizzati dal giudice, operazione preclusa al giudice di legittimità a fronte di un apparato motivazionale della decisione immune da vizi censurabili in questa sede. 4. Con memoria depositata il 20.11.2025, la difesa confutava le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente e deduceva la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato, nel frattempo, emesso nuovo ordine di esecuzione sospeso, regolarmente notificato, ed essendo stata accolta la richiesta di continuazione, con conseguente riduzione della pena, espiabile, ora, presso il domicilio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Deve preliminarmente osservarsi che la nuova notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione ed il contestuale ordine di sospensione è stata disposta dal pubblico ministero in ottemperanza alla decisione del giudice dell'esecuzione e non per acquiescenza al suo disposto. Deve, quindi, ritenersi che egli mantenga l'interesse ad una pronuncia sulla nullità dichiarata dal giudice dell'esecuzione. 3. Nel merito, si osserva che l’art. 159 cod. proc. pen. costituisce una norma di chiusura del sistema delle notificazioni penali, la quale interviene, quale extrema ratio, qualora non sia possibile ricorrere alle modalità di notifica di cui all’art. 157 cod. proc. pen., essendo ignoti i luoghi ivi indicati (Sez. 1, n. 1534 del 13/4/1996, Rv 204389) e qualora siano stati esperiti tutti i mezzi ritenuti idonei ad assicurare che l’interessato sia reso edotto del procedimento avviato. Poiché tale modalità di notifica, potenzialmente, pregiudica il diritto di difesa dell’imputato, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 399 del 12 dicembre 1998, nel respingere l’eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 11 e 24 della Costituzione, ha evidenziato che la scelta del legislatore è incentrata sul duplice criterio del massimo impegno preventivo per assicurare la conoscenza del processo e dell’adozione degli strumenti riparatori e reintegrativi nei casi estremi in cui l’obiettivo non si sia potuto raggiungere preventivamente. La Corte ha affermato che Quanto all'informazione preventiva, posta la regola base della notifica con consegna a mani proprie del destinatario, il problema di come eseguire la notifica quando non sia possibile la consegna personale è stato risolto dall'art. 157 che individua i luoghi dove può ragionevolmente presumersi che si rinvenga un convivente dell'imputato.[...] Solo nelle ipotesi in cui gli accorgimenti predisposti non producano la conoscenza del processo alla quale tendono, la notifica deve avvenire secondo il rito della irreperibilità. Ma anche con riferimento ad esso la disciplina vigente è assai più rigorosa che in passato proprio in tema di ricerche prodromiche all'instaurazione del rito, in relazione alle quali si fa, se possibile, ancor più evidente il fatto che la scelta è stata quella di evitare con ogni mezzo che il procedimento penale abbia corso all'insaputa dell'interessato. L'imputato deve, infatti, essere ricercato, cumulativamente e non alternativamente, in una serie di luoghi nei quali è più verosimile che possano essere acquisite notizie circa la sua attuale dimora. Diversamente da quanto previsto dal vecchio codice, l'art. 159, comma 1, configura ora in termini di obbligatorietà le ricerche dell'imputato "particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora e in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa, nonché presso l'amministrazione carceraria centrale". E non è un mero accidente che, nella citata disposizione, compaia l'avverbio "particolarmente", poiché è proprio questo elemento lessicale a rendere chiaro che l'indicazione dei luoghi nei quali devono essere eseguite le ricerche non è esaustiva, e che pertanto l'eventuale decreto di irreperibilità non può essere adottato nei casi in cui emergano elementi che impongano di estendere le ricerche in luoghi diversi da quelli menzionati. Il tenore della motivazione rende manifesto che le ricerche dell’interessato finalizzate alla notifica debbano essere effettive e, per questo, sono affidate alla [OSCURATO:PERSONA], la quale dispone degli strumenti necessari ad eseguire le capillari ricerche richieste dalla norma processuale, con la conseguenza che devono essere eseguite in tutti i luoghi in cui sussista la possibilità di rintracciare il destinatario della notifica, senza lasciare nulla di intentato (Sez. 5, sent. n. 33070 del 20/4/2005, Rv 232328-01). È in applicazione del principio di effettività, d'altro canto, che questa Corte ha affermato che È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, incorrendo questa in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca. (In motivazione la Corte ha precisato che la formula dell'art. 159 cod. proc. pen., che indica i luoghi ove, prioritariamente, ma non in termini esclusivi e limitativi, devono essere eseguite le nuove ricerche del destinatario dell'atto, lasciando salva la possibilità di svolgerle altrove e diversamente, concretizza il principio della effettività della ricerca, mediante l'uso nei modi più efficaci delle notizie ed informazioni di cui dispone l'autorità, senza rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati) (Sez. 5, Sentenza n. 34993 del 09/10/2020, Rv. 279984 – 01). Pertanto, pur rispondendo al vero che l’utenza cellulare, in quanto utenza mobile, non assicura il collegamento certo alla persona, tuttavia, ove l’autorità inquirente disponga di un recapito cellulare, esigenze di effettività delle ricerche impongono comunque di effettuare un tentativo di ricerca su tale utenza, in ragione dell’immediatezza e di facilità di contatto che è in grado di consentire. 3.Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, avendo osservato che l’obbligo di procedere alle ricerche per l’[OSCURATO:PERSONA] procedente trova il proprio limite nella sola impraticabilità oggettiva delle ricerche medesime; che l’art. 656 comma 8-bis cod. proc. pen. va letto in stretta correlazione con l’art. 159 cod. proc. pen.; che tra le possibili modalità di contatto sono previste anche quelle telefoniche; che il verbale di vane ricerche manifestava una certa superficialità nell’accertamento, tenuto conto del radicamento sul territorio del ricorrente, evincibile dalla documentazione prodotta dalla difesa; che a conferma, si poneva la circostanza che, allorquando si era dovuto eseguire l’ordine di carcerazione, il ricorrente era stato rintracciato e condotto in carcere il giorno successivo e che, pertanto, il decreto di irreperibilità doveva ritenersi nullo in quanto effettuato sulla base di ricerche incomplete. 4.E, in effetti, la documentazione allegato agli atti, che può essere visionata da questa Corte in ragione del tipo di censura sollevata, evidenzia che la [OSCURATO:PERSONA] incaricata del rintraccio ai fini della notifica dell’ordine di esecuzione, redigeva verbale di vane ricerche riferendo che non erano state effettuate le ricerche nel luogo di nascita (Ucraina) in quanto non richieste e che quelle effettuate nel luogo di residenza, sito in Adria (RO), via [OSCURATO:PERSONA], 15/A, nel luogo di dimora sito in Adria, via Po n. 16, e presso gli istituti penitenziari non avevano consentito di rinvenire l’odierno ricorrente del quale non si conosceva il luogo dell’attività lavorativa, non risultando dalla banca dai dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, dalla documentazione prodotta dalla difesa costituita dalla comunicazione obbligatoria Unificato LAV dell’assunzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contratto a tempo determinato e con scadenza 13.2.2025 (precedente, quindi, il verbale di vane ricerche del gennaio 2025) e dal certificato di residenza, si evince che il ricorrente era radicato sul territorio, e che, all’epoca, espletava attività lavorativa regolarmente denunciata agli istituti previdenziali, il che induce a ritenere che le ricerche per individuare il luogo di lavoro non siano state svolte in modo corretto o esaustivo. Si ignora, peraltro, con quali modalità e in quali orari siano state eseguite le ricerche nel luogo di residenza. Il verbale di vane ricerche, infatti, non fornisce gli elementi dai quali desumere gli orari di accesso, se il tentativo sia stato unico o ripetuto, se siano state assunte informazioni dai vicini etc. Si aggiunga, infine, che non risulta effettuato alcun tentativo di contatto al recapito telefonico evincibile dalla sentenza (non noto alla P.G. secondo quanto dedotto dal ricorrente, ma noto all’[OSCURATO:PERSONA] procedente), il che conferma che le ricerche non sono state complete. 5.Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che le ricerche del ricorrente, non eseguite con il grado di effettività necessario, siano state poste in essere in violazione del disposto dell’art. 159 cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte e, quindi, che corretta sia stata la va