CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 50771/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15-12-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del 6 luglio 2020, con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 54-1161 del Codice della Navigazione, a lui contestato perché, in qualità di amministratore unico della società A.L.E. s.r.I., con sede legale in Forio, occupava in località Ruffano, presso l'arenile sito in prossimità del ristorante "[OSCURATO:PERSONA]", uno spazio demaniale marittimo in assenza della prescritta concessione demaniale, realizzando ex novo una bouvette/bar di circa 2,37 mq. e un'ulteriore pedana per l'accesso alla stessa di 6, 30 mq.; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 16 ottobre 2017. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello partenopea, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce il difetto di motivazione della sentenza impugnata rispetto alla richiesta difensiva, formulata in via subordinata, volta all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo la Corte di appello omesso di pronunciarsi sul punto, sebbene la quantifiLdzione detta pena in misura prossima al minimo edittale sia di per sé indice di una valutazione di ridotta offensività della condotta per cui si procede. Con il secondo motivo, si contesta il mancato riconoscimento del decorso del termine di prescrizione del reato, non avendo i giudici di merito considerato che l'apposizione del vincolo reale sulle opere oggetto di imputazione ha precluso a [OSCURATO:PERSONA] di protrarre la condotta asseritamente abusiva, così determinando la cessazione della permanenza, per cui il dies a quo del reato doveva essere individuato nel 16 agosto 2017, con la conseguenza che, pur tenendo conto della intervenuta sospensione della prescrizione pari a gg 64 ai sensi della normativa emergenziale , alla data del 19 ottobre 2022 era maturata la prescrizione, ossia prima della data della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato con i motivi di appello richiesta di applicazione delta causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen., non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego. Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, fondato. Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. contestato all'imputato ha natura di reato permanente (v. Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 1358 del 30/10/2014, dep. 2015, Iversa, Rv. 261956; Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, Diotallevi, Rv. 259306; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del 6/11/2003, PG in proc. Armanno, Rv. 227067, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto « della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla data dell'impossessamento o del suo accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione, o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734), ovvero da quella del sequestro, giacché anche l'apposizione del vincolo di indisponibilità che ne consegue, determinando lo spossessamento dell'autore della condotta e l'impossibilità di agire sui beni occupati abusivamente, ne impedisce la protrazione, con la conseguente cessazione della permanenza dalla data del sequestro. Nella specie, in data 16.8.2017 veniva disposto il sequestro delle opere mediante le quali tale occupazione era stata realizzata da parte dell'imputato, in tal modo impedendo all'autore della condotta di proseguirla. Ne consegue che la consumazione del reato contestato all'imputato deve ritenersi cessata alla data sequestro delle opere, e cioè il 16.8.2017, e da tale data va computato il termine massimo quinquennale di prescrizione, il quale, considerato il periodo di sospensione di sessantaquattro giorni previsto dall'art. 83, comma 4, del dl n. 18/2020, conv. con nnodif. nella I.n. 27/2020, risultava interamente decorso alla data del 19 ottobre 2022, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. 3. Ebbene, tanto osservato, va richiamato il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod.proc.pen., che impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile o un vizio di motivazione, sia data prevalenza alla prima, salvo che - circostanza che non ricorre nel caso in esame- l'operatività della causa estintiva presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito (Sez.U, n.35490 del 28/05/2009, Rv.244275; Sez. 4, n.36896_del 13/06/2014, Rv. 260299; Sez.2, n.6338 del 18/12/2014, dep.13/02/2015, Rv.262761; Sez.3, n.42703 del 07/07/2015, Rv.265194). 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,