CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 36900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di questi per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica data al fatto e il raggiungimento della prova di esso e, comunque, della colpevolezza dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, che non aggrediscono affatto la ratio decidendi della statuizione di inammissibilità dell'appello, ossia la sua tardività; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente