CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Avellino avverso la sentenza in data 05/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione alle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Avellino con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990 in relazione alla detenzione illegale di sette panetti di hashish e di circa 100 grammi di cocaina. 2. Ha proposto ricorso Dello Russo tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva. La Corte aveva formulato valutazioni generiche ed assertive, a fronte di quanto dedotto in ordine al fatto che il nuovo reato non costituiva espressione di maggiore capacità a delinquere. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. La Corte aveva con motivazione assertiva indebitamente disatteso la valorizzazione della confessione degli addebiti da parte del ricorrente, senza considerare la finalità di adeguare la pena alle circostanze concrete e per contro procedendo ad una duplice valutazione negativa dei precedenti, rilevanti anche ai fini della recidiva. 2.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di revoca delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente. La Corte aveva del tutto omesso di motivare in ordine alla richiesta formulata nell'atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha applicato la contestata recidiva, dando conto del fatto che il nuovo reato, oggetto del giudizio, costituiva espressione di maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità (secondo quanto ritenuto a tal fine necessario da Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), ciò che ha desunto dalle due precedenti condanne pronunciate per reati in materia di stupefacenti e dal fatto che il reato in esame è stato commesso mentre il ricorrente si trovava in stato di arresti domiciliari per altra violazione della stessa specie. Proprio in ragione di ciò risulta inconferente che il reato precedente fosse più grave in relazione al quantitativo di stupefacente, essendo stata debitamente valorizzata la maggior capacità a delinquere espressa dalla reiterazione di condotte analoghe, pervicacemente tenute manifestando insensibilità rispetto a vincoli connessi a violazioni precedenti. 3. Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un diverso giudizio di merito, non consentito in questa sede.La Corte ha infatti motivatamente escluso le invocate attenuanti generiche, segnalando che in senso contrario militavano i precedenti e soprattutto il fatto che il nuovo reato fosse stato commesso mentre il ricorrente si trovava agli arresti domiciliari per reato analogo, peraltro approfittando di un permesso ad allontanarsi dal luogo di restrizione per motivi di lavoro e soddisfare esigenze di vita. A fronte di ciò, è stato non arbitrariamente reputato inidoneo a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche il riconoscimento degli addebiti, che la Corte ha ritenuto privo di concreto significato, a fronte degli elementi probatori già emersi. Nel caso di specie, non può dirsi preclusa la valutazione del quadro personologico sia al fine di giustificare l'applicazione della recidiva sia a quello di escludere le attenuanti generiche, giacché risulta all'evidenza diverso lo scopo di tale valutazione, tale da suffragare il giudizio sulla concreta pericolosità e sull'immeritevolezza di un trattamento sanzionatorio attenuato (si rinvia a Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783). Deve inoltre ribadirsi il consolidato principio per cui «nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione» (Cass. Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, rv. 259899; Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, rv. 248244). 4. Del pari inammissibile risulta il terzo motivo. In questo caso è stata prospettata la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente ad oggetto la richiesta di esclusione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente. Ma deve sul punto rimarcarsi come fosse in radice inammissibile lo stesso motivo di appello, che, contrariamente a quanto richiesto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) nonché dall'art. 581 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, non era connotato da un idoneo tasso di specificità, in quanto privo di un'articolata critica, correlata alle ragioni in fatto e in diritto in forza delle quali avrebbe dovuto escludersi l'applicazione delle due pene accessorie. In particolare nel motivo di appello si faceva genericamente riferimento all'ammissione degli addebiti e alla limitata consistenza dei quantitativi, adducendosi inoltre la mancanza di spiegazione dell'applicazione delle pene accessorie, quando nella sentenza di primo grado, nel quadro di una valutazione volta a segnalare la consistenza della condotta, si era posto in luce che le pene costituivano un idoneo corollario di tipo repressivo e preventivo, onde limitare la capacità di movimento dell'imputato. E' dunque evidente che il motivo di appello non si confrontava con tale assunto e formulava doglianze aspecifiche, come tali inidonee in radice a vulnerare la valutazione del primo Giudice. Deve comunque aggiungersi che la Corte, sia pur ad altro fine, si è soffermata sugli elementi che l'imputato aveva posto a fondamento della doglianza, avendo segnalato, come già ricordato, la rilevanza della condotta sul piano personologico e l'irrilevanza della confessione. Di qui l'inammissibilità del motivo, correlata all'originaria inammissibilità del corrispondente motivo di appello. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de