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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17784/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Djibril ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella resa dal Tribunale cittadino di condanna per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di un quantitativo di eroina pari a 144 dosi singole medie, in Roma il 25/1/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi che, già intrinsecamente inammissibili, siccome intesi a contestare la valutazione delle prove e, quindi, l'affermazione di penate responsabilità, per asserita inattendibilità dei testi di PG, che costituisce giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, comunque non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],eRte [OSCURATO:PERSONA] EmanueléA(lalvo L't l - - • ( -6 191G'2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Djibril ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella resa dal Tribunale cittadino di condanna per concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di un quantitativo di eroina pari a 144 dosi singole medie, in Roma il 25/1/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi che, già intrinsecamente inammissibili, siccome intesi a contestare la valutazione delle prove e, quindi, l'affermazione di penate responsabilità, per asserita inattendibilità dei testi di PG, che costituisce giudizio di merito estraneo al sindacato di legittimità, comunque non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevilacqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],eRte [OSCURATO:PERSONA] EmanueléA(lalvo L't l - - • ( -6 191G'2
Sentenza Cassazione n. 17784/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris