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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25701/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 190-7966/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, in data 12 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo:

2.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile a cagione della manifesta infondatezza del motivo dedotto.

3.1. In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità della sua esecuzione può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione al rifiuto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato alla luce dei molteplici precedenti penali a suo carico, hanno correttamente motivato, riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen..

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 190-7966/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 13 ottobre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia, in data 12 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: 2.1. violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 62-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile a cagione della manifesta infondatezza del motivo dedotto. 3.1. In tema di valutazione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine/li, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del fatto ed alle modalità della sua esecuzione può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione al rifiuto delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, facendo riferimento alla personalità dell'imputato alla luce dei molteplici precedenti penali a suo carico, hanno correttamente motivato, riferendosi all'elemento - considerato preponderante - di cui all'art. 133, secondo comma, numero 2, cod. pen.. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 25701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris