CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03911/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 emessa dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 giugno 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, condannato: - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di acquisto di kg. 12,455 di hashish di cui all'art. 73, comma 1, 2 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo a), di detenzione di hashish e di cocaina di cui agli art. 73, comma 1, 2 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo c) e di resistenza a pubblico ufficiale di cui agli artt. 337, 61 n. cod. pen. (capo d), unificati dal vincolo della continuazione e ritenute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di otto anni, venti giorni di reclusione ed euro 22.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; - [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di detenzione di hashish e di cocaina di cui agli art. 73, comma 1, 2 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo c), unificati dal vincolo della continuazione e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di sei anni, otto mesi di reclusione ed euro 21.333,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di illecita detenzione di gr. 54,20 di cocaina di cui all'art. 73, comma 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (capo b), tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; - [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di illecita detenzione di gr. 54,20 di cocaina di cui all'art. 73, comma 1 e 1 -bis, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in concorso con larmouni [OSCURATO:PERSONA] (capo b), tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. 2. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati: - ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ferme restando le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva e con l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla detenzione della cocaina; - ha ridotto la pena al Salim a sei anni e venti giorni di reclusione ed euro 12.200 di multa e all'Atif, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, a quattro anni di reclusione ed euro 14.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 3. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 3.1. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi e, segnatamente: - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., avendo la Corte di appello di Genova determinato l'aumento di pena per la continuazione esorbitando il limite massimo previsto dalla legge; - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., la manifesta illogicità dell'applicazione della continuazione, dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 avrebbe dovuto logicamente operare sull'intera condotta ascritta all'imputato e non solo con riferimento al reato ritenuto in concreto più grave. 3.2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., la manifesta illogicità dell'applicazione della continuazione, dell'art. 133 cod. pen. e dell'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la Corte di appello avrebbe applicato un aumento di pena eccessivo a titolo di continuazione interna. 3.3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce: - l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto al medesimo ascritto; - l'illogicità della motivazione in ragione del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990; - l'illogicità della motivazione per effetto del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 cod. pen., in ragione del ruolo marginale assunto dall'imputato, e 62 -bis cod. pen., in ragione della non particolare gravità del fatto e della incensuratezza dell'imputato. 3.4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen., in quanto la Corte di appello, nel negare le attenuanti generiche, illogicamente non avrebbe considerato la personalità attuale dell'imputato, in condizioni di disagio sociale e clandestino sul territorio nazionale. 3.5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello, nel motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, illogicamente non avrebbe considerato le condizioni di disagio sociale dell'imputato, clandestino sul territorio nazionale. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 3 novembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Con memoria depositata in data 22 novembre 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha difesa ha ribadito le proprie censure, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano; gli altri ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi negli stessi dedotti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, primo comma, cod. pen. Rileva il ricorrente che la Corte di appello ha individuato la pena base per il reato più grave (capo c) in tre anni di reclusione ed euro 15.000 di multa e ha operato aumenti di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa per ciascuno dei reati satellite di cui al capo c), di ulteriori due anni ed euro 1.000 per il reato di cui al capo a) e di un mese di reclusione ed euro 300,00 per il capo d) dell'imputazione. La pena finale, determinata in nove anni, un mese ed euro 18.300 di multa, sulla quale sarebbe stata di seguito applicata la diminuente per il rito abbreviato, dunque, avrebbe superato il limite massimo («fino al triplo») posto dall'art. 81 cod. pen., sia pure per un mese di reclusione. 2.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto. La Corte di appello, infatti, nel determinare la pena per il Salim, in applicazione del regime della continuazione, ha superato il limite massimo consentito dall'art. 81 cod. pen. e, pertanto, l'eccedenza della pena irrogata rispetto al limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave deve essere eliminata, in quanto illegale.Del resto, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, qualora l'aumento per la continuazione operato dal giudice di merito superi il limite massimo del triplo della pena inflitta per la violazione ritenuta più grave, la Corte di cassazione, nell'annullare la sentenza senza rinvio, ridetermina direttamente la sanzione fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato base (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076 - 01; Sez. 3, n. 46370 del 2/07/2019, Bentamer, Rv. 277298; Sez. F, n. 41659 del 05/09/2013, Teti, Rv. 257324 -01). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, e 133 cod. pen., e dell'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 e la manifesta illogicità dell'applicazione della continuazione operata dalla sentenza impugnata in relazione alle predette disposizioni. Il ricorrente deduce che la Corte di appello di Genova avrebbe errato nell'applicare la disciplina della continuazione, determinando aumenti di pena illogici ed incompatibili con la ratio propria dell'istituto, ispirata al principio del favor rei. La Corte di appello di Genova, infatti, una volta concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, avrebbe dovuto logicamente operare riduzioni sull'intera azione criminosa ascritta all'imputato e non solo con riferimento al reato ritenuto in concreto più grave. Rileva il ricorrente che, invece, la sentenza impugnata aveva operato la riduzione di pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 sul solo reato più grave, mantenendo i medesimi aumenti di pena operati dal giudice di primo grado per i reati satellite. In tal modo, tuttavia, la Corte di appello avrebbe limitato l'effetto giuridico conseguente al riconoscimento dell'attenuante, che, invece, avrebbe dovuto condurre alla riduzione della metà l'intera pena inflitta in primo grado. 2.3. Il motivo è infondato. La violazione di legge denunciata dal ricorrente non sussiste, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peíus, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/05/2013, Papola, Rv. 255660 - 01; Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805 - 01; Sez.4, n. 29599 del 07/10/2020, Esposito, Rv. 279712 - 01).Inoltre, il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicanda integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, riconosca l'esistenza di una circostanza attenuante in precedenza negata ed influente sia sulla pena base che su altri elementi rilevanti per il calcolo, deve necessariamente ridurre la pena complessivamente inflitta con riferimento al reato base e ai reati satelliti, salvo che per questi ultimi venga confermato, con adeguata motivazione, l'aumento in precedenza disposto e fermo restando che il risultato finale dell'operazione si concluda con l'irrogazione di una pena complessiva corrispondentemente diminuita rispetto a quella in precedenza irrogata (Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262021 - 01). Queste condizioni risultano rispettate nel caso di specie, in quanto la Corte di appello di Genova, per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73, settimo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ha ridotto la pena complessivamente inflitta nei confronti dell'imputato rispetto a quella determinata in primo grado e ha confermato gli aumenti di pena per i reati satelliti, rilevando «la non rilevantissima utilità delle informazioni...fornite». Nella valutazione non manifestamente illogica della Corte di appello di Genova, pertanto, il contributo dichiarativo del Salim, pur idoneo ad integrare la predetta attenuante, ha determinato una riduzione del trattamento sanzionatorio nella misura minima consentita dalla legge in ragione della non elevata utilità processuale assunta dallo stesso. Non può, del resto, obliterarsi che proprio il medesimo contributo dichiarativo dell'imputato era stato posto a fondamento della concessione delle attenuanti generiche all'esito del giudizio di primo grado e che le stesse sono state confermate anche in grado di appello sulla base della medesima motivazione. 2.4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione, rideterminando la pena detentiva in complessivi anni sei di reclusione e rigettando nel resto il ricorso. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, ha dedotto l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Rileva il ricorrente che la Corte di appello di Genova, una volta individuata la pena base in quattro anni di reclusione ed euro 9.000 di multa ed aver operato la riduzione per le attenuanti generiche, avrebbe applicato un aumento di pena eccessivo a titolo di continuazione interna, determinato in due anni, un mese di reclusione ed euro 3.000 di multa.Questo aumento di pena sarebbe stato motivato in ragione dell'entità della sostanza stupefacente rinvenuta in data 5 febbraio 2019 (6.978 kg. di hashish) ma la Corte di appello illogicamente avrebbe considerato solo il quantitativo lordo della sostanza, senza verificarne lo scarsissimo principio attivo. L'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e l'attuazione del favor rei avrebbe, invece, dovuto imporre un aumento per la continuazione proporzionato al fatto storico concreto e all'offensività della condotta, che nel caso di specie dovrebbe essere parametrata esclusivamente sul principio attivo ricavato dalla sostanza stupefacente. 3.1. Il motivo è inammissibile. Il motivo di ricorso si rivela, infatti, aspecifico in quanto non indica il principio attivo asseritamente scarsissimo della sostanza stupefacente e che, secondo la prospettazione di difensore, sarebbe idoneo a rendere subvalente il quantitativo, tutt'altro che esiguo, della sostanza stupefacente detenuta (6.978 kg. di hashish). 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo ha dedotto l'illogicità della motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto al medesimo ascritto. Si duole il ricorrente che, a seguito di controllo eseguito dalla polizia in data 20.1.2019, il Fennoni e lo Jarmouni erano stati trovati a bordo di una Panda e, in particolare, il Fennoni in possesso solo di 130 euro e lo Jarmouni di due cellulari, due sinn card e 330 euro. L'attività di indagine avrebbe dimostrato che ad intrattenere i contatti con i fornitori ed i clienti fosse stato il Jarnnouni e, inoltre, dalle intercettazioni ambientali, sarebbe emerso che era stato il Jarmouni a istruire il Fennoni perché fosse quest'ultimo ad assumersi la responsabilità per la sostanza stupefacente rinvenuta. Ad avviso del ricorrente, queste risultanze avrebbero, dunque, dimostrato, ad onta delle dichiarazioni originariamente rese dall'imputato, che il Fennoni non era un sodale del Jarmouni, quanto, piuttosto, uno sottoposto con mansioni di minima rilevanza e, dunque, «sacrificabile». 4.1. Il motivo si rivela inammissibile, in quanto è volto a confutare in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U., n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato l'illogicità della sentenza per mancato riconoscimento dell'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto le semplici comunicazioni tra i due coimputati non potrebbero costituire elemento idoneo a fondare il mancato riconoscimento della fattispecie attenuta. Nell'abitazione del Fennoni, peraltro, non sarebbero stati rinvenuti strumenti utili per l'attività di spaccio e, pertanto, non sussisterebbero elementi ostativi al riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, quinto comma, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.3. Il motivo è inammissibile. Anche questa censura è, infatti, volta a sollecitare una diversa valutazione di merito. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) La Corte di appello di Genova, condividendo le statuizioni del giudice di primo grado sul punto, ha, peraltro, non illogicamente escluso la fattispecie attenuata in ragione dell'entità non tenue della cocaina rinvenuta nella disponibilità degli imputati (gr. 54,20). Le Sezioni unite di questa Corte, del resto, hanno sancito che l'accertamento della lieve entità del fatto, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione e, dunque, all'oggetto materiale del reato (quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente) che all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno, peraltro, rilevato che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». In questa occasione la Corte ha, inoltre, rilevato che rimangono pertanto attuali i principi affermati in precedenti arresti del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 35737 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) e secondo cui, per l'appunto, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». 4.4. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe riconosciuto la circostanza attenuante di cui agli artt. 114 cod. pen., in ragione del ruolo marginale assunto dall'imputato, e le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., in ragione della non particolare gravità del fatto e della incensuratezza dell'imputato. 4.5. Anche questo motivo si rivela inammissibile. Tale censura, infatti, risolvendosi nella mera riproposizione della medesima doglianza formulata in appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano poi formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria, incorre nel vizio di aspecificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ed, in entrambi i casi, conduce, ai sensi dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157). La Corte di appello di Genova ha, peraltro, tutt'altro che illogicamente escluso la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sulla base della piena corresponsabilità dell'imputato nella condotta criminosa, per come emersa dalle intercettazioni telefoniche in atti, e ha rilevato che l'incensuratezza dell'imputato non può fondare ex se la concessione delle circostanze attenuanti generiche, come peraltro sancito dallo stesso art. 62-bis, terzo comma, cod. pen.5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non avrebbe valutato la personalità attuale dell'imputato, in condizioni di disagio sociale, essendo clandestino sul territorio nazionale e, dunque, come tale, maggiormente attratto, per procacciarsi minimi mezzi di sussistenza, da circuiti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. 5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico e volta a contestare il merito della decisione impugnata. La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato, inoltre, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto. La Corte di appello di Genova ha, infatti, legittimamente escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ravvisando elementi atti a fondarne la concessione. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello non avrebbe valutato la personalità attuale dell'imputato, in condizioni di disagio sociale, essendo clandestino sul territorio nazionale e, dunque, come tale, maggiormente attratto da circuiti criminali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti al fine di procacciarsi minimi mezzi di sussistenza. 6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a contestare in via di fatto il merito della decisione impugnata e non già a censurarne la manifesta illogicità o la contrarietà alla legge.La Corte di appello ha, peraltro, escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della «intensità del dolo (emergente dal numero egli episodi criminosi commessi, che risulta dalle intercettazioni in atti) e l'assenza di motivi rinvenuti agli atti per concederle» e tale motivazione è conforme al paradigma di legge per le ragioni sopra esposte. 7. Alla stregua dei rilevi che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione irrogato, rideterminando la pena detentiva in complessivi anni sei di reclusione, rigettando nel resto il ricorso. Devono, invece, essere dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'aumento per la continuazione, rideterminando la pena in complessivi anni sei di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara i