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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15732/2026

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a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza n. 1036/2025 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 9/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria aveva accolto l’appello del Comune di ReggioCalabria avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primogrado di [OSCURATO:PERSONA] n. 1080/2023 cui era stato accolto il ricorsoproposto dalla società contribuente avverso avviso di pagamento Tari2019.Il Comune resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 13/5/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguitodi conciliazione della controversia con il Comune.1.2.

A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Entelocale.1.3.

Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazioneintegrale delle spese di lite.1.4.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonNumero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giustaprocura speciale in atti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale in atti-controricorrente–Numero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026avverso la sentenza n. 1036/2025 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 9/4/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazionedella sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria aveva accolto l’appello del Comune di ReggioCalabria avverso la pronuncia della Corte di giustizia tributaria di primogrado di [OSCURATO:PERSONA] n. 1080/2023 cui era stato accolto il ricorsoproposto dalla società contribuente avverso avviso di pagamento Tari2019.Il Comune resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata indata 13/5/2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguitodi conciliazione della controversia con il Comune.1.2. A tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Entelocale.1.3. Va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazioneintegrale delle spese di lite.1.4. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento delcontributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia alricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012,che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versareun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misurasi applica ai soli casi -tipici- del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonNumero registro generale 15044/2025Numero sezionale 4208/2026Numero di raccolta generale 15732/2026Data pubblicazione 22/05/2026suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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