CassazionedecretoSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 35700/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il settembre 2024, che, per quanto in questa sede rileva, ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Milano il 7 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Milano dal 28 gennaio 2014 al 28 novembre 2016. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei fatti commessi dal 28 gennaio 2014 al 14 ottobre 2016, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che la prescrizione massima del reato contestato si computa in 10 anni ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del d. lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011; a ciò deve poi aggiungersi che, come chiarito da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 10558 del 06/02/2013, Rv. 254759), il termine di prescrizione del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti inizia a decorrere, per l'unità del reato previsto dall'art. 8, comma secondo, del d. 1gs. n. 74 del 2000, non dalla data di commissione di ciascun episodio, ma dall'ultimo di essi, anche nel caso di rilascio di una pluralità di fatture nel medesimo periodo di imposta. Dunque, quanto all'annualità 2014, risalendo l'ultima fattura all'8 ottobre, il termine decennale matura 1'8 ottobre 2024, termine cui vanno aggiunti 120 giorni di sospensione, con la conseguenza che, per l'annualità più risalente, la prescrizione è maturata il 5 febbraio 2025, ossia dopo la data di emissione della sentenza impugnata. Né rileva la circostanza che la prescrizione sia intervenuta in epoca successiva alla emissione della sentenza impugnata, essendo la declaratoria di estinzione del reato comunque impedita dal rilievo della manifesta infondatezza della doglianza sollevata, non consentendo l'inammissibilità originaria dei ricorsi per cassazione la valida instaurazione dell'ulteriore fase di impugnazione (cfr. in termini, ex multis, Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015, dep. 2016, Rv. 266172). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025