CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Bologna il 12 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna il 16 dicembre 2021, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, commi 1, 1-bis e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere coltivato e detenuto illecitamente, a fine di cessione, sostanza stupefacente del tipo marijuana, fatto commesso il 24 novembre 2020, in conseguenza condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche stimate equivalenti alla riconosciuta recidiva qualificata, applicata la diminuente per il rito, alla pena stimata di giustizia. 2.11 ricorrente deduce, con un unico profilo di censura, violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. 3.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con idonee argomentazioni giuridiche, nella sentenza impugnata (cfr. pp. 4-5). In particolare, la Corte di appello ha spiegato, in maniera sufficiente, logica e congrua, che il fatto così come contestato ed accertato appare di notevole significatività in rapporto sia alla natura che al numero dei precedenti in giudicato gravanti sul prevenuto (tra i quali guida in stato di ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale, porto d'armi e coltivazione illecita di stupefacenti) sotto il profilo della spiccata capacità a delinquere dell'imputato e della sua propensione per la commissione di reati anche, e non solo, della stessa specie. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'i inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma