CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20877/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a FROSINONE il 06/10/1983 avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Mati.hiì della dedsione Visti gli a1 e a sentenza impudnata; esaminato ricorso .:i.i.:»ocistio a mezzo del difensore da tviontini Fausto, ritenuto responsabiie neiie confermi sentenze di merito dei reato di cui ail'art. 73, comma 5 q.P.R. 309/90, fatto commesso ii 27/10/2017. Rilevato che la difesa ha proposto un motivo unico di doglianza, lamentando erronea applicazione nuiims isosi:aniziall e processuali, avendo la Corte di merito omesso di rilevare mm. venuta estinzione del reato per prescrizione. Lei:t:a 13 mernoria dc de;-_ositata tempestivamente in atti, nella quale la :difesa insiste nei richiedere Vaccoglimento del ricorso. Considerato che la dogilanza è manifestamente infondata. Il reato, infatti, è stato commesso in data 27/10/2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 1C17, ft 103 (c.d. legge Orlando), applicabile ai fatti cornmes:si a decorrere dol 3 agosto 2017 e fino ai 31 dicembre 2019. Assume decisivo che ¦e 5-.EZiOni Unite di questa Corte, con sentenza del 5 giugno 2025 (Sez. U, n. 20989 dei 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175), at.',Piano stabilito come la sospensione de! corso della prescrizione prevista dall'a -t. 159, con-imi 2, 3 e 4, cod. peri., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017„ contin: ad iesidere appl:cabi!e, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett, a), niell2i iPuge 1'34 dei 97 novembre 2021, ai reati commessi tra H 3 agosto 2017 e i: 31 ciiceimbre 2019. Tale :egge, coincie è riC)t.C), aVe -va ;riOdif:CatO ;a previgente norma di cui all'art. 159, comma 2, cod. proc per, nonché introdotto la sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine prevsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per deposito della sentenza di cc:ridanne di prin-io grado, sino alla pronuncia dei dispositivo della sentenza che definisce 5 grado successivo per un tempo, comunque, non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. ree. deposito della i-notivazionie della sentenza di condanna di secondo grado, sino aiia pronuncia dC dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. Ne consegue, dunque, che, alla data di emissione della impugnata sentenza di appello (23/912025), non, ':icisse ancora decorso i! termine di prescrizione, come sostenuto dalla difesa. Invero, ai termine massirno ore.scrizione - pari ad anni sette e mesi sei - andrà pure aggiunto nei computo, Fra primo e secondo grado, il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla c.d. legge Orlando, da calcolarsi dal termine per il deposito della sentenza di primo grado, pari a giorni sessanta. Ritenuto., r.ierl:anto, che ricienso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai --_iagai-nerito delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa tiene ammende. P.. Q. M P.Q.MMFunzionar Marz4a iniis