CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01066/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del 23 novembre 2017 del Tribunale di Fermo che aveva assolto, per carenza dell'elemento soggettivo, [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa dal padre [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della Di & C. Service dichiarata fallita il 21 marzo 2014, mediante distrazione di beni ed attrezzature che venivano concessi un uso, senza che fosse previsto in favore della società poi fallita alcun corrispettivo, alla D [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta simultaneamente violazione di legge e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Sostiene il ricorrente che è stata commessa alcuna condotta distrattiva, atteso che non vi è stata lesione dell'interesse patrimoniale della massa dei creditori, perché la società fallita non aveva alienato alla società da lui amministrata alcun bene ed egli aveva reso nota al curatore fallimentare la disponibilità in capo alla società D [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di beni di proprietà della fallita. Non vi era stato, quindi, alcun depauperamento del patrimonio della fallita. 2.2. Inoltre, quanto all'elemento soggettivo del reato, doveva ritenersi necessario il dolo specifico, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, per la quale era sufficiente il dolo generico. In ogni caso, anche ritenendo sufficiente il dolo generico, la motivazione sul punto fornita dalla Corte di appello era carente, tenuto conto della condotta tenuta dall'imputato, che aveva di sua iniziativa contattato il curatore per informarlo della disponibilità in capo alla società da lui amministrata di beni di proprietà della fallita. Era necessaria la presenza di indici di fraudolenza per dar corpo ad una prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio della fallita e quindi era necessario dimostrare la sussistenza in capo all'imputato della consapevolezza e volontà della condotta pericolosa. 3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza di appello è stata pronunciata il 28 novembre 2019 e nel dispositivo viene indicato, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione; il termine per il deposito della sentenza motivata scadeva quindi il 26 febbraio 2020. La sentenza è stata depositata il 6 febbraio 2020 e quindi tempestivamente. Dal 26 febbraio 2020 iniziava a decorrere il termine di 45 giorni per la proposizione del ricorso. Considerato che il termine è rimasto sospeso dal 8 marzo al 11 maggio 2020 per complessivo 64 giorni, ai sensi dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 e dell'art. 36, comma 1, decreto-legge n. 23 del 2020, il termine per l'impugnazione era destinato a scadere il 15 giugno 2020, considerato che il 14 giugno 2020 coincideva con una domenica. [OSCURATO:PERSONA] ha invece proposto ricorso solo in data 16 luglio 2021 e quindi tardivamente.Deve rilevarsi pure che in data 1 giugno 2021 è stato notificato all'imputato l'estratto contumaciale della sentenza, ma in realtà tale adempimento non era dovuto atteso che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha abolito l'istituto della contumacia e del resto nella intestazione della sentenza stessa l'imputato viene indicato come assente. Tale circostanza, tuttavia, non rileva ai fini della tardività. Già prima che venisse emessa la legge appena citata questa Corte di cassazione aveva affermato che il termine per impugnare, nel caso di erronea dichiarazione di contumacia, decorre dalla scadenza del termine prescritto per il deposito della sentenza, ex art. 585, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'estratto della sentenza effettuato per errore, considerato che nessun imputato è privo di difesa tecnica e che al suo difensore compete anche il compito di individuare l'error iudicis, assumendo le opportune iniziative (Sez. 5, n. 19279 del 27/03/2015, S. Rv. 264849) e tale principio risulta applicabile al caso di specie, nel quale, peraltro, l'errore non è neppure imputabile al giudice che correttamente aveva indicato l'imputato come assente e non come contumace. Deve pure segnalarsi che le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato neppure deve essere notificata per estratto all'imputato assente in quanto, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen e 134 disp. att., già tacitamente abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, ne aveva determinato la sostituzione con la previsione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo in absentia, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67. (Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, dep. 2020, Sinito, Rv. 277470). 4. Il ricorso è comunque inammissibile perché manifestamente infondato. 4.1. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto, in quanto l'atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437). Non è tuttavia necessario che l'atto abbia effettivamente determinato un danno per la massa dei creditori. Inoltre, questa Corte di cassazione ha affermato che la condotta sanzionata dal reato di bancarotta non è quella di avere cagionato lo stato di insolvenza o di avere provocato il fallimento della società, bensì quella di avere depauperato l'impresa, consistente nella destinazione delle risorse ad impieghi estranei alla dinamica imprenditoriale, con la conseguenza che non è necessario che la rappresentazione e la volontà dell'agente investano il fallimento o il dissesto aziendale, essendo sufficiente che si riferiscano alla sua diminuzione patrimoniale (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, dep. 2014, Ferro, Rv. 260378). Non vi è dubbio che l'avere la società fallita concesso in comodato ad altra società i suoi beni e le sue attrezzature integri un atto di depauperamento, soprattutto ove si consideri che, come evidenziato dalla Corte di appello, la nuova società svolgeva la medesima attività di impresa della società poi fallita negli stessi locali e con gli stessi dipendenti della fallita, oltre che con i beni a questa appartenenti. In sostanza, per effetto del comodato la società poi fallita non era stata più in grado di esercitare l'attività imprenditoriale. 4.2. Relativamente all'elemento soggettivo, come affermato dalla Corte di appello, per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico e la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla consapevolezza in capo all'odierno ricorrente della natura di atto di depauperamento che il comodato aveva e della sua volontà di darvi corso. Il ricorrente neppure si confronta con le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del