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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 1958

Cassazione n. 29174/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Roreto di Cherasco il 15 gennaio 2021, con la recidiva reiterata e specifica; considerato che, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., atteso che tutti i beni risultavano dotati di un doppio sistema di protezione, ossia la placca antitaccheggio e la videosorveglianza continua da parte di un operatore; che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 56

I. n.689/1981 per omessa applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; considerato che il primo motivo si pone in contrasto con consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di dispositivi di videosorveglianza (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01), né dalla presenza di dispositivi di antitaccheggio (Sez. 5, n.17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01); considerato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha espressamente valutato, escludendola, la possibilità della pena sostitutiva e che con l'ampia motivazione fornita a pag.4 della sentenza il ricorso omette di confrontarsi; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia di condanna emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Asti per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Roreto di Cherasco il 15 gennaio 2021, con la recidiva reiterata e specifica; considerato che, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen., atteso che tutti i beni risultavano dotati di un doppio sistema di protezione, ossia la placca antitaccheggio e la videosorveglianza continua da parte di un operatore; che, con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 56 I. n.689/1981 per omessa applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; considerato che il primo motivo si pone in contrasto con consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede non è esclusa dalla mera presenza di dispositivi di videosorveglianza (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01), né dalla presenza di dispositivi di antitaccheggio (Sez. 5, n.17 del 21/11/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278383 - 01); considerato che, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha espressamente valutato, escludendola, la possibilità della pena sostitutiva e che con l'ampia motivazione fornita a pag.4 della sentenza il ricorso omette di confrontarsi; considerato che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve prospettare le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono l'impugnazione; contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, infatti, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente; considerato che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re este