CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 15913/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna emessa nei confronti del suddetto imputato per il delitto di tentato furto, con la recidiva reiterata specifica; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di titolarità a proporre querela iii capo al direttore del punto vendita, è inammissibile per manifesta infondatezza, secondo quanto già rilevato dai giudici di merito, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte seguita alla condivisa puntualizzazione delle Sezioni Unite, a mente della quale il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così dqciso il 08/03/2023 Il con iglier Ie5ts0re Ti_ presi nte Gius e D Marzo E rico itt St nislao Scarlini D E POS T [OSCURATO:PERSONA] \ CI i R