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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 12624/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18829/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.

DI SASSARIn. 546/2018 depositata i l 11 /1 2 /2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 51/2005 condannò gli odierni ricorrenti a pagare al Consorzio dei proprietari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme dovute (la Diez € 8.863,26 per gli anni 1995-2002 ed il Cualbu € 703,97 per gli anni 1990-2002), con interessi, a titolo di oneri consortili, in relazione ai servizi comuni dai medesimi fruiti, quali proprietari degli immobili ricompresi nel consorzio.

La Corte d’appello di Cagliari confermò la decisione impugnata con sentenza del 30 maggio 2012, n. 165.

Questa decisione è stata impugnata per cassazione, e la S.C., con la sentenza del 29 aprile 2015, n. 11035, ha cassato per vizio di motivazione, disponendo una nuova valutazione degli elementi in atti.

Giudicando su rinvio, la Corte d’appello di Cagliari con la sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 546, ora impugnata, ha quindi respinto l’appello principale dei consorziati ed accolto, in punto di interessi moratori, l’appello incidentale, proposto dal Consorzio.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)la questione dell’identità soggettiva tra l’originario Consorzio e quello che nel presente giudizio ha agito per il pagamento dei contributi consortili è coperta da giudicato, in virtù delle pronunce che hanno accertato laidentità stessa, nel giudizio concluso con la sentenza della Corte di cassazione del 13 aprile 2017, n. 9568; b) sussiste la prova della valida manifestazione di volontà dei consorziati di adesione all’ente, sulla base di plurimi elementi probatori – qual i documenti, ammissioni delle parti e prove testimoniali assunte, nonché della sentenza Cass. n. 9568/2017 che, quanto alla Diez, ha riconosciuto come, ancora in epoca successiva a quella per cui è causa, essa vi aderiva – che hanno permesso di ritenere raggiunta la prova piena dell’assunto relativo alla loro partecipazione al Consorzio ed alla integrale fruizione di tutti i servizi per tutti gli anni; c) sussiste, del pari, la prova piena dell’entità dei contributi dovuti, in quanto risultante dalle deliberazioni assembleari, divenute definitive; d) è fondato l’appello incidentale del Consorzio, in quanto il primo giudice aveva omesso la condanna agli interessi moratori richiesti.

Avverso la sentenza propongono ricorso i soccombenti, per due motivi.

Resiste con controricorso l’intimato, che deposita anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi: 1)violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 24, 27 e 30 c.c., 1325, n. 1, 1418, secondo comma, 2604 c.c. – e nuovamente, nel corpo dello stesso motivo, ripetendo tale enumerazione ed aggiungendo la «omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione» – affermando che si tratta di un originario «Consorzio volontario, autonomo e separato dall’attuale resistente.

Diversa è la situazione giuridica di quest’ultimo riconducibile ad una separata associazione non riconosciuta…» e che, inoltre, «Erroneo è anche l’aver considerato inefficace il recesso degli attuali ricorrenti» per essere quelle oggetto di causa obbligazioni propter rem , in quanto la corte d’appello « evita accuratamente di conteggiare le poste di asserito credito… La consistenza delle opere di urbanizzazione la si ricava dal contratto Comune-lottizzanti.

Ivi sono descritte le opere stesse consistenti in strade, verde pubblico, acquedotto, fognatura, parcheggi e quant’altro occupa ogni quartiere cittadino degno di tale nome», mentre la corte d’appello «supera, senza nominarli, l’obbligo posto al giudice di rinvio di dare una puntuale risposta alle carenze di motivazione»; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 24, “247” (testuale), comma 1, e 30 c.c., in quanto la sentenza impugnata ha equiparato la fornitura di acqua ad un servizio del Consorzio, quandoinvece questo lo ha semplicemente fornito senza vintoli, come dichiarato da una testimone.

2. –I due motivi si palesano inammissibili, sotto plurimi profili.

3. – La prima ragione di inammissibilità, che li accomuna, discende dalla formulazione irrispettosa del dettato normativo, di cui agli artt. 360 c.p.c. e 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

Ed invero, i due motivi, dopo l’enunciazione generica di norme di legge pretesamente violate o male applicate, o di un vizio di motivazione, trascurano del tutto di farvi seguire l’illustrazione dei vizi denunciati: alla mera enumerazione degli articoli segue un generico argomentare, in cui i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente rimotivato, come chiesto dalla Corte suprema nel giudizio rescindente.

Tale modo di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità.

Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.: esso è ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta.

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019); il vizio va dedotto mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015;Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010).

Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, accanto alle norme asseritamente violate, il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass.n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); inoltre, vanno indicati gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).

Dunque, è inammissibile il ricorso, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, allorché il ricorrente si limiti al richiamo delle norme asseritamente violate (Cass. n. 26561/2017, finanche ove accompagnate dalla sintetica rassegna di precedenti giurisprudenziali).

Onde il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360-bis, essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione: «a tal fine, va chiarito che non si tratta di pretendere dal ricorrente una illustrazione fine a se stessa della giurisprudenza di legittimità, che – ovviamente – è ben nota alla Corte; si tratta invece di prendere atto della necessità che il ricorrente, nella formulazione del motivo e ai fini della specificità dello stesso, provveda a raffrontare la decisione impugnata con tale giurisprudenza, al fine di dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda, e – qualora tale contrasto non vi sia – o ffra alla Corte argomenti che puntino a sollecitare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale esistente» (Cass. n. 5001/2018).

Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma- contenuto del ricorso per cassazione e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 o 380-bisss. c.p.c.

4. – La seconda ragione di inammissibilità consiste nell’aspecificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6 c.p.c.

Il ricorso è inammissibile, invero, anche perché privo della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché perché privo della specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del contenuto di rilievo degli atti processuali e dei documenti sui quali il motivo si fonda ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., posto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei princip i contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 – esige che il ricorrente indichi in modo sufficientemente preciso il contenuto degli atti che richiama all’interno delle censure e provveda a segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, così «localizzandoli» (Cass., sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950).

5. – La terza ragione di inammissibilità consiste – laddove sia dato di intravvedere una critica alla ritenuta identità soggettiva del Consorzio controricorrente con quello originario –nel non cogliere e non censurare il motivo la ratio decidendi sul punto esposta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto al riguardo ormai formato il giudicato.

6. –La quarta ragione di inammissibilità consiste nell’intento di sottoporre alla S.C. nuovamente un giudizio sul fatto, in quanto il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di mancanza di motivazione, palesemente mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), mentre costituisce principio consolidato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata,gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020; n. 3104/2021).

7. – Ulteriore ragione di inammissibilità consiste nel richiamo ad una disposizione di legge non più in vigore sin dal 2012, in quanto lamenta una “insufficiente motivazione”, laddove si tratta di formulazione non più vigente in virtù dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134.

8. –Le spese seguono la soccombenza.

Occorre pronunciare condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata, in quanto la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente, ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 22208/2021; n. 7427/2012).

La condanna per lite temeraria deve, dunque, seguire, a fronte di motivi inammissibili (Cass. n. 22208/2021), o indeterminati in violazione dell’art. 366 (Cass. n. 15333/2020) od anche di motivi manifestamente infondati (Cass. n. 18512/2020; n. 29462/2028).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio controricorrente, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura di € 4.000,00.

Dichiara che, ai sensi d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18829/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. DI SASSARIn. 546/2018 depositata i l 11 /1 2 /2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 51/2005 condannò gli odierni ricorrenti a pagare al Consorzio dei proprietari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le somme dovute (la Diez € 8.863,26 per gli anni 1995-2002 ed il Cualbu € 703,97 per gli anni 1990-2002), con interessi, a titolo di oneri consortili, in relazione ai servizi comuni dai medesimi fruiti, quali proprietari degli immobili ricompresi nel consorzio. La Corte d’appello di Cagliari confermò la decisione impugnata con sentenza del 30 maggio 2012, n. 165. Questa decisione è stata impugnata per cassazione, e la S.C., con la sentenza del 29 aprile 2015, n. 11035, ha cassato per vizio di motivazione, disponendo una nuova valutazione degli elementi in atti. Giudicando su rinvio, la Corte d’appello di Cagliari con la sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 546, ora impugnata, ha quindi respinto l’appello principale dei consorziati ed accolto, in punto di interessi moratori, l’appello incidentale, proposto dal Consorzio. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a)la questione dell’identità soggettiva tra l’originario Consorzio e quello che nel presente giudizio ha agito per il pagamento dei contributi consortili è coperta da giudicato, in virtù delle pronunce che hanno accertato laidentità stessa, nel giudizio concluso con la sentenza della Corte di cassazione del 13 aprile 2017, n. 9568; b) sussiste la prova della valida manifestazione di volontà dei consorziati di adesione all’ente, sulla base di plurimi elementi probatori – qual i documenti, ammissioni delle parti e prove testimoniali assunte, nonché della sentenza Cass. n. 9568/2017 che, quanto alla Diez, ha riconosciuto come, ancora in epoca successiva a quella per cui è causa, essa vi aderiva – che hanno permesso di ritenere raggiunta la prova piena dell’assunto relativo alla loro partecipazione al Consorzio ed alla integrale fruizione di tutti i servizi per tutti gli anni; c) sussiste, del pari, la prova piena dell’entità dei contributi dovuti, in quanto risultante dalle deliberazioni assembleari, divenute definitive; d) è fondato l’appello incidentale del Consorzio, in quanto il primo giudice aveva omesso la condanna agli interessi moratori richiesti. Avverso la sentenza propongono ricorso i soccombenti, per due motivi. Resiste con controricorso l’intimato, che deposita anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I ricorrenti censurano la sentenza impugnata sulla base dei seguenti motivi: 1)violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 24, 27 e 30 c.c., 1325, n. 1, 1418, secondo comma, 2604 c.c. – e nuovamente, nel corpo dello stesso motivo, ripetendo tale enumerazione ed aggiungendo la «omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione» – affermando che si tratta di un originario «Consorzio volontario, autonomo e separato dall’attuale resistente. Diversa è la situazione giuridica di quest’ultimo riconducibile ad una separata associazione non riconosciuta…» e che, inoltre, «Erroneo è anche l’aver considerato inefficace il recesso degli attuali ricorrenti» per essere quelle oggetto di causa obbligazioni propter rem , in quanto la corte d’appello « evita accuratamente di conteggiare le poste di asserito credito… La consistenza delle opere di urbanizzazione la si ricava dal contratto Comune-lottizzanti. Ivi sono descritte le opere stesse consistenti in strade, verde pubblico, acquedotto, fognatura, parcheggi e quant’altro occupa ogni quartiere cittadino degno di tale nome», mentre la corte d’appello «supera, senza nominarli, l’obbligo posto al giudice di rinvio di dare una puntuale risposta alle carenze di motivazione»; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 11 preleggi, 24, “247” (testuale), comma 1, e 30 c.c., in quanto la sentenza impugnata ha equiparato la fornitura di acqua ad un servizio del Consorzio, quandoinvece questo lo ha semplicemente fornito senza vintoli, come dichiarato da una testimone. 2. –I due motivi si palesano inammissibili, sotto plurimi profili. 3. – La prima ragione di inammissibilità, che li accomuna, discende dalla formulazione irrispettosa del dettato normativo, di cui agli artt. 360 c.p.c. e 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Ed invero, i due motivi, dopo l’enunciazione generica di norme di legge pretesamente violate o male applicate, o di un vizio di motivazione, trascurano del tutto di farvi seguire l’illustrazione dei vizi denunciati: alla mera enumerazione degli articoli segue un generico argomentare, in cui i ricorrenti si dolgono che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente rimotivato, come chiesto dalla Corte suprema nel giudizio rescindente. Tale modo di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità. Secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c.: esso è ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta. Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramente enunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n. 25392/2019); il vizio va dedotto mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, evidenziandosi le ragioni per cui non si condividono quelle esposte nel provvedimento impugnato (Cass. n. 287/2016; Cass. n. 16760/2015;Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010/2010). Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, accanto alle norme asseritamente violate, il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass.n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); inoltre, vanno indicati gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Dunque, è inammissibile il ricorso, per violazione dell’onere di specificità dei motivi, allorché il ricorrente si limiti al richiamo delle norme asseritamente violate (Cass. n. 26561/2017, finanche ove accompagnate dalla sintetica rassegna di precedenti giurisprudenziali). Onde il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). La conclusione è che ogni motivo, col quale si denunzi una violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 (a seconda che si tratti di norme processuali o sostanziali) non può, in forza del disposto dell’art. 360-bis, essere formulato richiamando esclusivamente la norma giuridica che si assume violata, ma deve essere articolato in una serie di argomenti coerenti con quanto preteso dall’ultima menzionata disposizione: «a tal fine, va chiarito che non si tratta di pretendere dal ricorrente una illustrazione fine a se stessa della giurisprudenza di legittimità, che – ovviamente – è ben nota alla Corte; si tratta invece di prendere atto della necessità che il ricorrente, nella formulazione del motivo e ai fini della specificità dello stesso, provveda a raffrontare la decisione impugnata con tale giurisprudenza, al fine di dimostrare come la prima si ponga in contrasto con la seconda, e – qualora tale contrasto non vi sia – o ffra alla Corte argomenti che puntino a sollecitare un mutamento dell’orientamento giurisprudenziale esistente» (Cass. n. 5001/2018). Trattandosi di una inammissibilità che attiene alla forma- contenuto del ricorso per cassazione e dipende dalla carenza degli elementi costitutivi necessari del motivo, essa ha carattere processuale, da valutare con riferimento al momento della proposizione del ricorso, né l’inammissibilità iniziale potrebbe giammai essere sanata successivamente, con la memoria presentata ai sensi degli artt. 378 o 380-bisss. c.p.c. 4. – La seconda ragione di inammissibilità consiste nell’aspecificità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e 6 c.p.c. Il ricorso è inammissibile, invero, anche perché privo della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché perché privo della specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, del contenuto di rilievo degli atti processuali e dei documenti sui quali il motivo si fonda ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., posto che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei princip i contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – esige che il ricorrente indichi in modo sufficientemente preciso il contenuto degli atti che richiama all’interno delle censure e provveda a segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, così «localizzandoli» (Cass., sez. un., 18 marzo 2022, n. 8950). 5. – La terza ragione di inammissibilità consiste – laddove sia dato di intravvedere una critica alla ritenuta identità soggettiva del Consorzio controricorrente con quello originario –nel non cogliere e non censurare il motivo la ratio decidendi sul punto esposta dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto al riguardo ormai formato il giudicato. 6. –La quarta ragione di inammissibilità consiste nell’intento di sottoporre alla S.C. nuovamente un giudizio sul fatto, in quanto il ricorso, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, o di mancanza di motivazione, palesemente mira ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34476), mentre costituisce principio consolidato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga, in maniera concisa ma logicamente adeguata,gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730/2020; n. 3104/2021). 7. – Ulteriore ragione di inammissibilità consiste nel richiamo ad una disposizione di legge non più in vigore sin dal 2012, in quanto lamenta una “insufficiente motivazione”, laddove si tratta di formulazione non più vigente in virtù dell’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134. 8. –Le spese seguono la soccombenza. Occorre pronunciare condanna dei ricorrenti per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., per responsabilità aggravata, in quanto la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente, ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 22208/2021; n. 7427/2012). La condanna per lite temeraria deve, dunque, seguire, a fronte di motivi inammissibili (Cass. n. 22208/2021), o indeterminati in violazione dell’art. 366 (Cass. n. 15333/2020) od anche di motivi manifestamente infondati (Cass. n. 18512/2020; n. 29462/2028). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio controricorrente, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, nella misura di € 4.000,00. Dichiara che, ai sensi d
Sentenza Cassazione n. 12624/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris