Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33678/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Modena in data 1 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa per il primo e a quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1800 di multa, per il secondo, con la diminuente del rito abbreviato, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenuta quanto al capo 2, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. 2.Considerato che avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti di impugnazione, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo, entrambi, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché, il primo, anche l'erronea applicazione della legge penare quanto alla mancata esclusione della recidiva ed il secondo vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena.

3. Rilevato che i ricorsi sono fondati su motivi non consentiti, posto che attingono il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla motivazione offerta sul punto, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo la quale, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità.

3.1. Rilevato che, nel caso al vaglio, detta motivazione risulta espressa a pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, nonché considerato che i residui motivi di ricorso sono reiterativi di corrispondenti motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e logico, privo di censure di ogni tipo (cfr. pag. 5 ove sussiste congrua motivazione sia in relazione al diniego dell'esclusione della recidiva contestata a Noufir, sia in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per Pepa). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna, per ciascuno, al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Modena in data 1 ottobre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi due giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa per il primo e a quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 1800 di multa, per il secondo, con la diminuente del rito abbreviato, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti, ritenuta quanto al capo 2, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990. 2.Considerato che avverso l'indicata sentenza ricorrono gli imputati, con separati atti di impugnazione, per il tramite dei rispettivi difensori, deducendo, entrambi, vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché, il primo, anche l'erronea applicazione della legge penare quanto alla mancata esclusione della recidiva ed il secondo vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena. 3. Rilevato che i ricorsi sono fondati su motivi non consentiti, posto che attingono il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e alla motivazione offerta sul punto, a fronte della costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610) secondo la quale, in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche, la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi del beneficio, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base all'assenza di elementi positivi o in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità. 3.1. Rilevato che, nel caso al vaglio, detta motivazione risulta espressa a pag. 4 e ss. della sentenza impugnata, nonché considerato che i residui motivi di ricorso sono reiterativi di corrispondenti motivi di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento esauriente e logico, privo di censure di ogni tipo (cfr. pag. 5 ove sussiste congrua motivazione sia in relazione al diniego dell'esclusione della recidiva contestata a Noufir, sia in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena per Pepa). 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna, per ciascuno, al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33678/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris