CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13344/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata da [OSCURATO:SOCIETA]. in forza diDAVIDE ROMANO per procura in calce al ricorso;- ricorrente -controdifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calceal controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO N. 845/2021 del [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del15/4/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., ha chiestol’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] deiNumero registro generale 25196/2021Nu2m ero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/2026collocazione chirografaria.1.2. Il giudice delegato ha rigettato la domandarilevando: - quanto all’importo di €. 2.322.765,84, lacompensazione con un controcredito del fallimento; - quanto alresiduo, l’inopponibilità del decreto ingiuntivo in quanto privodella necessaria esecutorietà.1.3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione allostato passivo deducendo, con un unico motivo, che il decretoingiuntivo era stato notificato alla società debitrice e che, nonessendo stato opposto nei termini, era opponibile al Fallimento.1.4. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettatol’opposizione.1.5. Il tribunale ha, in sostanza, ritenuto che: - il decretoingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione diesecutorietà ex art. 647 c.p.c. in data anteriore alladichiarazione di fallimento, non è opponibile alla procedurafallimentare; - il decreto ingiuntivo, infatti, in mancanza diopposizione, acquista efficacia di giudicato formale esostanziale, solo nel momento il cui il giudice, dopo avernecontrollato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art.647 c.p.c..1.6. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il27/9/2021, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto,documentandone la comunicazione in data 29/7/2021.1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.1.8. Il Presidente, con decreto del 29/12/2023, haproposto la definizione anticipata del ricorso.1.9. La ricorrente ha chiesto la decisione.1.10. Il controricorrente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 25196/2021Nu3m ero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/20262.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 641 e 647 c.p.c., hacensurato la pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunaleha ritenuto che il decreto ingiuntivo che l’opponente avevadepositato in giudizio era inopponibile al fallimento in quantonon munito, prima della sentenza dichiarativa, dell’esecutorietàprevista dall’art. 647 c.p.c., omettendo, tuttavia, di considerareche: - il decreto ingiuntivo depositato in giudizio a dimostrazionedel credito vantato nei confronti della società fallita, non è statoopposto nei termini ed è, pertanto, diventato definitivo; - ilpassaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, infatti, nonpresuppone la pronuncia del provvedimento previsto dall’art.647 c.p.c., che ha natura meramente dichiarativa; - il decretoingiuntivo è, dunque, opponibile alla procedura fallimentareanche in assenza della dichiarazione di esecutorietà da parte delgiudice della fase monitoria.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ha censuratoil decreto impugnato nella parte in cui il tribunale si èpronunciato esclusivamente sulla questione relativaall’opponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura difallimento, senza, tuttavia, considerare che: - il credito vantatodall’opponente nei confronti della società fallita deriva dalcontratto di finanziamento stipulato il 7/12/2009 tra la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla fideiussionerilasciata a garanzia dell’adempimento della relative obbligazionida parte della [OSCURATO:SOCIETA].; - la mancata opposizionedel decreto ingiuntivo costituiva, al pari della mancatacontestazione del contratto di finanziamento, una presunzionegrave, precisa e concordante circa l’esistenza e la validità delcredito vantato dall’opponente.Ric. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re4gis tro generale 25196/2021Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/20262.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione del principio del legittimoaffidamento, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cuiil tribunale ha ritenuto che il decreto ingiuntivo che l’opponenteaveva depositato in giudizio era inopponibile alla procedura difallimento in quanto non munito, prima della sentenzadichiarativa, dell’esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c.,omettendo, tuttavia, di considerare che: - la mancataopposizione al decreto ingiuntivo, divenuto definitivo giànell’anno 2012, aveva ingenerato un legittimo affidamento nellacreditrice in ordine al consolidamento della relativa aspettativa.2.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.2.5. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermatoche: - l’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo nonopposto decorre dalla data di emissione del provvedimento diesecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., atteso che con esso ilgiudice compie un’attività di natura giurisdizionale avente adoggetto la verifica del contraddittorio e la regolarità dellanotificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente passaggioin cosa giudicata formale e sostanziale del decreto medesimo(Cass. n. 8260 del 2024; Cass. n. 24157 del 2020); - non è,pertanto, opponibile alla procedura fallimentare il decretoingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, diesecutorietà ex art. 647 c.p.c. poiché solo in virtù delladichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa ingiudicato, non rilevando a tal fine né l’avvenuta concessionedella provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c., né la mancatatempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento(Cass. n. 21583 del 2018, che ha confermato il decreto con ilquale il tribunale aveva rigettato l’opposizione all’ammissionedel credito vantato dall’ingiungente in collocazione chirografariaRic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re5gis tro generale 25196/2021Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/2026fondata sull’aspettativa di tutela indotta dall’opponibilità aldebitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento dellaprelazione ipotecaria).2.6. Il decreto ingiuntivo, in effetti, acquista efficacia digiudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui, dopoaverne controllato la notificazione, il giudice, ai sensi dell’art.647 c.p.c., lo dichiari esecutivo, nell’esercizio di una funzioneche, a differenza di quella affidata al cancelliere dall’art. 124 odall’art. 153 disp.att. c.p.c., consiste in una vera e propriacome ultimo atto del giudice all’interno del processod’ingiunzione (Cass. n. 1774 del 2018), al quale, pertanto, nonpuò surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento delpassivo (Cass. n. 25191 del 2017; Cass. n. 1650 del 2014).2.7. Il decreto ingiuntivo, dunque, è idoneo a costituiretitolo inoppugnabile per l’ammissione al passivo soltanto aseguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell’art. 647c.p.c., non essendo, sotto questo profilo, equiparabile allasentenza non irrevocabile (art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall.), percui non è ammissibile l’accertamento incidentale, in sede digiudizio di verificazione, dell’esecutività definitiva del decretoingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all’art. 647c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza, il decretoingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa deicreditori (Cass. n. 23202 del 2013) neppure nell’ipotesi in cui ildecreto previsto dall’art. 647 c.p.c. sia emessosuccessivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto ilfallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso deicreditori ai sensi dell’art. 52 l.fall. (Cass. n. 1650 del 2014; Cass.n. 2112 del 2014; Cass. n. 28553 del 2011; Cass. n. 6198 del2009).Ric. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 25196/2021Nu6m ero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/20262.8. Né rileva che il decreto ingiuntivo era statodichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice che lo haemesso, a norma dell’art. 642 c.p.c., giacché, per quantoosservato, il passaggio in giudicato del provvedimento non sicompie prima della spendita dell’attività giurisdizionale di cuiall’art. 647 c.p.c., la quale, com’è evidente, risulta necessariaanche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato resoesecutivo in via provvisoria.2.9. La mancata proposizione, alla data delladichiarazione di fallimento, di tempestiva opposizione da partedell’ingiunto appare, dunque, di per sé priva di giuridicarilevanza, a nulla rilevando che possano essere, in ipotesi,opponibili al fallimento i decreti ingiuntivi pronunciati dopo soloperché muniti, prima della dichiarazione di fallimento,dell’esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c., trattandosidell’inevitabile conseguenza dell’opponibilità degli stessi allamassa dei creditori e dell’altrettanto inevitabile conseguenzadell’inopponibilità del decreto ingiuntivo privo, al momento delladichiarazione di fallimento, della esecutorietà necessaria per ilsuo passaggio in giudicato prima dell’apertura del concorso.2.10. Né può prospettarsi un’ingiustificata disparità ditrattamento tra i creditori che, pur muniti di decreto ingiuntivonon opposto prima del fallimento, non abbiano chiesto ovveroottenuto l’esecutorietà a norma dell’art. 647 c.p.c. rispetto aquelli che, parimenti muniti del decreto non opposto prima delladichiarazione, tale esecutorietà abbiano chiesto e ottenuto primadella sentenza dichiarativa.2.11. Questa Corte, infatti, ha già ritenuto: - innanzitutto,che è manifestamente infondata la questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c., formulata inriferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui essipostulerebbero la non opponibilità al fallimento del decretoRic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero re7gis tro generale 25196/2021Numero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/2026ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alladichiarazione di fallimento, sul rilievo che, al contrario, taleinterpretazione è “coerente con il principio della cristallizzazionedegli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e conun’esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delleparti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione delpassivo a garantire, anche attraverso l’appendice oppositiva exart. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale el’esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato”(Cass. n. 8260 del 2024, in motiv., che rinvia a Cass. n. 34474del 2022); - inoltre, che tale interpretazione non viola neppurel’art. 1, protocollo n. 1, della CEDU, che tutela sia i “beni” che ivalori patrimoniali, compresi i crediti, sul rilievo che l’aspettativadell’ingiungente di tutela del diritto di credito non è esclusa dallasua ammissione in collocazione chirografaria mentrel’aspettativa di tutela del diritto di credito in via privilegiata nonha base legale di diritto interno alla luce della suddettaconsolidata giurisprudenza (Cass. n. 21583 del 2018).2.12. Esclusa, dunque, l’opponibilità del decreto ingiuntivoinvocato a sostegno della domanda di ammissione al passivo,risultano, evidentemente, privi di ogni significato giuridico iresidui rilievi svolti dalla ricorrente, non potendo valere qualifonti di convincimento del giudice di merito: - né il legittimoaffidamento asseritamente riposto dalla creditrice sull’esistenzadel credito azionato, che non è di certo sufficiente per ottenerel’ammissione al passivo di un credito inopponibile alla massa deicreditori pur se il creditore si fosse convinto (in modo,evidentemente, erroneo) dell’efficacia del decreto ingiuntivo(oltre che verso il debitore, anche) nei confronti degli (altri)creditori (concorrenti); - né l’efficacia presuntiva che lo stessegiudice avrebbe potuto, in ipotesi, trarre, circa l’esistenza (maRic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 25196/2021Nu8m ero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/2026non l’opponibilità) del credito in ragione della mancataopposizione del decreto ingiuntivo dal quale lo stesso risulta.3. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato.4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La definizione del giudizio in conformità alla propostadi definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.comporta le conseguenze previste dal terzo comma di taledisposizione, e, dunque, a norma dell’art. 96, commi 3° e 4°,c.p.c., cui la stessa rinvia, la condanna della ricorrente: - alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata, come liquidata in dispositivo; - alpagamento, in favore della cassa delle ammende, della sommadi €. 2.500,00.6. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €.15.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, di una somma equitativamente determinata,pari €.15.000,00; condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00; dà attoRic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026Numero registro generale 25196/2021Nu9m ero sezionale 1743/2026Numero di raccolta generale 13344/2026Data pubblicazione 08/05/2026che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 15 aprile 2026.Il PresidenteCosmo CrollaRic. 2021 n. 25196 - Sez. 1 - CC del 15 aprile 2026