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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 16025/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina pluriaggravata.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, stante la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine.

Ricevuto solo il 10 giugno 2022 il mandato difensivo dall'imputato - il quale aveva ritirato il 30 maggio i documenti inerenti al processo dal precedente legale che aveva rinunciato al mandato il 31 marzo - il nuovo difensore aveva quello stesso giorno depositato conclusioni scritte chiedendo in via principale la richiesta di restituzione nel termine per il deposito di nuovi motivi di appello e di istanza di trattazione orale, diritti che non erano stati esercitati dal difensore di ufficio.

In ordine alla suddetta richiesta la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 175, comma 4, del codice di rito.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.

2. La Corte territoriale non ha in effetti espressamente risposto alla richiesta principale, presentata ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. nelle conclusioni scritte depositate dal nuovo difensore di fiducia nominato in pendenza del giudizio di appello.

Tuttavia, decidendo nel merito, la stessa Corte ha implicitamente disatteso la richiesta, che - in ragione di quanto si dirà - appariva manifestamente infondata.

Va in proposito ricordato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157).

Il richiamato orientamento è a maggior ragione pertinente trattandosi nel caso di specie di una questione di diritto: infatti, con una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, hanno affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez.

U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495).

Il principio è stato di recente ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05).

3. La istanza di restituzione nel termine - come detto - era priva di ogni fondamento, considerato che la nomina di un nuovo difensore di fiducia da parte dell'imputato, avvenuta in prossimità dell'udienza, dopo la rinunzia del precedente difensore di fiducia (peraltro avvenuta ben cento giorni prima dell'udienza) e la conseguente nomina di un difensore d'ufficio, non costituisce una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimi la restituzione in termini.

Il difensore di ufficio, eventualmente su impulso dello stesso imputato, ben avrebbe avuto la possibilità di presentare motivi nuovi e/o di chiedere la trattazione orale.

In situazioni ben più rilevanti è stata esclusa la ricorrenza di tale ipotesi, anche quando si tratti di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (v., ad es., Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351, in una fattispecie in cui il difensore prontamente reperibile nominato in udienza, in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., aveva omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non aveva presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.).

Peraltro, il ricorrente neppure ha dedotto quale pregiudizio in concreto avrebbe subìto, nell'esercizio del diritto di difesa, non avendo potuto depositare motivi nuovi e avendo concluso per iscritto e non dopo la trattazione orale del processo.4.

Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 9 giugno 2022 la Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina pluriaggravata.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge, stante la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine. Ricevuto solo il 10 giugno 2022 il mandato difensivo dall'imputato - il quale aveva ritirato il 30 maggio i documenti inerenti al processo dal precedente legale che aveva rinunciato al mandato il 31 marzo - il nuovo difensore aveva quello stesso giorno depositato conclusioni scritte chiedendo in via principale la richiesta di restituzione nel termine per il deposito di nuovi motivi di appello e di istanza di trattazione orale, diritti che non erano stati esercitati dal difensore di ufficio. In ordine alla suddetta richiesta la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 175, comma 4, del codice di rito. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato. 2. La Corte territoriale non ha in effetti espressamente risposto alla richiesta principale, presentata ex art. 175, comma 1, cod. proc. pen. nelle conclusioni scritte depositate dal nuovo difensore di fiducia nominato in pendenza del giudizio di appello. Tuttavia, decidendo nel merito, la stessa Corte ha implicitamente disatteso la richiesta, che - in ragione di quanto si dirà - appariva manifestamente infondata. Va in proposito ricordato che il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se valutata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte, risultando in concreto inidonea ad incidere sugli esiti decisori (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157). Il richiamato orientamento è a maggior ragione pertinente trattandosi nel caso di specie di una questione di diritto: infatti, con una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo altra questione, hanno affermato che «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495). Il principio è stato di recente ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-05). 3. La istanza di restituzione nel termine - come detto - era priva di ogni fondamento, considerato che la nomina di un nuovo difensore di fiducia da parte dell'imputato, avvenuta in prossimità dell'udienza, dopo la rinunzia del precedente difensore di fiducia (peraltro avvenuta ben cento giorni prima dell'udienza) e la conseguente nomina di un difensore d'ufficio, non costituisce una ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimi la restituzione in termini. Il difensore di ufficio, eventualmente su impulso dello stesso imputato, ben avrebbe avuto la possibilità di presentare motivi nuovi e/o di chiedere la trattazione orale. In situazioni ben più rilevanti è stata esclusa la ricorrenza di tale ipotesi, anche quando si tratti di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (v., ad es., Sez. 1, n. 36821 del 27/11/2020, Caliendo, Rv. 280351, in una fattispecie in cui il difensore prontamente reperibile nominato in udienza, in sostituzione del difensore di ufficio di cui all'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., aveva omesso di informare il difensore di ufficio assente della pronuncia della sentenza e non aveva presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.). Peraltro, il ricorrente neppure ha dedotto quale pregiudizio in concreto avrebbe subìto, nell'esercizio del diritto di difesa, non avendo potuto depositare motivi nuovi e avendo concluso per iscritto e non dopo la trattazione orale del processo.4. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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