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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 24668/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12155-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma confermava la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; per quanto qui solo di interesse, la Corte territoriale ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito contributivo: il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale andava fissato al 6 luglio 2010, data ultima per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009, per effetto dello slittamento stabilito dal DPCM 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010; la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, nel quinquennio; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 12155 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- con un unico e articolato motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2395 cod. civ, dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18 del D.Lgs. nr. 241 del 1997 (come modificato dal D.Lgs. nr. 422 del 1988 art. 2) dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR nr. 435 del 2001 (come mod. dal D.L. nr. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella legge nr. 112 del 2002) dell'art. 1, comma 1., del DPCM 10 giugno 2010, pubblicato nella G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010, dell'art. 1, comma 113, della legge nr. 244 del 2007, dell'art. 113 del cod.proc.civ. e dell'art. 1 delle preleggi, per avere la sentenza impugnata giudicato non prescritta la pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA] senza considerare che il differimento del termine di versamento dei contributi disposto dal DPCM citato riguardava i soli contribuenti interessati dagli studi di settore e non gli avvocati che, come la ricorrente, in relazione all'anno 2009, avevano aderito al regime dei «minimi»; il motivo è infondato; esso pone questioni già valutate dalla Corte che ha esaminato il profilo della rilevanza del differimento della scadenza del termine di pagamento dei contributi, anche per coloro che, pur esercitando attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, aderiscano, nel concreto, a regimi fiscali per i quali detti studi invece non operino, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass., nr. 10273 del 2021, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 32467 del 2021, Cass. nr. 33250 del 2021, Cass. nr. 9340 del 2022); a tale orientamento va data continuità nella presente sede; in particolare, come già osservato da Cass. nr. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva Ric. 2021 n. 12155 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari, occorre ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», specificando, per quanto qui maggiormente interessa, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate); in altre parole, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica Ric. 2021 n. 12155 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -4- riconducibile tra quelle «per le quali s(iano) state elaborati studi di settore» e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi; correttamente, dunque, la Corte di appello ha considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, la data di differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. cit.; la questione, prospettata nelle note ex art. 380 bis cod.proc.civ., relativa al mutamento normativo prodotto dalla pronuncia della Corte costituzionale nr. 104 del 2022, non può essere esaminata in questa sede, perché non pertinente con le censure prospettate nel motivo di ricorso; la Corte insegna che, certamente configurabile in termini di ius superveniens la modifica del dato normativo prodotta da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Cass. nr. 34209 del 2019), la relativa applicazione (id est: dello ius superveniens), nel giudizio di legittimità, presuppone, però, che la normativa sopraggiunta sia «pertinente» rispetto alle questioni sviluppate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (in argomento, v.

Cass. nr.13556 del 2020, sulla scia di Cass. nr. 4070 del 2004, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 10547 del 2006, Cass. nr. 6101/2014); Ric. 2021 n. 12155 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -5- sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, respinto, non provvedendosi sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva della parte intimata; sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove il versamento risulti dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12155-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 59 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 289/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Roma confermava la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] volta a dichiarare l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta quale avvocato iscritta all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo; per quanto qui solo di interesse, la Corte territoriale ha escluso l'intervenuta prescrizione del credito contributivo: il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione quinquennale andava fissato al 6 luglio 2010, data ultima per il versamento dei contributi relativi all'anno 2009, per effetto dello slittamento stabilito dal DPCM 10 giugno 2010, pubblicato sulla G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010; la richiesta dell'[OSCURATO:PERSONA] era intervenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, nel quinquennio; avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, successivamente illustrato con memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 12155 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- con un unico e articolato motivo di ricorso - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2395 cod. civ, dell'art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995, dell'art. 18 del D.Lgs. nr. 241 del 1997 (come modificato dal D.Lgs. nr. 422 del 1988 art. 2) dell'art. 17, commi 1 e 2, del DPR nr. 435 del 2001 (come mod. dal D.L. nr. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella legge nr. 112 del 2002) dell'art. 1, comma 1., del DPCM 10 giugno 2010, pubblicato nella G.U. nr. 141 del 19 giugno 2010, dell'art. 1, comma 113, della legge nr. 244 del 2007, dell'art. 113 del cod.proc.civ. e dell'art. 1 delle preleggi, per avere la sentenza impugnata giudicato non prescritta la pretesa dell'[OSCURATO:PERSONA] senza considerare che il differimento del termine di versamento dei contributi disposto dal DPCM citato riguardava i soli contribuenti interessati dagli studi di settore e non gli avvocati che, come la ricorrente, in relazione all'anno 2009, avevano aderito al regime dei «minimi»; il motivo è infondato; esso pone questioni già valutate dalla Corte che ha esaminato il profilo della rilevanza del differimento della scadenza del termine di pagamento dei contributi, anche per coloro che, pur esercitando attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, aderiscano, nel concreto, a regimi fiscali per i quali detti studi invece non operino, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass., nr. 10273 del 2021, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 32467 del 2021, Cass. nr. 33250 del 2021, Cass. nr. 9340 del 2022); a tale orientamento va data continuità nella presente sede; in particolare, come già osservato da Cass. nr. 10273 del 2021, cit., occorre partire dall'assunto che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva Ric. 2021 n. 12155 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari, occorre ribadire che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; a chiarimento dell'esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite», specificando, per quanto qui maggiormente interessa, che il differimento del termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione [...]» (Cass. nr.10273 del 2021 e successive citate); in altre parole, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un'attività economica Ric. 2021 n. 12155 sez. ML - ud. 10-06-2022 -4- riconducibile tra quelle «per le quali s(iano) state elaborati studi di settore» e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall'adesione alle risultanze degli studi medesimi; correttamente, dunque, la Corte di appello ha considerato, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale, la data di differimento dei termini di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. cit.; la questione, prospettata nelle note ex art. 380 bis cod.proc.civ., relativa al mutamento normativo prodotto dalla pronuncia della Corte costituzionale nr. 104 del 2022, non può essere esaminata in questa sede, perché non pertinente con le censure prospettate nel motivo di ricorso; la Corte insegna che, certamente configurabile in termini di ius superveniens la modifica del dato normativo prodotta da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Cass. nr. 34209 del 2019), la relativa applicazione (id est: dello ius superveniens), nel giudizio di legittimità, presuppone, però, che la normativa sopraggiunta sia «pertinente» rispetto alle questioni sviluppate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - impediscono di rilevare d'ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (in argomento, v. Cass. nr.13556 del 2020, sulla scia di Cass. nr. 4070 del 2004, seguita, ex plurimis, da Cass. nr. 10547 del 2006, Cass. nr. 6101/2014); Ric. 2021 n. 12155 sez. ML - ud. 10-06-2022 -5- sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va, dunque, respinto, non provvedendosi sulle spese di lite, in difetto di attività difensiva della parte intimata; sussistono, invece, i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo, ove il versamento risulti dovuto; PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo u
Sentenza Cassazione n. 24668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris