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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2020

Cassazione n. 25422/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24717/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 524/2020 depositata il16/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 21/10/1991 il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ impresa individualeScorranoffset, stipulò un contratto di locazione finanziaria con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto unamacchina da stampa.

2. Le riunite domande di pagamento di canoni scaduti e di restituzione del macchinario da quest’ultima nei confronti del primo - nella qualità-proposte sono state accolte da Trib.

Genova n. 2560/2004, successivamenteconfermata dalla pronunzia della C orte d’Appello di Genovan. 1306 del 2012.

3. All’esito del rinvio disposto da Cass. n. 28836 del 2017, con sentenza del 16/6/2020 la Corte d’Appello di Genova ha quindi accolto la domandadi restituzione e - in parte - la domanda di pagamento dei canoni, ricalcolando gli interessi dovuti, con esclusion e della capitalizzazioneannuale ritenuta illegittima dalla suindicata Cass. n. 28836 del 2017 e utilizzazione dei tassi soglia tempo per tempo “vigenti”dal 1°/4/1997 .

4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito lo Scorrano - nella qualità - propo n e ora ricorso per c assazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui la società [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. (giàMediocredito Italiano s.p.a.) resiste con controricorso.

5. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc.civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente - nella qualità - de nunzia ”Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c della L. n. 108 del 1996, del D.L. n. 394/2000 e dell'art. 1815 c.c.”., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ.

Si duole non essersi dalla corte di merito esteso anche successivamente al 31/3/1997 il ricalcolo del dovuto,con esclusione degli interessi moratoriin quanto usurari .

Lamentanon essersi al riguardo dalla corte di merito accolta la richiestadi integrazione della CTU per procedere ad un ulteriore ricalcolo che non tengaconto della debenza di interessi mora tori sia ante che post 31.03.1997 in quanto usurari .

Ilmotivo è infondato.

Nell’impugnata sentenza il giudice del rinvio ha dato correttamente atto che Cas s. n. 28836 del 2017, nel disporre la cassazionedella pronunzia n. 1306 del 2012 della Corte d’Appello di Genova, ha espressamente premesso come trov i nella specie senz’altro applicazione la L. n. 108 del 1996, non essendo stata al riguardo svolta alcuna impugnazione .

Ilgiudice del rinvio h a del pari correttamente dato atto essersi da Cass. n. 28836 del 2017 aggiunto che l a soggezione del contratto alla disciplina in tema di usura ( profilo, questo, che nella fattispecie è incontroverso, in quanto sul punto non vi è censura ) determina, quale conseguenza giuridica, che, in applicazione dell'art. 1 della cit. l.n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, comma 2 , c.c., operi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi .

Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto quindi applicazione deiprincipi affermati da Cass. n. 24675/2017 .

Nel sottolineare che la nullità delle clausole anatocistiche, ossia di quelle che programmano la non consentita capitalizzazione, possa essere rilevata d’ufficio anche in fase di gravame sicché la capitalizzazione annuale, riconosciuta legittima nella sentenza della Corte d’Appello n. 1306/2012, e, prima ancora, dal Tribunale nella sentenza n. 2560/2004 … deve ritenersi non applicabile all conteggio del dovuto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , e nel rilevare che il principio affermato da Cass., Sez.

Un., n. 24675 del 2017 con riferimento ai rapporti bancari … non può che trovare applicazione anche al rapporto di locazione finanziaria, secondo il dictum della Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio … sul punto , è quindi pervenuta ad affermare che allor quando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula , la soggezione del contratto alla disciplina in tema di usura (profilo, questo, che nella fattispecie è incontroverso, in quanto sul punto non vi è censura) determina, quale conseguenza giuridica, che, in applicazione della cit.

L. n. 108 del 1996, art. 1 e dell'art. 1319 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, operi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (Cass. 11 gennaio 2013,n. 602; cfr. pure ad es.: Cass. 25 maggio 2004, n. 10032; Cass. 5 agosto 2002, n. 11706).

In ossequio, quindi, al dictumdella Corte di Cassazione è stato calibrato il quesito, ed il ctu ha proceduto al calcolo degli interessi di mora secondo i seguenti criteri: - fino al 31.3.1997 è stato utilizzato il tasso di interesse di mora contrattualmente stabilito, pari al 27,38% su base annua; - con riferimento ai periodi successivi, sono stati utilizzati i tassi soglia tempo per tempo vigenti (come pubblicati sul sito della Banca d'Italia), riferibili alla categoria ed operazione in esame.

Va pertanto respinta l'istanza di integrazione di CTU.

Il conteggio ha condotto all'importo debitorio di [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra .

Nel determinare il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] alla data del 4.6.1998 nei confronti della Scorranoffset di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle analisi e dei calcoli effettuato dal CTU incaricato in questa fase di rinvio , la corte di merito ha quindi correttamente respinto l’istanza istruttoria della parte attrice in riassunzione diretta all’ammissione di integrazione della CTU per procedere ad un ulteriore ricalcolo che non tenga conto della debenza di interessi moratori sia ante che post 31.03.1997 in quanto usurari .

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente riproponga in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del rinvio e da questo non accolta, senza ( quantomeno idoneamente ) censurare le suindicate la rationesdecidendi.

Con il secondo ( indicato come 2° e 3° ) complesso motivo il ricorrente denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 1, comma 136, della legge n. 124/2017 in materia di contratti di leasing finanziario”, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché “motivazione assente e/o apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia in ordine alla titolarità del macchinario oggetto del contratto di leasing”,in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., Siduole non essersi la corte di merito pronunciata in ordine alla richiesta declaratoria di riscatto oggetto di contratto di leasing finanziario per aver pagato tutto il relativo importo, né si sia pronunciatain ordine alla restituzione del medesimo .

Lamenta che la Corte d’Appello ha completamente omesso di pronunciarsi sull a questione relativa all’integrale pagamento del macchinarioe del relativo importo di riscatto , nonché di valutare le conseguenzeche il pagamento delle somme ingiunte da parte dello Scorrano avrebbe determinato in ordine al trasferimento della titolaritàdel bene.

Ilmotivo è infondato.

Nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito sottolineato come l’odierno ricorrente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni , né regolarizzato la posizione debitoria, rimanendo debitore della società di leasing (ora [OSCURATO:PERSONA] spa) per canoni insoluti, con la conseguenza che il bene oggetto del contratto di leasing non possa in alcun modo considerarsi “riscattato” .

Orbene, emerge evidente, a tale stregua, non solo che la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero motivatamente pronunziato in ordine alla dedotta questione del riscatto del macchinario,ma altresì che l’odierno ricorrente non ha invero co lto e ( quantomeno idoneamente ) censuratol’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata concernente la circostanza che il ricorrente nonha regolarizzato la propria situaz ione debitoria, con conseguente impossibilità di considerare riscattato il macchinario oggetto di contrattodi leasing finanziario in argomento .

Con il terzo ( indicato come 4° e 5° ) complesso motivo il ricorrente-nellaqualità- denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 633 e 634 c.p.c per assenza del presupposto di legge della liquidità necessaria per l'emissione dei decreti ingiuntivi, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; nonché Motivazione assente e/o apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.” Siduole che la corte di merito non abbia accertato la mancanza del presupposto di legge della liquidità del credito alla base del decreto ingiuntivo n. 1691/98 né considerato la conseguente illegittimità del secondo decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riconsegna del macchinario in questione e non abbia , per l’effetto, revocato le statuizioni sulla liquidazione delle spese processuali dispostenella fase monitoria in favore della odierna resistente per entrambii decreti ingiuntivi.

Ilmotivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Essorisulta formulato anzitutto in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ( che trova applicazioneanche nel giudizio di rinvio ) là dove il ricorrente pone a base delle mossa censura atti e document i del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli - per la parte strettamente d’interessein questa sede - nel ricorso , nemmeno provvede ndo alla relativa “localizzazione” , a fortiori in considerazione dei profili di novità che ( come dalla contror icorrente eccepito nei propri scritti difensivi) tale censura prospetta.

Deve per altro verso sottolinearsi come, al di là della formale intestazione del motivo,il ricorrente prospetti in realtà inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez.

III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez.

Lav., 12/10/2018, n. 25543), nel caso ratione temporisapplicabile.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i segnalatiprofili, le deduzioni del ricorrente si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione).

Per tale via, il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente - nella qualità - al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00,di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società IntesaSanpaolos.p.a.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà at

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24717/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimato – avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 524/2020 depositata il16/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 21/10/1991 il sig. [OSCURATO:PERSONA], titolare dell ’ impresa individualeScorranoffset, stipulò un contratto di locazione finanziaria con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avente ad oggetto unamacchina da stampa. 2. Le riunite domande di pagamento di canoni scaduti e di restituzione del macchinario da quest’ultima nei confronti del primo - nella qualità-proposte sono state accolte da Trib. Genova n. 2560/2004, successivamenteconfermata dalla pronunzia della C orte d’Appello di Genovan. 1306 del 2012. 3. All’esito del rinvio disposto da Cass. n. 28836 del 2017, con sentenza del 16/6/2020 la Corte d’Appello di Genova ha quindi accolto la domandadi restituzione e - in parte - la domanda di pagamento dei canoni, ricalcolando gli interessi dovuti, con esclusion e della capitalizzazioneannuale ritenuta illegittima dalla suindicata Cass. n. 28836 del 2017 e utilizzazione dei tassi soglia tempo per tempo “vigenti”dal 1°/4/1997 . 4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito lo Scorrano - nella qualità - propo n e ora ricorso per c assazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, cui la società [OSCURATO:PERSONA] p aolo s.p.a. (giàMediocredito Italiano s.p.a.) resiste con controricorso. 5. La trattazione del ricorso è stata fissa ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod. proc.civ. M [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente - nella qualità - de nunzia ”Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c della L. n. 108 del 1996, del D.L. n. 394/2000 e dell'art. 1815 c.c.”., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. Si duole non essersi dalla corte di merito esteso anche successivamente al 31/3/1997 il ricalcolo del dovuto,con esclusione degli interessi moratoriin quanto usurari . Lamentanon essersi al riguardo dalla corte di merito accolta la richiestadi integrazione della CTU per procedere ad un ulteriore ricalcolo che non tengaconto della debenza di interessi mora tori sia ante che post 31.03.1997 in quanto usurari . Ilmotivo è infondato. Nell’impugnata sentenza il giudice del rinvio ha dato correttamente atto che Cas s. n. 28836 del 2017, nel disporre la cassazionedella pronunzia n. 1306 del 2012 della Corte d’Appello di Genova, ha espressamente premesso come trov i nella specie senz’altro applicazione la L. n. 108 del 1996, non essendo stata al riguardo svolta alcuna impugnazione . Ilgiudice del rinvio h a del pari correttamente dato atto essersi da Cass. n. 28836 del 2017 aggiunto che l a soggezione del contratto alla disciplina in tema di usura ( profilo, questo, che nella fattispecie è incontroverso, in quanto sul punto non vi è censura ) determina, quale conseguenza giuridica, che, in applicazione dell'art. 1 della cit. l.n. 108 del 1996 e degli artt. 1319 e 1419, comma 2 , c.c., operi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi . Nell’impugnata sentenza la corte di merito ha fatto quindi applicazione deiprincipi affermati da Cass. n. 24675/2017 . Nel sottolineare che la nullità delle clausole anatocistiche, ossia di quelle che programmano la non consentita capitalizzazione, possa essere rilevata d’ufficio anche in fase di gravame sicché la capitalizzazione annuale, riconosciuta legittima nella sentenza della Corte d’Appello n. 1306/2012, e, prima ancora, dal Tribunale nella sentenza n. 2560/2004 … deve ritenersi non applicabile all conteggio del dovuto di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , e nel rilevare che il principio affermato da Cass., Sez. Un., n. 24675 del 2017 con riferimento ai rapporti bancari … non può che trovare applicazione anche al rapporto di locazione finanziaria, secondo il dictum della Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio … sul punto , è quindi pervenuta ad affermare che allor quando il tasso degli interessi concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula , la soggezione del contratto alla disciplina in tema di usura (profilo, questo, che nella fattispecie è incontroverso, in quanto sul punto non vi è censura) determina, quale conseguenza giuridica, che, in applicazione della cit. L. n. 108 del 1996, art. 1 e dell'art. 1319 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, operi la sostituzione automatica dei tassi convenzionali con i tassi soglia applicabili in relazione ai diversi periodi (Cass. 11 gennaio 2013,n. 602; cfr. pure ad es.: Cass. 25 maggio 2004, n. 10032; Cass. 5 agosto 2002, n. 11706). In ossequio, quindi, al dictumdella Corte di Cassazione è stato calibrato il quesito, ed il ctu ha proceduto al calcolo degli interessi di mora secondo i seguenti criteri: - fino al 31.3.1997 è stato utilizzato il tasso di interesse di mora contrattualmente stabilito, pari al 27,38% su base annua; - con riferimento ai periodi successivi, sono stati utilizzati i tassi soglia tempo per tempo vigenti (come pubblicati sul sito della Banca d'Italia), riferibili alla categoria ed operazione in esame. Va pertanto respinta l'istanza di integrazione di CTU. Il conteggio ha condotto all'importo debitorio di [OSCURATO:PERSONA] di cui sopra . Nel determinare il credito vantato dall’[OSCURATO:PERSONA] alla data del 4.6.1998 nei confronti della Scorranoffset di [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle analisi e dei calcoli effettuato dal CTU incaricato in questa fase di rinvio , la corte di merito ha quindi correttamente respinto l’istanza istruttoria della parte attrice in riassunzione diretta all’ammissione di integrazione della CTU per procedere ad un ulteriore ricalcolo che non tenga conto della debenza di interessi moratori sia ante che post 31.03.1997 in quanto usurari . Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierno ricorrente riproponga in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del rinvio e da questo non accolta, senza ( quantomeno idoneamente ) censurare le suindicate la rationesdecidendi. Con il secondo ( indicato come 2° e 3° ) complesso motivo il ricorrente denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell'art. 1, comma 136, della legge n. 124/2017 in materia di contratti di leasing finanziario”, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché “motivazione assente e/o apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia in ordine alla titolarità del macchinario oggetto del contratto di leasing”,in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., Siduole non essersi la corte di merito pronunciata in ordine alla richiesta declaratoria di riscatto oggetto di contratto di leasing finanziario per aver pagato tutto il relativo importo, né si sia pronunciatain ordine alla restituzione del medesimo . Lamenta che la Corte d’Appello ha completamente omesso di pronunciarsi sull a questione relativa all’integrale pagamento del macchinarioe del relativo importo di riscatto , nonché di valutare le conseguenzeche il pagamento delle somme ingiunte da parte dello Scorrano avrebbe determinato in ordine al trasferimento della titolaritàdel bene. Ilmotivo è infondato. Nell’impugnata sentenza risulta dalla corte di merito sottolineato come l’odierno ricorrente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni , né regolarizzato la posizione debitoria, rimanendo debitore della società di leasing (ora [OSCURATO:PERSONA] spa) per canoni insoluti, con la conseguenza che il bene oggetto del contratto di leasing non possa in alcun modo considerarsi “riscattato” . Orbene, emerge evidente, a tale stregua, non solo che la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero motivatamente pronunziato in ordine alla dedotta questione del riscatto del macchinario,ma altresì che l’odierno ricorrente non ha invero co lto e ( quantomeno idoneamente ) censuratol’effettiva ratio decidendi della sentenza gravata concernente la circostanza che il ricorrente nonha regolarizzato la propria situaz ione debitoria, con conseguente impossibilità di considerare riscattato il macchinario oggetto di contrattodi leasing finanziario in argomento . Con il terzo ( indicato come 4° e 5° ) complesso motivo il ricorrente-nellaqualità- denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 633 e 634 c.p.c per assenza del presupposto di legge della liquidità necessaria per l'emissione dei decreti ingiuntivi, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.; nonché Motivazione assente e/o apparente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.” Siduole che la corte di merito non abbia accertato la mancanza del presupposto di legge della liquidità del credito alla base del decreto ingiuntivo n. 1691/98 né considerato la conseguente illegittimità del secondo decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riconsegna del macchinario in questione e non abbia , per l’effetto, revocato le statuizioni sulla liquidazione delle spese processuali dispostenella fase monitoria in favore della odierna resistente per entrambii decreti ingiuntivi. Ilmotivo è sotto plurimi profili inammissibile. Essorisulta formulato anzitutto in violazione del requisito a pena d’inammissibilitàprescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. ( che trova applicazioneanche nel giudizio di rinvio ) là dove il ricorrente pone a base delle mossa censura atti e document i del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli - per la parte strettamente d’interessein questa sede - nel ricorso , nemmeno provvede ndo alla relativa “localizzazione” , a fortiori in considerazione dei profili di novità che ( come dalla contror icorrente eccepito nei propri scritti difensivi) tale censura prospetta. Deve per altro verso sottolinearsi come, al di là della formale intestazione del motivo,il ricorrente prospetti in realtà inammissibili doglianze di erronea valutazione delle emergenze processuali e di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti in particolare dalla vigente formulazione dell’art. 360, 1° co, n. 5, cod. proc. civ. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 17/5/2021, n. 13170; Cass., Sez. Lav., 12/10/2018, n. 25543), nel caso ratione temporisapplicabile. Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i segnalatiprofili, le deduzioni del ricorrente si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). Per tale via, il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente - nella qualità - al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.000,00,di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società IntesaSanpaolos.p.a. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà at
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