CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25883/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4706-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contfOliCOITellte- avverso la sentenza n. 1555/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia che ha riformato la pronuncia della CIP di Varese ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di irrogazione di sanzioni in relazione alla rideterminazione delle rate d'acconto per l'anno 2018 relative al subentro nella fornitura di energia elettrica ai clienti finali acquisiti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito di cessione -da parte di quest'ultima- del relativo ramo d'azienda. L'amministrazione aveva infatti constatato erronea compilazione della dichiarazione di consumo per l'anno 2017, pretendendo il recupero della maggiore accisa dovuta a seguito della predetta rideterminazione, basata sugli ultimi mesi dell'anno invece che sulla media dell'intero periodo. Più in particolare, il collegio di secondo grado ha ritenuto contradditoria la sentenza della CTP, ritenendo fondato il motivo della mancata attivazione preventiva del contradditorio, in ragione della notifica di PCV e atti impositivi nello stesso momento. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui la parte contribuente ha reagito con controricorso, chiedendo la remissione in termini per oggettive difficoltà di notifica dello stesso. Inoltre, la stessa parte privata ha depositato memoria in prossimità della precedente adunanza. Ric. 2021 n. 04706 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Va°1 controversia, chiamata all'adunanza del 13 gennaio è stata rinviata per l'acquisizione dei fascicoli d'ufficio.9- O,..22 ,31L. - CONSIDERATO Preliminarmente, sull'istanza di remissione in termini, previa verifica della corrispondenza degli atti depositati mediante trasmissione in via telematica con gli atti depositati mediante spedizione postale, si ritiene di poter accogliere l'istanza di rimessione in termini per il deposito del controricorso ex art. 153 c.p.c., stante la documentazione dell'oggettivo impedimento alla ricezione della relativa PEC nell'ultimo giorno utile per tale adempimento (6.4.2021). Nel merito, con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12 1. n. 212/2000 in combinato disposto con l'art. 19, quarto comma, d.lgs. n. 504/1995, nella sostanza affermandosi non essere necessario il termine a difesa, trattandosi di accertamento "a tavolino", privo di accesso in sede del contribuente. A partire dall'entrata in vigore dell'art. 4-ter, del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016, che ha integralmente novellato l'art. 19 del TUA, la disciplina dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 è oggi applicabile anche alle accise, stante l'espresso rinvio contenuto nel comma 4 del citato art. 19 del TUA (Cass., 28344/2019). Nella specie, la CTR ha accertato che gli atti impositivi, ancorché notificati contestualmente al processo verbale di constatazione, erano stati preceduti dalla comunicazione alla contribuente di una nota con la quale l'amministrazione finanziaria aveva constatato l'erroneo calcolo delle rate di acconto sulla base del mero esame della dichiarazione di consumo ed aveva invitato la contribuente a presentare osservazioni entro il termine di giorni 20, senza alcun accesso presso i locali aziendali e, quindi, nell'ambito di un accertamento c.d. " a tavolino". Ric. 2021 n. 04706 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- Sennonché, il novellato comma quarto dell'art 19 d.lgs. n. 504/1995, dispone testualmente: "Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Sul punto, questa Corte ha distinto tra la disposizione previgente e l'attuale, affermando che in tema di diritti e garanzie del contribuente, in materia di accise, fino all'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in 1. n. 225 del 2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della 1. n. 212 del 2000, bensì l'art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 concernente gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto diritti doganali, la cui disciplina è assimilata a quella delle accise stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 (cfr. Cass. V, n. 28344/2019). Nel caso di specie, il mancato rispetto del termine dilatorio inficia il provvedimento impositivo. Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2021 n. 04706 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.cinquemilatrecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.