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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18298/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'accertata finalità di spaccio, richiamando una serie di elementi tra cui, oltre la detenzione di un quantitativo di circa 32 grammi di sostanza di tipo hashish, la presenza di un bilancino, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], rifornitosi dal ricorrente varie volte, e il riscontro oggettivo di un dialogo telefonico tra i due.

Hanno, inoltre, rigettato il motivo d'appello inerente alla mancata prova circa la natura drogante dalla sostanza per il mancato compimento della perizia, richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui è sufficiente a tal fine l'esito positivo del narcotest (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

D P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Il ricorso prospetta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). I giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine all'accertata finalità di spaccio, richiamando una serie di elementi tra cui, oltre la detenzione di un quantitativo di circa 32 grammi di sostanza di tipo hashish, la presenza di un bilancino, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], rifornitosi dal ricorrente varie volte, e il riscontro oggettivo di un dialogo telefonico tra i due. Hanno, inoltre, rigettato il motivo d'appello inerente alla mancata prova circa la natura drogante dalla sostanza per il mancato compimento della perizia, richiamando l'orientamento di questa Corte secondo cui è sufficiente a tal fine l'esito positivo del narcotest (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680 - 01) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. D P.Q.M
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