CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2021
Cassazione n. 38833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed è stata, invece, disposta la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, in relazione alla pena da scontare così come determinata dal provvedimento di cumulo del 19 novembre 2019, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 23 settembre 2016. 2. Avverso detto provvedimento ricorre la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catania. Il provvedimento è stato sospeso dal Tribunale di sorveglianza di Catania ai sensi degli artt. 666, comma 7 e 678 cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 656, comma 6, 678 e 666 cod. proc. pen., e 70 I. 26 luglio 1975, n. 354, perché il Tribunale, nel decidere sull'istanza del condannato, non ha considerato che nel fascicolo vi era un provvedimento di cumulo del 5 ottobre 2021 che, assorbendo i precedenti, determinava la pena complessiva in anni tre, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e 51 euro di multa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è fondato. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, nel decidere sull'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] ha considerato esclusivamente il precedente provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il 'Tribunale di Catania, per mesi tre di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., commesso il 23 settembre 2016, senza rilevare che detto provvedimento di cumulo aveva determinato la pena complessiva in mesi sette, giorni dieci di reclusione e 51 euro di multa, nonché detta pena era stata assorbita dal successivo decreto di cumulo, emesso dal Procuratore della Repubblica di Enna in data 11 giugno 2021, che aveva rideterminato la pena da scontare in anni due, mesi nove, giorni dieci di reclusione e 51 euro di multa. Anche questo ultimo provvedimento era stato, a sua volta, superato dall'assorbimento di detta pena nel decreto di cumulo, emesso dal Procuratore della Repubblica di Catania in data 5 ottobre 2021, che determinava la pena in anni tre, mesi cinque, giorni dieci di reclusione e 51 euro di multa, così concedendo la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, I. 26 luglio 1975, n. 354, per una pena che non era quella su cui avrebbe dovuto deliberare. 2. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. Così deciso in data 7 giugno 2022 Il Consigliere estens