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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03356/2024

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[OSCURATO:PERSONA] visti oli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta da! [OSCURATO:PERSONA]; unte le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamm1ssibilità o il rigetto del rso: un ne e rlchleste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostitozlone dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avi. [OSCURATO:PERSONA], che no ns'stto per l'accoglimento Col ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avversD l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato rigettato l'appeilo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare o di sostituzione della stessa con la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.

Deducono tre motivi di ricorso di seguito riassunt nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi possono essere esiaosti congiuntamente, deducono i vizi di violazione di legge e di illogicità mancanza della motivazione relativa alla ritenuta i:-.)ermanenza del guadi-o gravemente indiziario a carico del ricorrente in ordine ai reato di cui all'art. 74 cl.P.R. n. 309 del 1990 e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Rileva, in primo luogo, il ricorrente che il Tribunale di Palmi„ nel rigettare l'istanza, è incorso in un errore laddove ha considerato che la misura custodiale ancora efficace anche per altri reati oltre quello associativo, atteso che lo stesso Trunale ne ha dichiarato l'inefficacia in relazione ai capi 49 e

51. Ciò premesso, si rileva che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la -lieivanza sul giudizio di gravità indiziaria della deposizione del teste Anobile, firmatario dell'informativa principale, il quale non ha saputo indicare da guaii eiernend investigativi aveva desunto il ruolo contestato a Scarcia di promotore del ramo dea consorteria operante in Basilicata e l'esistenza stessa di detto ramo.

Inoltre, con riferimento alla cd.

"imbasciata" di Splimando, li Tribunale ha omesso di considerare le argomentazioni difensive in cui si rappresentava che Johtenuto di tale "irnbasciata" non atteneva ai traffico d sostanze stupefacenti contestato a Scarcia, ma ad un fatto esterno ovvero progetto di [OSCURATO:PERSONA] di ricostituire il locale di Policoro-Scanzano, progetto nel quale Scarcia non voleva essere coinvolto come emergeva dalia conversazione dei 7/1;2038, riportata riell'add.i dieit., tra Pace, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce ancora che l'ordinanza impugnata contrasta con la parte della deposizione dei teste Anobile che ha escluso che Scarcia si sia mai recato a Rosarno.

Nell'ordinanza., invece, si considera tale condotta, volta ad arginare i progetti di Pare e a favorire l'ascesa di Marino, quale contributo causale apportato da Scarcia.

Anche con ilferlmento ali'ulteriore contributo contestato a Scarcia di essersi adoperato per aprire nuovi canali di approvvigionamento, l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che il teste Anobile ha ammesso in dibattimento che non eisuitano conversazioni significative in ordine alla cessione di un campione di sostanza stupefacente avvenuta a Napoli.

In ogni caso, aggiunge il ricorrente, detta cessione, ove riscontrata, potrebbe, al più, fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordlne al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n, 309 del 1990, ma non ata eartecipazione ai sodalizio.

Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione sulla tenuta del giudizio di gravità .'hdiziaria in ordine a detta partecipazione - fondata su elementi indizia:n temporalmente circoscritti ad un arco di sei giorni, dal 6 all'Il. gennaio 2018 - Cd luce della parte delle dichiarazioni del teste Anobile che ha riferito quanto segue: ..)che. quando [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in Basilicata nel 2018 non contattava L. ricorrente, nonostante il ruolo apicale contestato nell'imputazione, ma sole l'imputato [OSCURATO:PERSONA] presso la cui abitazione veniva ospitato; 2;idhe Scarcia non aveva contatti con altri sodali ed ha avuto un so+o incontro con [OSCURATO:PERSONA], incontro in relazione al quale il teste, durante il controesame, ha smentito la circostanza relativa alla presenza di [OSCURATO:PERSONA].

5. deduce„ inoltre, ia lacuna della motivazione in orcirie all'ulteriore contributo contestato al ricorrente, relativo al suo coinvolgimento neiie piantagioni ci marijuana, contributo che, come rappresentato nell'atto di appello, è stato smentito dalla perizia redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA].

Altro aspetto di illogicità attiene alla valutazione del.a conversazione Intercorsa tra Scarcia e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], quale ulteriore elemento indiziarlo a sostegno della intraneità dei ricorrente..

Si afferma, infatti, cne taie valutazione, oltre che disancorata dal contenuto deli'intercettazione, è in contrasto con quanto dichiarato dal teste Anobile che ha escluso qualsiasi contatto tr2; ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deduce ii ricori -ente che l'ordinanza impugnata, con motivazione illogica, ha confermato la sussistenza di gravi indizi nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito in dibattimento: a) che i rapporti tra Scorcia e soggetti originari di Rosarno erano risalenti nei tempo e frutto di episodi narrati, ma mai riscontrati; b) che non vi erano rapporti di conoscenza tra ricorrente componenti della famiglia Pisano; c) che il ricorrente non era consapevole dei rapporti tra Pace e Pisano.

In ogni caso, anche a prescindere da tal: rapporti, l'ordinanza irn -Jugnata ha omesso di motivare sulla consapevolezza del ricorrente ct evoiare con !a propria condotta [OSCURATO:PERSONA] aeoarteneate: Rosarno.

Ultimo profilo di censura attiene alla identificazione del ricorrente, che ' Tribunaie fonda sul fatto che gli incontri con Pace avvenivano presso ii bar Stella, indicato nell'informativa di reato come luogo utilizzato abitualmente dall'imputato per i suoi incontri.

Rileva il ricorrente che tale ultimo assunto è stato smentito daila deposizione del teste Anobile, che ha riferito che E ricorrente è stato sottoposto a OL;e soli controlli presso tale luogo nel 2015 e nel 2017.

Si afferma, inoltre, che non vi è alcuna certezza che Pace, nella mattinata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; abbia incontrato un solo "Salvatore", posto che: non può escludersi che il captatore informatico non abbia registrato altri incontri; manca una comparazione vocale tra il prog. 1850 e gli altri; nei presente procedimento sono imputati altri soggetti nome di "Salvatote - stato svolto alcun accertamento per verificare se -icerlocutore ai Pace fosse, viece„ tale Sa.ivatore Scarci, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], luogo dove all'epoca :cmonva io stesso Paci. 1.3 Con i terzo motivo di ricorso si deduce il vizio O -not azione in ordine ai d ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di vaiutare ncidenza sia del periodo di detenzione del ricorrente (due anni e sette mesi) che dela deposizione dei teste Anobile.

Sostiene, ai riguardo il ricorrente, che tali eierrienti, unitamente al fatto che le sue condotte sono circoscritte al oennaio 2018.

HiE.::-„no quale fattore di attenuazione delle esigenze cautelari che potevano essere soddisfatte anche con !a misura degli arresti domicillari, anche con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della sorella di Scarcia„ sito a Taranto e„ dunque, in uodo diverso rispetto a quello ove si assume consumata la condotta associativa, [OSCURATO:PERSONA]

1. L ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte, pri-ni due 7,30tiVi, da esaminare congitinta ,ente .0 quanto tra oro !ogicamente connessi, sono generici, interamente versati in fatto, di carattere rivaiutativo, in parte meramente reiterativi di questioni coperte dai giudicato caLitenare e, o altra parte, formulati in termini meramente condetturaii.

Pretminarrnente, va corretta Verronea indicazione contenuta nel ordinanza impugnata circa l'attuale efficacia della misura custodlaie anche in relazione ai due reati di cui ah'art. 73 d.P.R. n, 309 del 1990.

Trattasi di un errore che non ha alcuna runeaza sui! contenuto e sulla tenuta logica della moto. azione e che, pertanto, può essere corretto in questa Sede.Ciò premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso che le dichiarazioni rese dal teste Anobile du:-an-ce controesame costituiscano un "fatto nuovo' idoneo a determinare una rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria cristailizzatosi con il giudicato cautelare.

Ciò; innanzitutto, perché tale deposizione si colloca nella fase embrionale albattimentale e, in secondo luogo, barche aiL:traverso il suo conteriu,o :a difesa si è limitata a riproporre le medesime questioni sulle intercettazioni aià esaminate nell'incidente cautelare.

In particolare; il Tribunale ha sottolineato che i teste non ha in alcun modo smentito che Scarcia utilizzasse il [OSCURATO:PERSONA] per i suoi TO O e che, in ogni caso, l'incontro con Pace deil'8/1./2018 na trovato riscontro nella conversazione intercettata in tale data in cui proorlo quest'uitimo diceva di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA] e che fino a quella mattina era stato con lui (si veda p. 3 dell'ordinanza).

Proprio in ragione degli elementi indiziari emergenti da tale conversazione, oltre che da quella del precedente 6/1/2018 - avvenuta presso oeCeen;u bar - in ceil Scarcia diceva a Pace che onora SU':1:(_e_SSVC si sarebbero incontrati con un fornitore il Tribunale ha escluso che l'assenza al servizi al osservazione presso ii bar Stella, riferita da Anobile, possa incidere sulla tenuta della onosbelstazione accusatoria.

Con motivazione parimenti immune da vizi logici à stata, inoltre, ritenute irrilevante ia circostanza che l'indagine relativa al presente procedimento abbia avuto origine da altra indagine relativa a condotte di partecipazione ad associazione ai stani-iipo mafioso, L'ordinanza impugnata sottolinea, ai riguardo, che Scarcia, quale reggente della locale di Policoro, al momento dei fatti in contrasto con l'altra locale Scanzano ionico retta da [OSCURATO:PERSONA], era un interlocutciiite necessarie ;per ia realizzazione dei progetti di Pace e del suo referente Marino (è stata, a tal fine, -isiderata la conversazione tra Pace e Scarcia in cui ii primo gli prospettava la di "reclutare" [OSCURATO:PERSONA] come fu-nitore, in aitemativa en omvane albanese nonché la successiva conversazione presso il bar Stella in cui Scaticia metteva Pace in contatto con un fornitore di sua 'fiducia di Policoro).

La questione delia cd.

"imbasciata" da parte di Solimando è stata affrontata lie pagine 5 e 6 dell'ordinanza, ma attiene alla riorganizzazione della locale di 'nerangnc-ta di Poiicoro-Scanzano.

In ogni caso, I tribunale ha considerai:o .iievante l'atteggiamento di maggior prudenza dei ricor -ante rispetto ai progetti ai Pace e Marino ai fini della valutazione del ruolo di Scarcia nei sodalizio di cui all'art.

TO d P.R.. n. 309 dei 1990, la CIA configurabilità, secondo la giurisprudenza di questa Co -- e non è incompatibile con l'esistenza di interessi conflittuali tre i singeiii componenti del sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, deo. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276068 - 02).

A fronte di tale non illogica motivazione, i motivi in esame s; limitano a proporre una lettura frazionata delle dichiarazioni del teste Anobie e, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Tribunale, facendo leva su taluni frammenti delle dichiarazioni rese in dibattimento, tendono a sollecitare una non consentita riyaiutazione dei quadro indiziario attraverso un riesame dei medesimi elementi nOiziari !a cui gravità, oltre a non essere direttamente incisa dalla deposizione r:E'..Sa dai resto, stata confermata in sede di incidente cauteiaie.

Va, infatti, considerato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, talune caiestioni che il incorrente tende ad introdurre attraverso il riesame della deposizic ,ne di Andipiie„ sono coperte dal c.d.

"giudicato cautelare'.

In particolare, ie questioni reiativei íiiill'identificazione di Scarcia nell'interlocutore delle conversazioni intercettate, ai rapporti con Pace ed alla condotta volta a favorire l'ascesa di Marino mettendo a sua disposizione le piantagioni per la marjuana sono state già esaminate daiia Quinta sezione di questa Corte che con la sentenza n. 27971 del 14/6/2021 ha ricietato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto neiia richiesta di riesame del provvedimento genetico.

Tale sentenza ha, inoltre, ritenuto aspecifico il motivo di ricorso sull'aggravante di cui al 416-bis.1 cod. pen.

«in quanto il -.-ribuna!e del riesame ha evidenziato come Scarna fosse ben consopevoie della collocazione di Pace nell'ambito della crimiralita, Organizzata di Rdsarno e dela circostanza che i proventi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 sarebbero andati a rimpinguare le casse della cosca di 'ndrangneta e come avesse accettato di buon grado la partnership con ii sodealzio c,aiabrese.» T 3;ni caso, rileva il Collegio che, anche a prescindere dalle preclusioni correate aii'incOdente (r.--3utelare.., le questioni proposte dal rico.rrente in merito alla sua dentificazione sono formulate in termini meramente congetturali.

E"„ invece, aspecifica e scarsamente comprensibile l'ulteriore questione dedotta in ricorso circa !a riievanza della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui non si specifica contenuto„ in ordinea contributo fornito dal ricorrente in relazione alle piantagioni à marijua Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anch'essa confermata in sede di incidente cautelare, l'ordinanza impugnata ? con motivazione non manifestamente iliogica, ha dato atto dei risalenti contatti e a I ricorrente e le famigiie di 'ncirsingneta operanti nella piana di [OSCURATO:PERSONA], e, a conferma della sua sussistenza, ha considerato che Pace si è recato in territorio !ucano con i benestare Pisiarie, e con l'intenzione di rifondare !a locale di Poi coro„ la cui gestione all'epoca dei fatti era affidata proprio a Scarcia.

3. D terzo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato.

Secondo !a consolidata giurisprudenza dl questa Corte, dai loliedio pienamente condivisa e ribadita, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sestituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da e'ieinen di sicura valenza sintomatica in ordine ai rinutareiento dele esgenze caute apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento ai singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti i' mero decorso del tempo daliiinizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative r7)'-escrzcyni, o SI "hi:anciamento" con la valutazione ("in rnelius") delle esigearle nauteari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Ser. 2, a. 54298 CCI 1.61C.,9/2C16, ftv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2037; Poropat, Rv, 238763).

Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso dei tempo deill'repoilcazione della misura non assume di per sij-: rilievo come fattore d. rettere azione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce nell'ai-riai Iscipline dei termini di durata massima della custoela stessa (cfr. 24897 dei 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considei -ato i,initamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne incidenza suiliinte.risita dei periccio di recidiva dei prevenuto (Sez.4, n. 34786 dei 3/4/2314, Morabito, Pv I253293).

L'ordinanza impugnata, facendo corretta appliciazione di tale principio el diamo , ha legittimamente considerato non rilevante ai fini deli'attenuazione delie esigenze cautelari il tempo trascorso dall'esecuzione dell'ordinanza e, ponendo l'accento sulle eievata pericolosità di Scarcia (già condannato per altr reati tra cui anche reatc Ol cui all'art. 416-bis cod perì.), suliluiterae e grave reato in tema di armi oggetto di imputazione provvisoria ai capo 46, in relazione aiia richiesta a Pace di fornirgli un kaiashnikov, sulla sua rete di conoscenze con ambienti criminail e di nierarigneta, ha escluso l'idoneità della misura meno affilittiva anche con l'imoieec ie.

Oreceialetto elettronico.

Così facendo, contrariamente a civanto dedotto Cal rcc-rezre, H Tribunale ha implicitamente escluso della misura meno afiittiva anche se eseguita presso il domicilio della sorella.

Va, infine, aggiunto che la medesima questione relati n,a alla rilevanza dei tenpc decorso (lei fatti sulie esigenze cautelari è state ritenuta manifestamente infondate ne [OSCURATO:PERSONA] con ia sentenza n. 27971 del 2021.

Si è, infaiW, considerato crea, cithe all'operatività delle presunzioni relative legate al titolo dei reato, «il Collegio hea caute'a ha gesto in luce cne: l'opera dei ricorreirit_e era stata strategica; eri aveva a disposizione una collaudata rete di l'ornitori ed era ben a conoscenza degli delinquenziaii del territorio; aveva chiesto a .[OSCURATO:PERSONA] di procurargii un Ka'ashnikov„ circostanza significativa del suo coirivolgimento in dinamiche C',1712!"-íai• di alto profilo e di natura violenta; egli faceva registrare a proprio cwice, nror:t. precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso esterne in iassociazione mafiosa; ia reattività rispetto alle diffico!tà e !a capacità di riciciarsi rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità.» 4.Aiiinammissibilità del ricorso segue la condanna de; ricorrente a; bagameni.e eieHe spese processuali e della somma di euro tremiia da versare ,n favore deila cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza .versare in colpa nella determinazione della causa di iramrnissibilità ;Corte cost, n. 13.c, dg; 2000).

P.Q.M. ricorso e condanna il ricorrente ci pa.camento delle spera prccessuail e della somma di euro tremila ri favore Cassa (lehe an-,nnende. aia Can

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] visti oli atti, provvedimento impugnato e il ricorso; udita ia relazione svolta da! [OSCURATO:PERSONA]; unte le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inamm1ssibilità o il rigetto del rso: un ne e rlchleste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostitozlone dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avi. [OSCURATO:PERSONA], che no ns'stto per l'accoglimento Col ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avversD l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale è stato rigettato l'appeilo proposto avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare o di sostituzione della stessa con la misura degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Deducono tre motivi di ricorso di seguito riassunt nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi possono essere esiaosti congiuntamente, deducono i vizi di violazione di legge e di illogicità mancanza della motivazione relativa alla ritenuta i:-.)ermanenza del guadi-o gravemente indiziario a carico del ricorrente in ordine ai reato di cui all'art. 74 cl.P.R. n. 309 del 1990 e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Rileva, in primo luogo, il ricorrente che il Tribunale di Palmi„ nel rigettare l'istanza, è incorso in un errore laddove ha considerato che la misura custodiale ancora efficace anche per altri reati oltre quello associativo, atteso che lo stesso Trunale ne ha dichiarato l'inefficacia in relazione ai capi 49 e 51. Ciò premesso, si rileva che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare la -lieivanza sul giudizio di gravità indiziaria della deposizione del teste Anobile, firmatario dell'informativa principale, il quale non ha saputo indicare da guaii eiernend investigativi aveva desunto il ruolo contestato a Scarcia di promotore del ramo dea consorteria operante in Basilicata e l'esistenza stessa di detto ramo. Inoltre, con riferimento alla cd. "imbasciata" di Splimando, li Tribunale ha omesso di considerare le argomentazioni difensive in cui si rappresentava che Johtenuto di tale "irnbasciata" non atteneva ai traffico d sostanze stupefacenti contestato a Scarcia, ma ad un fatto esterno ovvero progetto di [OSCURATO:PERSONA] di ricostituire il locale di Policoro-Scanzano, progetto nel quale Scarcia non voleva essere coinvolto come emergeva dalia conversazione dei 7/1;2038, riportata riell'add.i dieit., tra Pace, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce ancora che l'ordinanza impugnata contrasta con la parte della deposizione dei teste Anobile che ha escluso che Scarcia si sia mai recato a Rosarno. Nell'ordinanza., invece, si considera tale condotta, volta ad arginare i progetti di Pare e a favorire l'ascesa di Marino, quale contributo causale apportato da Scarcia. Anche con ilferlmento ali'ulteriore contributo contestato a Scarcia di essersi adoperato per aprire nuovi canali di approvvigionamento, l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare che il teste Anobile ha ammesso in dibattimento che non eisuitano conversazioni significative in ordine alla cessione di un campione di sostanza stupefacente avvenuta a Napoli. In ogni caso, aggiunge il ricorrente, detta cessione, ove riscontrata, potrebbe, al più, fondare un giudizio di gravità indiziaria in ordlne al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n, 309 del 1990, ma non ata eartecipazione ai sodalizio. Si deduce, inoltre, la carenza di motivazione sulla tenuta del giudizio di gravità .'hdiziaria in ordine a detta partecipazione - fondata su elementi indizia:n temporalmente circoscritti ad un arco di sei giorni, dal 6 all'Il. gennaio 2018 - Cd luce della parte delle dichiarazioni del teste Anobile che ha riferito quanto segue: ..)che. quando [OSCURATO:PERSONA] si era trasferito in Basilicata nel 2018 non contattava L. ricorrente, nonostante il ruolo apicale contestato nell'imputazione, ma sole l'imputato [OSCURATO:PERSONA] presso la cui abitazione veniva ospitato; 2;idhe Scarcia non aveva contatti con altri sodali ed ha avuto un so+o incontro con [OSCURATO:PERSONA], incontro in relazione al quale il teste, durante il controesame, ha smentito la circostanza relativa alla presenza di [OSCURATO:PERSONA]. 5. deduce„ inoltre, ia lacuna della motivazione in orcirie all'ulteriore contributo contestato al ricorrente, relativo al suo coinvolgimento neiie piantagioni ci marijuana, contributo che, come rappresentato nell'atto di appello, è stato smentito dalla perizia redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA]. Altro aspetto di illogicità attiene alla valutazione del.a conversazione Intercorsa tra Scarcia e [OSCURATO:PERSONA], dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], quale ulteriore elemento indiziarlo a sostegno della intraneità dei ricorrente.. Si afferma, infatti, cne taie valutazione, oltre che disancorata dal contenuto deli'intercettazione, è in contrasto con quanto dichiarato dal teste Anobile che ha escluso qualsiasi contatto tr2; ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deduce ii ricori -ente che l'ordinanza impugnata, con motivazione illogica, ha confermato la sussistenza di gravi indizi nonostante il [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito in dibattimento: a) che i rapporti tra Scorcia e soggetti originari di Rosarno erano risalenti nei tempo e frutto di episodi narrati, ma mai riscontrati; b) che non vi erano rapporti di conoscenza tra ricorrente componenti della famiglia Pisano; c) che il ricorrente non era consapevole dei rapporti tra Pace e Pisano. In ogni caso, anche a prescindere da tal: rapporti, l'ordinanza irn -Jugnata ha omesso di motivare sulla consapevolezza del ricorrente ct evoiare con !a propria condotta [OSCURATO:PERSONA] aeoarteneate: Rosarno. Ultimo profilo di censura attiene alla identificazione del ricorrente, che ' Tribunaie fonda sul fatto che gli incontri con Pace avvenivano presso ii bar Stella, indicato nell'informativa di reato come luogo utilizzato abitualmente dall'imputato per i suoi incontri. Rileva il ricorrente che tale ultimo assunto è stato smentito daila deposizione del teste Anobile, che ha riferito che E ricorrente è stato sottoposto a OL;e soli controlli presso tale luogo nel 2015 e nel 2017. Si afferma, inoltre, che non vi è alcuna certezza che Pace, nella mattinata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ; abbia incontrato un solo "Salvatore", posto che: non può escludersi che il captatore informatico non abbia registrato altri incontri; manca una comparazione vocale tra il prog. 1850 e gli altri; nei presente procedimento sono imputati altri soggetti nome di "Salvatote - stato svolto alcun accertamento per verificare se -icerlocutore ai Pace fosse, viece„ tale Sa.ivatore Scarci, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], luogo dove all'epoca :cmonva io stesso Paci. 1.3 Con i terzo motivo di ricorso si deduce il vizio O -not azione in ordine ai d ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di vaiutare ncidenza sia del periodo di detenzione del ricorrente (due anni e sette mesi) che dela deposizione dei teste Anobile. Sostiene, ai riguardo il ricorrente, che tali eierrienti, unitamente al fatto che le sue condotte sono circoscritte al oennaio 2018. HiE.::-„no quale fattore di attenuazione delle esigenze cautelari che potevano essere soddisfatte anche con !a misura degli arresti domicillari, anche con braccialetto elettronico, presso l'abitazione della sorella di Scarcia„ sito a Taranto e„ dunque, in uodo diverso rispetto a quello ove si assume consumata la condotta associativa, [OSCURATO:PERSONA] 1. L ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte, pri-ni due 7,30tiVi, da esaminare congitinta ,ente .0 quanto tra oro !ogicamente connessi, sono generici, interamente versati in fatto, di carattere rivaiutativo, in parte meramente reiterativi di questioni coperte dai giudicato caLitenare e, o altra parte, formulati in termini meramente condetturaii. Pretminarrnente, va corretta Verronea indicazione contenuta nel ordinanza impugnata circa l'attuale efficacia della misura custodlaie anche in relazione ai due reati di cui ah'art. 73 d.P.R. n, 309 del 1990. Trattasi di un errore che non ha alcuna runeaza sui! contenuto e sulla tenuta logica della moto. azione e che, pertanto, può essere corretto in questa Sede.Ciò premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha escluso che le dichiarazioni rese dal teste Anobile du:-an-ce controesame costituiscano un "fatto nuovo' idoneo a determinare una rivalutazione del giudizio di gravità indiziaria cristailizzatosi con il giudicato cautelare. Ciò; innanzitutto, perché tale deposizione si colloca nella fase embrionale albattimentale e, in secondo luogo, barche aiL:traverso il suo conteriu,o :a difesa si è limitata a riproporre le medesime questioni sulle intercettazioni aià esaminate nell'incidente cautelare. In particolare; il Tribunale ha sottolineato che i teste non ha in alcun modo smentito che Scarcia utilizzasse il [OSCURATO:PERSONA] per i suoi TO O e che, in ogni caso, l'incontro con Pace deil'8/1./2018 na trovato riscontro nella conversazione intercettata in tale data in cui proorlo quest'uitimo diceva di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA] e che fino a quella mattina era stato con lui (si veda p. 3 dell'ordinanza). Proprio in ragione degli elementi indiziari emergenti da tale conversazione, oltre che da quella del precedente 6/1/2018 - avvenuta presso oeCeen;u bar - in ceil Scarcia diceva a Pace che onora SU':1:(_e_SSVC si sarebbero incontrati con un fornitore il Tribunale ha escluso che l'assenza al servizi al osservazione presso ii bar Stella, riferita da Anobile, possa incidere sulla tenuta della onosbelstazione accusatoria. Con motivazione parimenti immune da vizi logici à stata, inoltre, ritenute irrilevante ia circostanza che l'indagine relativa al presente procedimento abbia avuto origine da altra indagine relativa a condotte di partecipazione ad associazione ai stani-iipo mafioso, L'ordinanza impugnata sottolinea, ai riguardo, che Scarcia, quale reggente della locale di Policoro, al momento dei fatti in contrasto con l'altra locale Scanzano ionico retta da [OSCURATO:PERSONA], era un interlocutciiite necessarie ;per ia realizzazione dei progetti di Pace e del suo referente Marino (è stata, a tal fine, -isiderata la conversazione tra Pace e Scarcia in cui ii primo gli prospettava la di "reclutare" [OSCURATO:PERSONA] come fu-nitore, in aitemativa en omvane albanese nonché la successiva conversazione presso il bar Stella in cui Scaticia metteva Pace in contatto con un fornitore di sua 'fiducia di Policoro). La questione delia cd. "imbasciata" da parte di Solimando è stata affrontata lie pagine 5 e 6 dell'ordinanza, ma attiene alla riorganizzazione della locale di 'nerangnc-ta di Poiicoro-Scanzano. In ogni caso, I tribunale ha considerai:o .iievante l'atteggiamento di maggior prudenza dei ricor -ante rispetto ai progetti ai Pace e Marino ai fini della valutazione del ruolo di Scarcia nei sodalizio di cui all'art. TO d P.R.. n. 309 dei 1990, la CIA configurabilità, secondo la giurisprudenza di questa Co -- e non è incompatibile con l'esistenza di interessi conflittuali tre i singeiii componenti del sodalizio (cfr. Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, deo. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276068 - 02). A fronte di tale non illogica motivazione, i motivi in esame s; limitano a proporre una lettura frazionata delle dichiarazioni del teste Anobie e, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del Tribunale, facendo leva su taluni frammenti delle dichiarazioni rese in dibattimento, tendono a sollecitare una non consentita riyaiutazione dei quadro indiziario attraverso un riesame dei medesimi elementi nOiziari !a cui gravità, oltre a non essere direttamente incisa dalla deposizione r:E'..Sa dai resto, stata confermata in sede di incidente cauteiaie. Va, infatti, considerato che, come correttamente rilevato dal Tribunale, talune caiestioni che il incorrente tende ad introdurre attraverso il riesame della deposizic ,ne di Andipiie„ sono coperte dal c.d. "giudicato cautelare'. In particolare, ie questioni reiativei íiiill'identificazione di Scarcia nell'interlocutore delle conversazioni intercettate, ai rapporti con Pace ed alla condotta volta a favorire l'ascesa di Marino mettendo a sua disposizione le piantagioni per la marjuana sono state già esaminate daiia Quinta sezione di questa Corte che con la sentenza n. 27971 del 14/6/2021 ha ricietato il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto neiia richiesta di riesame del provvedimento genetico. Tale sentenza ha, inoltre, ritenuto aspecifico il motivo di ricorso sull'aggravante di cui al 416-bis.1 cod. pen. «in quanto il -.-ribuna!e del riesame ha evidenziato come Scarna fosse ben consopevoie della collocazione di Pace nell'ambito della crimiralita, Organizzata di Rdsarno e dela circostanza che i proventi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 sarebbero andati a rimpinguare le casse della cosca di 'ndrangneta e come avesse accettato di buon grado la partnership con ii sodealzio c,aiabrese.» T 3;ni caso, rileva il Collegio che, anche a prescindere dalle preclusioni correate aii'incOdente (r.--3utelare.., le questioni proposte dal rico.rrente in merito alla sua dentificazione sono formulate in termini meramente congetturali. E"„ invece, aspecifica e scarsamente comprensibile l'ulteriore questione dedotta in ricorso circa !a riievanza della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], di cui non si specifica contenuto„ in ordinea contributo fornito dal ricorrente in relazione alle piantagioni à marijua Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., anch'essa confermata in sede di incidente cautelare, l'ordinanza impugnata ? con motivazione non manifestamente iliogica, ha dato atto dei risalenti contatti e a I ricorrente e le famigiie di 'ncirsingneta operanti nella piana di [OSCURATO:PERSONA], e, a conferma della sua sussistenza, ha considerato che Pace si è recato in territorio !ucano con i benestare Pisiarie, e con l'intenzione di rifondare !a locale di Poi coro„ la cui gestione all'epoca dei fatti era affidata proprio a Scarcia. 3. D terzo motivo è generico, aspecifico e manifestamente infondato. Secondo !a consolidata giurisprudenza dl questa Corte, dai loliedio pienamente condivisa e ribadita, il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sestituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da e'ieinen di sicura valenza sintomatica in ordine ai rinutareiento dele esgenze caute apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento ai singolo indagato (od imputato), risultando all'uopo inconferenti i' mero decorso del tempo daliiinizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative r7)'-escrzcyni, o SI "hi:anciamento" con la valutazione ("in rnelius") delle esigearle nauteari operata in relazione a coindagati (o coimputati) (Ser. 2, a. 54298 CCI 1.61C.,9/2C16, ftv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2037; Poropat, Rv, 238763). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso dei tempo deill'repoilcazione della misura non assume di per sij-: rilievo come fattore d. rettere azione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce nell'ai-riai Iscipline dei termini di durata massima della custoela stessa (cfr. 24897 dei 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considei -ato i,initamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne incidenza suiliinte.risita dei periccio di recidiva dei prevenuto (Sez.4, n. 34786 dei 3/4/2314, Morabito, Pv I253293). L'ordinanza impugnata, facendo corretta appliciazione di tale principio el diamo , ha legittimamente considerato non rilevante ai fini deli'attenuazione delie esigenze cautelari il tempo trascorso dall'esecuzione dell'ordinanza e, ponendo l'accento sulle eievata pericolosità di Scarcia (già condannato per altr reati tra cui anche reatc Ol cui all'art. 416-bis cod perì.), suliluiterae e grave reato in tema di armi oggetto di imputazione provvisoria ai capo 46, in relazione aiia richiesta a Pace di fornirgli un kaiashnikov, sulla sua rete di conoscenze con ambienti criminail e di nierarigneta, ha escluso l'idoneità della misura meno affilittiva anche con l'imoieec ie. Oreceialetto elettronico. Così facendo, contrariamente a civanto dedotto Cal rcc-rezre, H Tribunale ha implicitamente escluso della misura meno afiittiva anche se eseguita presso il domicilio della sorella. Va, infine, aggiunto che la medesima questione relati n,a alla rilevanza dei tenpc decorso (lei fatti sulie esigenze cautelari è state ritenuta manifestamente infondate ne [OSCURATO:PERSONA] con ia sentenza n. 27971 del 2021. Si è, infaiW, considerato crea, cithe all'operatività delle presunzioni relative legate al titolo dei reato, «il Collegio hea caute'a ha gesto in luce cne: l'opera dei ricorreirit_e era stata strategica; eri aveva a disposizione una collaudata rete di l'ornitori ed era ben a conoscenza degli delinquenziaii del territorio; aveva chiesto a .[OSCURATO:PERSONA] di procurargii un Ka'ashnikov„ circostanza significativa del suo coirivolgimento in dinamiche C',1712!"-íai• di alto profilo e di natura violenta; egli faceva registrare a proprio cwice, nror:t. precedenti, anche per reati in materia di armi e concorso esterne in iassociazione mafiosa; ia reattività rispetto alle diffico!tà e !a capacità di riciciarsi rispetto a nuovi sodalizi erano ulteriori indicatori di pericolosità.» 4.Aiiinammissibilità del ricorso segue la condanna de; ricorrente a; bagameni.e eieHe spese processuali e della somma di euro tremiia da versare ,n favore deila cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza .versare in colpa nella determinazione della causa di iramrnissibilità ;Corte cost, n. 13.c, dg; 2000). P.Q.M. ricorso e condanna il ricorrente ci pa.camento delle spera prccessuail e della somma di euro tremila ri favore Cassa (lehe an-,nnende. aia Can
Sentenza Cassazione n. 03356/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris