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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 31929/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8812-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 1522/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8812/2025 Cron.

Rep.

Ud.18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell’istante, dipendente del Ministero con qualifica di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi (DGSA), destinato all’estero in posizione di fuori ruolo a svolgere le medesime mansioni presso la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccarda dall’anno scolastico 2015-2016 per una durata superiore a nove anni scolastici e, quindi, fino al 31.8.2004 al ripristino dell’integrale corresponsione della retribuzione comprensiva dell’importo corrispondente alla quota variabile dell’indennità di direzione secondo la normativa contrattuale applicabile che prevede la corresponsione di tale emolumento anche nei periodi prestati all’estero, che riconosciuto per il primo triennio di destinazione all’estero ovvero fino all’anno scolastico 2017-2018, non gli veniva più corrisposto, in contrasto con l’art. 2 del decreto di destinazione all’estero, che sanciva la spettanza del trattamento economico metropolitano di cui al CCNL del comparto Scuola in conformità alla previsione di cui all’art. 657 d.lgs. n. 297/1994 e ciò verosimilmente in ragione della perdita della titolarità della sede di servizio di Trapani quale DGSA disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia con il decreto n. 7827/2018 in spregio della normativa in materia che ne prevedeva la conservazione. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta ricostruito il quadro normativo, richiamando in particolare l’art. 145, comma 1, del CCNL 2007 e riconoscendone l’applicabilità nella specie, dovuto al personale collocato fuori ruolo il trattamento di cui al capo VIII del CCNL riguardante gli “aspetti economico-retributivi generali” regolati agli artt. da 77 a 90 del CCNL e così la stessa indennità di direzione che l’art. 77 comprende nel trattamento accessorio ma quale parte della retribuzione costantemente spettante - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorsoassistito da memoria, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 77, 88 e 89 del CCNL 2006-2009 in combinato disposto con l’art. 145 del medesimo CCNL 2006-2009 e con gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento per cui la parte variabile dell’indennità di direzione costituirebbe una “componente” dello stipendio tabellare quando, invece, l’indennità di direzione, è un emolumento accessorio che, per la parte variabile, è correlata all’incarico retribuito e presenta valori diversi in base al contenuto dell’incarico, dovendosi, pertanto, escludere non solo che faccia parte dello stipendio ma che rientri tra gli assegni di carattere fisso e continuativo che l’art. 658 d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 29 d.lgs. n. 64/2017 prevedono siano corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32515 e n.32516 del 14.12.2024 seguite da Cass. n. 20212/2025), che, per quanto riferito alla questione, diversa ma assimilabile, della spettanza in favore dei dirigenti scolastici della c.d. retribuzione variabile di posizione, ben può trovare applicazione nella specie per essere inteso a riconoscere l’estraneità allo stipendio degli emolumenti accessori correlati all’incarico, la retribuzione di posizione come l’indennità di direzione e il carattere variabile di una delle componenti dell’indennità che ne esclude la qualificazione come assegno fisso e continuativo di cui gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017 prevedono la corresponsione al personale collocato fuori ruolo e destinato all’estero.

Si ricorda inoltre come Cass. n. 31520 del 2024 ha già affermato, in relazione ai DSGA,che la componente della indennità di direzione variabile lungi dall’essere fissa e continuativa, è legata a fattori soggetti a modifiche tanto che ne è stata prevista la corresponsione a carico del Fondo d’Istituto.

L’erogazione ha, dunque, una ratio compensativa del particolare impegno che è necessario nel lavorare in un determinato contesto e per il solo tempo in cui ciò si verifica.

Già questo esclude che l’indennità di direzione (parte variabile) possa essere considerata un emolumento della retribuzione accessoria a carattere fisso e continuativo e che possa discutersi, per la parte fissa e per quella variabile, di una componente del trattamento accessorio bi-strutturata ma sempre fissa. - Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Roma, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8812-2025 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 367/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 1522/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.8812/2025 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 4 febbraio 2025, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la declaratoria del diritto dell’istante, dipendente del Ministero con qualifica di Direttore dei [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi (DGSA), destinato all’estero in posizione di fuori ruolo a svolgere le medesime mansioni presso la [OSCURATO:PERSONA] di Stoccarda dall’anno scolastico 2015-2016 per una durata superiore a nove anni scolastici e, quindi, fino al 31.8.2004 al ripristino dell’integrale corresponsione della retribuzione comprensiva dell’importo corrispondente alla quota variabile dell’indennità di direzione secondo la normativa contrattuale applicabile che prevede la corresponsione di tale emolumento anche nei periodi prestati all’estero, che riconosciuto per il primo triennio di destinazione all’estero ovvero fino all’anno scolastico 2017-2018, non gli veniva più corrisposto, in contrasto con l’art. 2 del decreto di destinazione all’estero, che sanciva la spettanza del trattamento economico metropolitano di cui al CCNL del comparto Scuola in conformità alla previsione di cui all’art. 657 d.lgs. n. 297/1994 e ciò verosimilmente in ragione della perdita della titolarità della sede di servizio di Trapani quale DGSA disposta dall’[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia con il decreto n. 7827/2018 in spregio della normativa in materia che ne prevedeva la conservazione. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta ricostruito il quadro normativo, richiamando in particolare l’art. 145, comma 1, del CCNL 2007 e riconoscendone l’applicabilità nella specie, dovuto al personale collocato fuori ruolo il trattamento di cui al capo VIII del CCNL riguardante gli “aspetti economico-retributivi generali” regolati agli artt. da 77 a 90 del CCNL e così la stessa indennità di direzione che l’art. 77 comprende nel trattamento accessorio ma quale parte della retribuzione costantemente spettante - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorsoassistito da memoria, il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con l’unico motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, 77, 88 e 89 del CCNL 2006-2009 in combinato disposto con l’art. 145 del medesimo CCNL 2006-2009 e con gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento per cui la parte variabile dell’indennità di direzione costituirebbe una “componente” dello stipendio tabellare quando, invece, l’indennità di direzione, è un emolumento accessorio che, per la parte variabile, è correlata all’incarico retribuito e presenta valori diversi in base al contenuto dell’incarico, dovendosi, pertanto, escludere non solo che faccia parte dello stipendio ma che rientri tra gli assegni di carattere fisso e continuativo che l’art. 658 d.lgs. n. 297/1994 e l’art. 29 d.lgs. n. 64/2017 prevedono siano corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero. - Il motivo si rivela meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 32515 e n.32516 del 14.12.2024 seguite da Cass. n. 20212/2025), che, per quanto riferito alla questione, diversa ma assimilabile, della spettanza in favore dei dirigenti scolastici della c.d. retribuzione variabile di posizione, ben può trovare applicazione nella specie per essere inteso a riconoscere l’estraneità allo stipendio degli emolumenti accessori correlati all’incarico, la retribuzione di posizione come l’indennità di direzione e il carattere variabile di una delle componenti dell’indennità che ne esclude la qualificazione come assegno fisso e continuativo di cui gli artt. 658 d.lgs. n. 297/1994 e 29 d.lgs. n. 64/2017 prevedono la corresponsione al personale collocato fuori ruolo e destinato all’estero. Si ricorda inoltre come Cass. n. 31520 del 2024 ha già affermato, in relazione ai DSGA,che la componente della indennità di direzione variabile lungi dall’essere fissa e continuativa, è legata a fattori soggetti a modifiche tanto che ne è stata prevista la corresponsione a carico del Fondo d’Istituto. L’erogazione ha, dunque, una ratio compensativa del particolare impegno che è necessario nel lavorare in un determinato contesto e per il solo tempo in cui ciò si verifica. Già questo esclude che l’indennità di direzione (parte variabile) possa essere considerata un emolumento della retribuzione accessoria a carattere fisso e continuativo e che possa discutersi, per la parte fissa e per quella variabile, di una componente del trattamento accessorio bi-strutturata ma sempre fissa. - Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appello di Roma, in diversa c
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