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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25142/2024

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e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione degli elementi probatori si risolve in un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio, impossibile nel giudizio di legittimità (fermo restando che tali censure non possono essere ricondotte al vizio di legge: cfr. Sez.

U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena è generico e manifestamente infondato, a fronte di un adeguato apparato argomentativo (si veda, in particolare p. 3 ,in tema di entità del danno e modalità insidiose e potenzialmente seriali della condotta); ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende anch'esso a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti , laddove invece i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici (pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello evidenzia che la carta è stata attivata dall'imputato, identificato mediante documenti e che la stessa non sia stata mai denunciata rubata o smarrita), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la valutazione degli elementi probatori si risolve in un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio, impossibile nel giudizio di legittimità (fermo restando che tali censure non possono essere ricondotte al vizio di legge: cfr. Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); ritenuto che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena è generico e manifestamente infondato, a fronte di un adeguato apparato argomentativo (si veda, in particolare p. 3 ,in tema di entità del danno e modalità insidiose e potenzialmente seriali della condotta); ritenuto che l'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende anch'esso a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti , laddove invece i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici (pag. 3 della sentenza impugnata ove la Corte d'appello evidenzia che la carta è stata attivata dall'imputato, identificato mediante documenti e che la stessa non sia stata mai denunciata rubata o smarrita), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede; rilevato che i ricorsi devono essere dischiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 m
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