CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, afferenti alla sussistenza dell'elemento oggettivo in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., alla sussistenza del nesso teleologico tra lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena base, giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate) sono riproduttivi di doglianze adeguatamente confutate dai giudici di merito che hanno messo in evidenza, da un lato, l'erronea riduttiva lettura degli eventi ad opera dell'appellante (differente ricostruzione in fatto preclusa in sede di legittimità), evidenziando l'esistenza di una azione violenta rivolta a personale della polizia penitenziaria culminata con le lesioni provocate ad una delle agenti a causa di una forte spinta verso il muro, violenza rivolta agli agenti al fine di ostacolare la corretta disciplina all'interno della struttura carceraria, dall'altro ha negato l'assenza di dolo in considerazione della constatata condotta; quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici di merito hanno motivato in ordine alla corretta ponderazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., negando che i fatti si siano svolti secondo quanto rappresentato nei motivi di gravame e facendo riferimento alla compatibilità tra lesioni aggravate dall'art. 61, n. 10, cod. pen. ed il delitto di resistenza a pubblico ufficiale specie con riferimenti a fatti analoghi a quelli in esame in cui, ad una preliminare azione minacciosa nei confronti di un pubblico ufficiale, sia seguita una condotta violenta sfociata in lesioni nei confronti di differente persona offesa; osservato che la critica alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10, cod. pen., (censura genericamente formulata a pagina 5 del ricorso), non risulta sia stata dedotta in sede di gravame, motivo sottratto ai Giudici di appello che, pertanto, è indeducibile in sede di legittimità; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.