Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28790/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/05/1975MOLINETTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 11/07/2025della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione n. 34379 – 25visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi straordinari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Patarnello, che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;la parte civile FAI Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane,per il tramite dell’Avv.

A. Saggiomo, ha fatto pervenire conclusioni scritte e notadelle spese e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;le parti civili, Città metropolitana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite delleDifese, Avv.ti U. Minana e A. Giacchino, hanno concluso chiedendo il rigetto deiricorsi, depositando conclusioni scritte e note delle spese;udita la [OSCURATO:PERSONA], Avv.

C. Politi, che ha concluso, anche per l’Avv.

G. Contestabile,chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza della sezione Quinta penale di questa Corte n. 34379 -25 del 11 luglio 2025 sono stati rigettati, tra gli altri, i ricorsi proposti daDonatello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 82, nei confronti dei qualiè stata irrogata condanna alle pene ritenute di giustizia, relativamente allaritenuta partecipazione all’associazione di stampo mafioso, denominata‘ndrangheta, contestata al capo A), cosca [OSCURATO:PERSONA] – Tegano, per Canzoniericon la qualità di dirigente ed organizzatore con delimitazione temporale sino al24 giugno 2020, quale vertice apicale della cosca nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] quale fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] quale meropartecipe, con delimitazione temporale fino al 24 giugno 2020, nonché per ilprimo anche per i reati scopo di cui ai capi L) e T).2.

Propongono distinti ricorsi straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei rispettivi difensori e procuratori speciali, denunciando errori di fattomotivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso straordinario a cinque motivi.2.1.1.

Con il primo motivo si denuncia l’errore di fatto relativo all’omessapercezione dell’operatività di [OSCURATO:PERSONA] e la decisività in ordine al ruoloapicale attribuito al ricorrente.La Corte territoriale ha fondato l'attribuzione del ruolo di vertice al ricorrentesulla sua funzione di reggente del quartiere di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione delcapo storico detenuto, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello e poi con il ricorso per cassazione, avevacontestato l'assunto ritenendo il travisamento della prova perché [OSCURATO:PERSONA] erastato riconosciuto, con sentenza definitiva, mero partecipe non capodell'associazione tant'è che, con pronuncia della Corte di appello, del 9 dicembre2016, la sua condotta era stata riqualificata quale partecipazione al sodalizio,escludendone il ruolo apicale ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di rito.Inoltre, era stata prodotta documentazione che dimostrava lo stato di libertàdi [OSCURATO:PERSONA], per gran parte del periodo rilevante per il presente procedimento,emergenze che dunque, secondo l’imputato, minavano in radice la logica dellamotivazione quanto alla reggenza di [OSCURATO:PERSONA] in mancanza del capogruppo.Il ricorso straordinario attinge il punto della motivazione di cui al § 28.4.3.laddove la pronuncia di questa Corte ha affermato che, al di là dei periodi dicarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], dimostrati con atti proposti per la prima volta in sede dilegittimità, non era mai emersa la presenza di questo quale soggetto operativonel territorio, né era risultata altra posizione gerarchicamente sovraordinata aCanzonieri, il quale trattava alla pari con altri capi.L'affermazione secondo cui non sarebbe mai emersa dagli atti di indagine lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo del territorio è, per il ricorrente,espressione di erronea percezione della realtà processuale.

Ciò sarebbedimostrato dall'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indaginipreliminari del procedimento denominato Case popolari, all. 8, ritualmenteprodotta con i motivi di ricorso e illustrata con i motivi nuovi.La Corte di legittimità non avrebbe valutato questo atto ma avrebbeaffermato la non operatività di [OSCURATO:PERSONA], circostanza positivamente esclusa proprioda quell'atto.[OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso e con i motivi nuovi aveva prodottol’ordinanza e la piena operatività di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], oltreal suo stato di libertà, visto anche il capo di incolpazione in quel procedimentoper [OSCURATO:PERSONA] (riportato a p. 7 e ss. del ricorso straordinario).Si tratta, per il ricorrente, di errore percettivo e non valutativo, perché laCorte di legittimità ha ritenuto un fatto (l’assenza di operatività di [OSCURATO:PERSONA])inesistente perché positivamente accertato in base a un atto prodottoritualmente dal ricorrente.2.1.2.

Con il secondo motivo si evidenzia che la Corte di legittimità, nel casoal vaglio, afferma che non è emerso dagli atti di indagine la presenza di CarmeloMurina quale soggetto operativo sul territorio, circostanza frutto di travisamentoper omissione.La Corte di legittimità ha omesso di recepire il contenuto di atti ritualmenteacquisiti al processo di merito e specificamente indicati nei motivi di ricorso,idonei a dimostrare il contrario di quanto asserito.

In particolare, si richiamanonuovamente gli atti del procedimento n. 2344 del 2016 cd.

Case popolari (all. 8),dai quali emerge non solo lo stato di libertà di [OSCURATO:PERSONA] ma anche la sua pienaoperatività sul territorio tanto che gli era stata contestata, in quella sede, il ruolodi capo promotore ed organizzatore della consorteria.L'errore della Corte di legittimità attiene alla percezione degli atti,affermando l'inesistenza di un dato probatorio che invece era allegato al fascicoloprocessuale e che costituiva fulcro della doglianza difensiva devoluta con ilricorso assistito da autosufficienza.Si tratta di errore che si colloca a monte dell'attività valutativa perché laCorte non ha interpretato un atto ma lo ha ignorato percettivamente, puressendo presente nel fascicolo processuale, così sostituendo il fondamentofattuale della condanna.Non si tratta di una mera omissione di esame di una deduzione difensiva madi un errore positivo perché la Corte di legittimità non ha taciuto sul punto ma ha“parlato” affermando però un fatto processuale non corrispondente al vero, cosìtravisando gli atti quanto al fatto negativo dell'assenza di prove di operatività diMurina sul territorio.Non ricorre neppure un caso di rigetto implicito perché si tratta di un errorepositivo, avendo la Corte di legittimità costruito la propria motivazione di rigettosu un presupposto fattuale specifico e categorico smentito per tabulas.Peraltro, la Corte di appello aveva ancorato il ruolo apicale del ricorrente aun presupposto specifico, cioè la funzione di reggente svolta in sostituzione delcapo storico, detenuto.La Suprema Corte, poi, a fronte delle censure difensive ha introdotto unargomento del tutto nuovo, cioè quello dell’assenza di operatività di [OSCURATO:PERSONA] sulterritorio, a prescindere dallo stato detentivo, smentito però dagli atti delprocedimento cd.

Case popolari.L'errore di fatto è decisivo perché è il pilastro su cui regge l'argomentazionedel giudice di legittimità.

Si osserva inoltre che il riferimento operato dalla Cortedi legittimità ad atti prodotti per la prima volta durante il giudizio di cassazione siriferisce soltanto alla produzione dell'ordine di esecuzione di pene a carico diMurina.2.1.3.

Con il terzo motivo si deduce la decisività dell'errore circa laqualificazione giuridica della condotta.La qualifica di dirigente o organizzatore dell'associazione contestatapresuppone l'accertamento di un ruolo effettivamente esercitato dotato diautonomia e potere decisionale.

L'intero impianto accusatorio, recepito dallaCorte di appello, fondava il ruolo apicale del ricorrente sull'ipotesi della reggenzain sostituzione del capo storico detenuto.I motivi di ricorso miravano a demolire questo presupposto e l'errorepercettivo della Corte di legittimità ha avuto un effetto a cascata decisivo.Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale errore ha dato luogo all'omessa percezione diappello e, quindi, ha impedito alla Corte di legittimità di rilevare il denunciatotravisamento della prova che già inficiava la sentenza di secondo grado.Inoltre, si è dato luogo ad una motivazione sostitutiva illegittimaintroducendo un nuovo argomento - quello relativo alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] qualesoggetto operativo nel territorio - consolidando una qualificazione giuridica chesarebbe venuta meno se la Corte di legittimità non fosse incorsa nell'erroredecisivo, avendo i giudici di merito attribuito il delineato ruolo apicale soltantosulla base di una posizione derivata e vicaria, svolta nel quartiere di SantaCaterina, per l’assenza del capo storico, presumendo quindi l'assenza delpresunto capo e l'effettiva esistenza di una posizione apicale in capo aquest'ultimo.[OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso aveva contestato non solo la qualità di capoper [OSCURATO:PERSONA], come da esiti dei procedimenti denominati Archi-Astrea e Agathos,ma aveva anche contestato lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA].Errore percettivo a carattere decisivo perché la sentenza di secondo gradoforma il riconoscimento del ruolo apicale sulla funzione di reggente.Con i motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente contestato lapremessa denunciando il vizio di travisamento della prova e producendo atti delprocedimento cosiddetto case popolari, dimostrativi dello stato di libertà e pienaoperatività di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Cassazione invece è addivenuta all’errore nellapercezione di atti perché ha assunto che non è mai emersa dagli atti di indaginel'operatività sul territorio di quest'ultimo, così evitando di rilevare il vizio ditravisamento della prova in cui era incorsa la Corte territoriale.La decisività dell'errore emerge ulteriormente se si fa riferimento allavalutazione rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] assolto per il capo L).

La Corte dilegittimità ha affermato che nessun paragone è consentito ma tale giudizio dinon comparabilità si fonda sempre sul denunciato errore percettivo relativo alruolo apicale del ricorrente che, dunque, ha impedito alla Corte di legittimità dicogliere la manifesta illogicità della condanna del ricorrente, a fronte dellaassoluzione concorrente [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le posizioni, infatti, epurate dallapresunzione del ruolo apicale del ricorrente risultano caratterizzate da un quadroprobatorio incerto e da un contributo materiale dubbio che avrebbe sicuramentecondotto all’assoluzione anche del ricorrente.2.1.4.

Con il quarto motivo si denuncia l'effetto a cascata dell'errorepercettivo sulla valutazione dei reati fine di cui ai capi L) e T).Si sostiene che l'errore di fondo ha condotto ad un vizio della valutazionedella Corte di legittimità circa la responsabilità dei reati estorsivi.

L'errorepercettivo, infatti, non è isolato ma si pone come vizio genetico che ha inquinatol'intero percorso logico della sentenza rendendo la correzione indispensabilesull'intero compendio delle accuse a carico del ricorrente, tutte basate sul ruoloapicale attribuitogli.2.1.5.

Con il quinto motivo si denuncia la decisività dell'errore di fatto.La Corte di cassazione, ignorando l'esistenza di una prova documentalerelativa all'operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di riferimento della cosca, ha potutosuperare la censura difensiva relativa al travisamento della prova in cui eraincorsa la Corte territoriale la cui motivazione fondava sul presupposto fattualedella detenzione di [OSCURATO:PERSONA], smentito per tabulas.

La decisione è, pertanto,diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore percettivodenunciato.L'errore ha inciso non soltanto sull’entità del trattamento sanzionatorio maanche sulla corretta qualificazione della condotta e sulle immediate conseguenzerelative alla fase esecutiva, come dimostrato dal provvedimento dideterminazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], n. 242 del 2020.

Con tale provvedimento èstato applicato l'istituto del cumulo cosiddetto frazionato con conseguenzepregiudizievoli per il ricorrente, riconducibili proprio alla riconosciuta qualificaapicale contestata con l'errore di fatto denunciato.Si chiede, pertanto, il riconoscimento dell'errore onde procedere allarideterminazione della pena per il reato associativo, ad una nuova valutazionedel reato più grave in fase di esecuzione, con ricalcolo della pena applicata incontinuazione e conseguente alla riduzione delle pene da espiare tenuto contodel presofferto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo con il quale denuncial'errore di fatto per falsa percezione del contenuto delle dichiarazioni rese dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] in data 27 marzo 2025.Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha proposto un motivo nuovofondato sulle dichiarazioni, rese in data 27 marzo 2025, da [OSCURATO:PERSONA], producendo irelativi verbali ed evidenziandone la rilevanza ai fini della corretta qualificazionedel ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio.Si tratta di dichiarazioni incidenti sul nucleo della contestazione associativaperché attengono, secondo il ricorrente, non alla mera esistenza di rapportipersonali con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], bensì alla loro qualificazione ealla concreta riconducibilità della condotta del ricorrente a quella dipartecipazione al sodalizio.La Corte di cassazione, con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, harigettato la censura affermando che tali dichiarazioni non erano in grado disvolgere un effetto demolitivo sull'impianto motivazionale della cd. doppiaconforme affermazione di responsabilità ed anzi ha ritenuto che questedichiarazioni avessero confermato i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, vertice dell'articolazione territoriale omonima.Si denuncia invece rispetto a tale affermazione la percezione parziale edinesatta dei verbali allegati, dai quali si ricava che il dichiarante, pur dando attodei rapporti tra il ricorrente e il contesto associativo, qualifica espressamentequesti rapporti di natura amichevole escludendo di essere a conoscenza di fattispecifici riconducibili al ricorrente quale partecipe di una cosca di ‘ndrangheta.Anzi dichiarante afferma di non sapere nulla “in termini di ‘ndrangheta” quandoparla di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che questi non si occupava di vicende estorsive eche, anzi, tendeva a mantenere una posizione defilata rispetto alle dinamichetipiche dell'organizzazione.La Corte di cassazione ha valutato un dato neutro, cioè l'esistenza direlazioni con esponenti della cosca, traendo da questa la conclusione che si trattadi partecipazione associativa, trascurando invece il dato decisivo rappresentatodall'assenza di conoscenza in capo al collaboratore di condotte mafiose riferibilial ricorrente.La divergenza e l'errore di fatto in questo caso emergono, per il ricorrente,in modo limpido dalla semplice lettura del verbale di interrogatorio, errore dicarattere decisivo perché ha consentito alla Corte di legittimità di escluderequalsiasi valenza favorevole all'attività lavorativa svolta dal ricorrentedocumentata e al contenuto positivo delle dichiarazioni del collaboratore, nellaparte in cui questi aveva escluso di conoscere “in termini di ‘ndrangheta”condotte riferibili a [OSCURATO:PERSONA].Del resto, la stessa sentenza della Corte di legittimità, nel descrivere laresponsabilità del ricorrente, individua quale elemento centrale il ruolo di stabiletramite tra il padre [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA],valorizzando il rapporto fiduciario diretto con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA],ritenuto sintomatico di un organico inserimento funzionale nel gruppo.

E su taletratto argomentativo, secondo il ricorrente, le dichiarazioni del collaboratoreerano dirette ad incidere in modo positivo e decisivo.

La motivazione, quindi, èassertiva quando affronta il tema dell’irrilevanza della dichiarazione rispetto allaricostruzione accusatoria, comunque, distorcendo il dato istruttorio perché laCorte di legittimità afferma che queste dichiarazioni confermerebbero i rapportitra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] mentre, dal verbale, non risulta alcunaaffermazione di questa portata.Sicché, si deduce che la sentenza oggetto di ricorso straordinario è incorsain errore di fatto in quanto fonda il convincimento su una rappresentazione noncorrispondente al contenuto effettivo delle dichiarazioni del collaboratore,nonostante questa abbia richiamato espressamente i principi affermati dalle Sez.U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in tema di messa a disposizione del sodalizio.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto tempestivamente la trattazione in camera diconsiglio partecipata e all’esito della discussione nell’odierna udienza, le partihanno concluso nel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2.

Si osserva che appare necessaria, all’interno del rimedio di cui all’art.625-bis cod. proc. pen. che ci occupa, la delimitazione del perimetro cognitivo diquesta Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmentededucibile con il rimedio straordinario.

Le Sezioni Unite, più volte intervenute sultema, hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità eoggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.Questa Corte ha ulteriormente precisato in motivazione che: 1) qualora lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez.

U, n.37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015,Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto glierrori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero lasupposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, tra lealtre, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); 3) l'operatività del ricorso straordinario nonpuò essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali,non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della normain quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez.

U, n.16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221280).Alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale esposta, cui il Collegioaderisce, restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi dimotivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimediostraordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificanoquando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsarappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essarisultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio dilegittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'erratavalutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso inconsiderazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezionedelle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, conesclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv.237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettivaimmediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fartrasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionatadall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non correttoapprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quellacorrispondente all'errore di giudizio (tra le molte altre, Sez. 4, n. 34156 del21/06/2004, Baini, Rv. 229099 – 01).Quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione,perché sia ravvisabile l'errore percettivo è necessario che la pretermissione sial'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione diordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizionedell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lascipresupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata letturadiscenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisioneincontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguitodella considerazione del motivo.Deve aggiungersi che, tra i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art.625-bis cod. proc. pen., non può trascurarsi il disposto dell'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di cassazione imotivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per lamotivazione".

Sicché, non è consentito supporre che ogni argomento prospettatoa sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non siastato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto nonrilevante.

Deve, pertanto, affermarsi che esula dal ricorso straordinario ognisindacato di legittimità, per mancanza espressa di motivazione, sulla sentenzairrevocabile della cassazione, là dove essa decisione abbia, implicitamente,sottolineato dal ricorrente con i motivi di ricorso valutati.Invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cuil'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo aderrore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenzadi espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi, comunque,implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione(tra le altre Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773;Sez. 1, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731 – 01 nel senso che non èdeducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina didoglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamentedisattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto dellamotivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, checompendiano la ratio decidendi della sentenza medesima)Infine, si deve rilevare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte, cui ilCollegio intende dare continuità (tra le molte altre, Sez. 3, n. 11172 del15/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286048 – 01), esclude che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione possa avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce dilegittimità, e non anche quelli del ragionamento.

Il perimetro della cognizioneaffidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logicoargomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità e ogni processo valutativo,essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisionericonducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento rilevanteper l'accertamento di responsabilità.3.

Tanto premesso, si osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1.

Il primo motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, espone di aver denunciato, con il ricorso percassazione e con un motivo nuovo, il travisamento della prova da parte dellaCorte territoriale laddove questa aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direggente perché agiva in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] detenuto.

Tale travisamento erastato denunciato mediante la produzione di sentenza definitiva che avevaescluso, per [OSCURATO:PERSONA], la qualifica di capo e promotore del sodalizio ritenendolomero partecipe.Era stato, altresì, prodotto lo stato esecutivo relativo a [OSCURATO:PERSONA], direttamentealla Corte di legittimità, attestante i periodi di detenzione di quest’ultimo ecomunque l’all. 8, cioè l’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari, nelprocedimento cd.

Case popolari, in cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] era presente sulterritorio dove operava in stato di libertà.Questo atto sarebbe stato travisato dalla Corte di legittimità per omissioneinducendo a non reputare sussistente il lamentato travisamento da parte dellaCorte di appello e introducendo, anzi, un elemento nuovo di valutazione, quellodell’assenza di prova dell’operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, non citato nellasentenza di secondo grado e, comunque, radicalmente smentito – a dire dellaDifesa - dall’atto prodotto (all. 8).Sul punto si osserva che la Corte di legittimità al §

28.3. ha rilevato chel'imputato era già stato condannato per il reato associativo quale partecipe dellacosca Tegano, nonché condannato per reato di estorsione aggravata dal metodomafioso riferito al danneggiamento con esplosivo in un bar sito nel quartiere diSanta [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di condanne relative a reati che sono stati posti, in sededi merito, in continuazione con quelli oggetto del procedimento in corso.La sentenza evidenzia che l'affiliazione con ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] allacosca di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta dai provvedimenti di merito, in modoconforme, con dovizia di particolari, richiamando espressamente i punti dellesentenze riferiti al ricorrente.Al §

28.4.2. la Corte di legittimità osserva che i giudici di merito avevanoricostruito la posizione apicale del ricorrente, nel periodo storico oggetto delprocedimento, in modo aderente ai principi di diritto affermati dalla Corte dilegittimità, ritenendo provata l'assunzione effettiva del ruolo di reggente dellacosca.La decisione di questa Corte trova fondamento nella valorizzazione, da partedei giudici di merito, degli esiti di intercettazioni e nelle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] che aveva attribuito al ricorrente tale ruolo apicale.

Lasentenza, poi, valorizza il dato che il Giudice per le indagini preliminari avevaillustrato gli elementi a carico del ricorrente odierno, relativi al suo ruolo divertice all'interno della consorteria, evidenziando che questi dirigeva la locale diSanta [OSCURATO:PERSONA], costola della cosca Tegano, operando mediazioni tra le coschereggine anche tra figure di livello apicale, organizzando e pianificando il sistemadelle estorsioni nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA], pretendendo di esserericonosciuto quale vertice mafioso su quel territorio, percepito, anche all'esternoe tra gli altri sodali, quale vertice del gruppo.Appare, quindi, irrilevante, per la Corte di legittimità, la sentenzapronunciata in separato procedimento per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non imputatonel presente procedimento, negando ogni rilievo ad un'eventuale inconciliabilitàtra i giudicati.La motivazione espone, anzi, che ciò che rileva, al di là dei periodi dicarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’esatta qualificazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] -evidentemente dimostrati anche attraverso l'estratto esecutivo che è statoprodotto in sede di legittimità e, così, rispondendo al lamentato travisamentodella prova – è che non era emersa - dagli atti di indagine devoluti nel celebratorito abbreviato - la presenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo sul territorio,affermazione che il ricorso straordinario assume essere frutto di travisamentoper omissione.Tuttavia, questo Collegio osserva, con rilievo dirimente, che la censura silimita a valutare tale segmento della motivazione della sentenza oggetto diricorso straordinario, senza considerare nel complesso le affermazioni rese, sulpunto, dalla Corte di legittimità nel loro complesso.Innanzi tutto, si legge nella sentenza di questa Corte che non era emersadagli atti di indagine la “presenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo sulterritorio né è risultata altra (corsivo di chi scrive) figura in posizionegerarchicamente sovraordinata a [OSCURATO:PERSONA], il quale trattava alla pari con glialtri capi”: il che implica che l’operatività rilevante del Murrina, ai finidell’apprezzamento del ruolo del ricorrente, è quella di soggetto con posizioneapicale, che certamente non ricorre, posto che, come lo stesso ricorso riconosce,è stato condannato come mero partecipe.In effetti, la sentenza aggiunge un dato, decisivo, secondo il quale non erarisultata altra figura in posizione gerarchicamente sovraordinata a [OSCURATO:PERSONA].Per quest’ultimo, anzi, si indica, come detto, che era emerso che questi trattavaalla pari con gli altri capi, escludendo la possibilità di equiparare la sua posizionea quella di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto mero partecipe nel presente giudizio, conla sentenza di primo grado.Quindi, la motivazione nella parte in cui respinge i motivi sesto del ricorsoprincipale e il motivo aggiunto - motivi, dunque, che risultano valutati con lasentenza oggetto di ricorso straordinario e reputati infondati - considera lacomplessiva condotta del ricorrente come descritta dai provvedimenti di merito ene valuta la rilevanza, ai fini di reputare sussistente la posizione apicale nellacosca e, dunque, l’insussistenza del lamentato travisamento.La motivazione, pertanto, risulta superare, con una deliberazionepienamente valutativa, la rilevanza dei periodi di detenzione sofferti da [OSCURATO:PERSONA] –peraltro indicato come in stato di libertà soltanto per una parte del periodo diinteresse - ritenendo significativo il dato che [OSCURATO:PERSONA] trattasse alla pari con glialtri capi e si comportasse come soggetto sovraordinato, posizionericonosciutagli anche da altri vertici delle cosche.

Rilevante è anche l’indicazione,che la motivazione svolge a p. 227, richiamando la sentenza di primo grado,laddove valorizza il fatto che lo stesso Libri, capo dell'omonima cosca, avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come unico anello di congiunzione tra tutti.Sicché, alla stregua della lettura della motivazione della sentenza oggetto diricorso, nel suo complesso, il dato segnalato dalla [OSCURATO:PERSONA] come noncompiutamente analizzato anche per travisamento per omissione - circa l’attoprocessuale atto a provare l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio -, oltre a nonessere oggetto di travisamento, comunque non è decisivo, in quanto non apparel’unico dato che fonda la valutazione della Corte di legittimità sul ruolo apicaledel ricorrente e che ha consentito di superare le deduzioni svolte con il sestomotivo di ricorso e con il motivo nuovo.Anzi, ciò che la Corte di legittimità, a tal fine, valorizza attiene proprio allacondotta, di pari livello, assunta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri capi cosca, daquesti ultimi peraltro indicata come espressamente riconosciuta.Infine, è appena il caso di osservare che questa Corte ha ripetutamenteaffermato (tra le altre, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 –01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293) che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una provaesistente, ma non il travisamento della stessa.

Si rileva, inoltre, che, anche ove iltravisamento della prova implichi un’errata valutazione di un dato di fattoemergente da un atto processuale, la sua deducibilità è sottoposta a unarigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione dellaprova che sia assume travisata, novità o persistenza del travisamento in caso didoppia conforme) che, all'evidenza, implicano un’attività di tipo valutativo,dunque, non sindacabile con il ricorso straordinario.3.2.

Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va preliminarmente rilevato che il ricorso appare in parte contraddittorioperché da un lato, vorrebbe attribuire rilievo all’intervenuta esclusione, in altrasede processuale, per [OSCURATO:PERSONA], del ruolo di capo e promotore (v. esiti delprocedimento cd.

Aghatos in cui la Corte territoriale ha escluso con pronunciadefinitiva, per [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di vertice della locale di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento al periodo di partecipazione ivi contestato), per supportare la tesidifensiva che vuole [OSCURATO:PERSONA] non investito del ruolo di reggente, al posto delcapo cosca, posto che tale posizione apicale non era rivestita da [OSCURATO:PERSONA];dall’altro, si valorizza l’avvenuta adozione del provvedimento del Giudice per leindagini preliminari, nel 2016, reso nel procedimento cd.

Case popolari ove –stando alla contestazione provvisoria - si reputava il ruolo apicale da questirivestito nella cosca [OSCURATO:PERSONA], comunque, per segnalare il datodell’effettività della operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio.Ciò premesso, comunque si osserva che, nel caso al vaglio, la Corte dilegittimità non ha trascurato di indicare le deduzioni difensive.

Invero, a p. 66 ess. nella parte in cui la pronuncia illustra i motivi di ricorso, la Corte di legittimitàmostra di aver considerato, nel descrivere il contenuto del ricorso, che lavalutazione svolta dalla Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva condotto arisultati confliggenti con il procedimento cd.

Case popolari in cui a [OSCURATO:PERSONA] venivaStefano.

Mostra, poi, la Corte di legittimità (v. p. 69 e ss.) di aver ben compresoil contenuto del motivo aggiunto proposto e a tali deduzioni risponde, con lamotivazione offerta nel § 28., senza limitarsi a porre a base del pronunciatorigetto il dato - che si assume travisato perché inesistente - dell’assenza dioperatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, come da all. 8 incorrendo nell’asserito errorea monte della successiva attività valutativa compiuta.Peraltro, si osserva che il dato attinto dal ricorrente sarebbe stato inserito,per la stessa ricostruzione del ricorso straordinario, per la prima volta da partedei giudici di legittimità e, dunque, non può costituire oggetto di ammissibilecensura, ex art. 625-bis cod. proc. pen.3.3.

I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili e possono esseretrattati congiuntamente.Non pare decisivo, ove si considerasse deducibile, il travisamento peromissione in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità e, comunque, non èspecifico il ricorso nell’illustrare il valore decisivo e scardinante dell’errore in cuisarebbe incorsa la sentenza oggetto di ricorso straordinario rispetto al complessodegli altri dati probatori, valorizzati nei provvedimenti di merito, comunque,illustrati dalla Corte di legittimità.La sentenza oggetto di ricorso straordinario afferma che, in sostanza, al di làdei periodi di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti o meno a quelli di libertà dellostesso [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse, dato ulteriore e rilevante per reputareil ruolo apicale del ricorrente, emergente dai provvedimenti di merito (dunquenon introdotto per la prima volta dalla Corte di legittimità), era la condotta “allapari” tenuta da [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli altri capi cosca, peraltro, da questi ultimiespressamente riconosciuta.Nessun errore a cascata, quindi, potrebbe ravvisarsi rispetto ai reatiestorsivi contestati ai capi L) e T), visto che, a monte, quello denunciato nonappare decisivo.Né possono assumere rilevanza, nella presente sede, ai fini di riscontrare unerrore percettivo riscontrabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’interesseillustrato a fini esecutivi e l’incidenza della qualificazione della condotta sui criteridi formazione del cumulo.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L’articolata censura denuncia, in definitiva, il travisamento dei verbali diinterrogatorio resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, il pur approfondito e articolato ragionamento svolto non èsignificativo quanto all’ammissibilità della censura prospettata, posto chel’asserito errore in ordine al presunto travisamento, da parte del giudice dilegittimità, mantiene la natura di errore valutativo e non assurge al rango dierrore di fatto: dunque, il descritto vizio resta non censurabile in sede di ricorsostraordinario.Invero, non possono essere considerati oggetto di ammissibile ricorsostraordinario, perché estranei all'area dell'errore di fatto, gli errori di valutazionee di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesattaricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01, relativa ad una fattispecie incui la Corte di legittimità ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabilemediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsanell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'armaall'esecutore materiale).In primo luogo, lo stesso ricorrente riferisce di verbali di interrogatoriogenericamente indicati, peraltro non allegati al ricorso straordinario,estrapolando da questi un estratto delle dichiarazioni, relative alla parte in cuiRandisi si era espresso nel senso di non sapere nulla “in termini di ‘ndrangheta”con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che questi non si occupava di estorsionie manteneva una posizione defilata.In secondo luogo, si osserva che la sentenza di legittimità, oggetto delricorso straordinario, si confronta con il contenuto delle dichiarazioni delcollaboratore (v. p. 266 e ss.) e, dunque, mostra di averle valutate.Si tratta delle dichiarazioni sopravvenute, rese in data 27 marzo 2025, i cuiverbali sono indicati nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario come allegatialla memoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato, in sede di legittimità, unmotivo nuovo, affermando che, comunque, la deduzione non si confrontava con iplurimi elementi a carico, posti a base della cd. doppia conforme affermazione diresponsabilità resa in sede di merito, specificando altresì l’irrilevanza dellacircostanza descritta dal collaboratore dell’estraneità del ricorrente al settoredelle estorsioni.

Tanto, tenuto conto che non era quello il ruolo contestato ericonosciuto a [OSCURATO:PERSONA] come assunto nel sodalizio, in base alle motivazioni deiconvergenti provvedimenti di merito.Anzi, la sentenza oggetto di ricorso straordinario descrive puntualmente leulteriori fonti di prova che hanno fondato l’affermazione di responsabilità delricorrente, indicando la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questiaveva riferito fatti di cui aveva diretta conoscenza.La pronuncia oggetto di ricorso straordinario evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] avevadescritto la collaborazione del ricorrente con il padre [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] DeStefano di cui seguiva le direttive e nel cui interesse operava, veicolando anchele informazioni tra il padre e [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti della cosca, nonchémantenendo costanti rapporti con le cosche cittadine ; tanto, al fine di regolarele pretese patrimoniali sulle attività imprenditoriali insistenti nella città di ReggioCalabria.

Si fa riferimento, altresì, a delle intercettazioni dalle quali era emerso,secondo i giudici di merito, il riconoscimento di questo ruolo assunto da Molinettiall'interno del sodalizio (v. p. 265).Si tratta di dati probatori con i quali il ricorrente, in definitiva, non siconfronta compiutamente perché non illustra, rispetto a tali elementiconvergenti, l’efficacia scardinante del dedotto travisamento.

Questo è articolato,peraltro, in modo non specifico e senza la specifica indicazione o allegazione deiverbali, menzionati solo genericamente, onde valutarne nella presente sede,comunque, la portata complessiva tenuto conto, altresì, che la sentenza oggettodi ricorso straordinario si esprime nel senso che il contenuto di detti verbaliaveva, invece, confermato l’esistenza del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] con ilricorrente, così mostrando, comunque, di avere valutato, nel complesso, quantoallegato in quella sede dal ricorrente.5.

Segue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Segue, inoltre, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I.

Fed.

Ass.ne antiracket e antiusura italianeche si liquidano come da dispositivo.

Segue, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] e AmbrogioLeandro in proprio e quale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA], che si liquidano nellamisura indicata nel dispositivo.Non si può procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla partecivile Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui alla nota fatta pervenire, unitamentealle conclusioni scritte, a mezzo p.e.c. del 21 maggio 2026.

Invero, nel presenteprocedimento, è stata fatta dalle difese tempestiva richiesta di trattazione incamera di consiglio partecipata.Sicché, trattandosi di giudizio di cassazione con trattazione orale, non puòessere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali infavore della indicata parte civile che non è intervenuta, nemmeno a mezzodifensore delegato, nella discussione in camera di consiglio partecipata, ma si èlimitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito dell’indicatamemoria, con l'allegazione di nota spese (Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I.

Fed.

Ass.ne antiracket e antiusura italianeche liquida in complessivi euro 3.686,00, per ciascuna, oltre accessori di legge.Condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili Città metropolitana di ReggioCalabria e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA], cheliquida in complessivi euro 3.686,00, ciascuna, oltre accessori di legge.

Nulla perle spese del [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/05/1975MOLINETTI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 11/07/2025della sezione Quinta penale di questa Corte di cassazione n. 34379 – 25visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi straordinari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, M. Patarnello, che haconcluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;la parte civile FAI Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane,per il tramite dell’Avv. A. Saggiomo, ha fatto pervenire conclusioni scritte e notadelle spese e ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;le parti civili, Città metropolitana, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite delleDifese, Avv.ti U. Minana e A. Giacchino, hanno concluso chiedendo il rigetto deiricorsi, depositando conclusioni scritte e note delle spese;udita la [OSCURATO:PERSONA], Avv. C. Politi, che ha concluso, anche per l’Avv. G. Contestabile,chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza della sezione Quinta penale di questa Corte n. 34379 -25 del 11 luglio 2025 sono stati rigettati, tra gli altri, i ricorsi proposti daDonatello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 82, nei confronti dei qualiè stata irrogata condanna alle pene ritenute di giustizia, relativamente allaritenuta partecipazione all’associazione di stampo mafioso, denominata‘ndrangheta, contestata al capo A), cosca [OSCURATO:PERSONA] – Tegano, per Canzoniericon la qualità di dirigente ed organizzatore con delimitazione temporale sino al24 giugno 2020, quale vertice apicale della cosca nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] quale fiduciario di [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] quale meropartecipe, con delimitazione temporale fino al 24 giugno 2020, nonché per ilprimo anche per i reati scopo di cui ai capi L) e T).2. Propongono distinti ricorsi straordinari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per iltramite dei rispettivi difensori e procuratori speciali, denunciando errori di fattomotivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso straordinario a cinque motivi.2.1.1. Con il primo motivo si denuncia l’errore di fatto relativo all’omessapercezione dell’operatività di [OSCURATO:PERSONA] e la decisività in ordine al ruoloapicale attribuito al ricorrente.La Corte territoriale ha fondato l'attribuzione del ruolo di vertice al ricorrentesulla sua funzione di reggente del quartiere di [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione delcapo storico detenuto, [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], con l'atto di appello e poi con il ricorso per cassazione, avevacontestato l'assunto ritenendo il travisamento della prova perché [OSCURATO:PERSONA] erastato riconosciuto, con sentenza definitiva, mero partecipe non capodell'associazione tant'è che, con pronuncia della Corte di appello, del 9 dicembre2016, la sua condotta era stata riqualificata quale partecipazione al sodalizio,escludendone il ruolo apicale ai sensi dell'art. 530, comma 2, del codice di rito.Inoltre, era stata prodotta documentazione che dimostrava lo stato di libertàdi [OSCURATO:PERSONA], per gran parte del periodo rilevante per il presente procedimento,emergenze che dunque, secondo l’imputato, minavano in radice la logica dellamotivazione quanto alla reggenza di [OSCURATO:PERSONA] in mancanza del capogruppo.Il ricorso straordinario attinge il punto della motivazione di cui al § 28.4.3.laddove la pronuncia di questa Corte ha affermato che, al di là dei periodi dicarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], dimostrati con atti proposti per la prima volta in sede dilegittimità, non era mai emersa la presenza di questo quale soggetto operativonel territorio, né era risultata altra posizione gerarchicamente sovraordinata aCanzonieri, il quale trattava alla pari con altri capi.L'affermazione secondo cui non sarebbe mai emersa dagli atti di indagine lapresenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo del territorio è, per il ricorrente,espressione di erronea percezione della realtà processuale. Ciò sarebbedimostrato dall'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indaginipreliminari del procedimento denominato Case popolari, all. 8, ritualmenteprodotta con i motivi di ricorso e illustrata con i motivi nuovi.La Corte di legittimità non avrebbe valutato questo atto ma avrebbeaffermato la non operatività di [OSCURATO:PERSONA], circostanza positivamente esclusa proprioda quell'atto.[OSCURATO:PERSONA] con il sesto motivo di ricorso e con i motivi nuovi aveva prodottol’ordinanza e la piena operatività di [OSCURATO:PERSONA] nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], oltreal suo stato di libertà, visto anche il capo di incolpazione in quel procedimentoper [OSCURATO:PERSONA] (riportato a p. 7 e ss. del ricorso straordinario).Si tratta, per il ricorrente, di errore percettivo e non valutativo, perché laCorte di legittimità ha ritenuto un fatto (l’assenza di operatività di [OSCURATO:PERSONA])inesistente perché positivamente accertato in base a un atto prodottoritualmente dal ricorrente.2.1.2. Con il secondo motivo si evidenzia che la Corte di legittimità, nel casoal vaglio, afferma che non è emerso dagli atti di indagine la presenza di CarmeloMurina quale soggetto operativo sul territorio, circostanza frutto di travisamentoper omissione.La Corte di legittimità ha omesso di recepire il contenuto di atti ritualmenteacquisiti al processo di merito e specificamente indicati nei motivi di ricorso,idonei a dimostrare il contrario di quanto asserito. In particolare, si richiamanonuovamente gli atti del procedimento n. 2344 del 2016 cd. Case popolari (all. 8),dai quali emerge non solo lo stato di libertà di [OSCURATO:PERSONA] ma anche la sua pienaoperatività sul territorio tanto che gli era stata contestata, in quella sede, il ruolodi capo promotore ed organizzatore della consorteria.L'errore della Corte di legittimità attiene alla percezione degli atti,affermando l'inesistenza di un dato probatorio che invece era allegato al fascicoloprocessuale e che costituiva fulcro della doglianza difensiva devoluta con ilricorso assistito da autosufficienza.Si tratta di errore che si colloca a monte dell'attività valutativa perché laCorte non ha interpretato un atto ma lo ha ignorato percettivamente, puressendo presente nel fascicolo processuale, così sostituendo il fondamentofattuale della condanna.Non si tratta di una mera omissione di esame di una deduzione difensiva madi un errore positivo perché la Corte di legittimità non ha taciuto sul punto ma ha“parlato” affermando però un fatto processuale non corrispondente al vero, cosìtravisando gli atti quanto al fatto negativo dell'assenza di prove di operatività diMurina sul territorio.Non ricorre neppure un caso di rigetto implicito perché si tratta di un errorepositivo, avendo la Corte di legittimità costruito la propria motivazione di rigettosu un presupposto fattuale specifico e categorico smentito per tabulas.Peraltro, la Corte di appello aveva ancorato il ruolo apicale del ricorrente aun presupposto specifico, cioè la funzione di reggente svolta in sostituzione delcapo storico, detenuto.La Suprema Corte, poi, a fronte delle censure difensive ha introdotto unargomento del tutto nuovo, cioè quello dell’assenza di operatività di [OSCURATO:PERSONA] sulterritorio, a prescindere dallo stato detentivo, smentito però dagli atti delprocedimento cd. Case popolari.L'errore di fatto è decisivo perché è il pilastro su cui regge l'argomentazionedel giudice di legittimità. Si osserva inoltre che il riferimento operato dalla Cortedi legittimità ad atti prodotti per la prima volta durante il giudizio di cassazione siriferisce soltanto alla produzione dell'ordine di esecuzione di pene a carico diMurina.2.1.3. Con il terzo motivo si deduce la decisività dell'errore circa laqualificazione giuridica della condotta.La qualifica di dirigente o organizzatore dell'associazione contestatapresuppone l'accertamento di un ruolo effettivamente esercitato dotato diautonomia e potere decisionale. L'intero impianto accusatorio, recepito dallaCorte di appello, fondava il ruolo apicale del ricorrente sull'ipotesi della reggenzain sostituzione del capo storico detenuto.I motivi di ricorso miravano a demolire questo presupposto e l'errorepercettivo della Corte di legittimità ha avuto un effetto a cascata decisivo.Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale errore ha dato luogo all'omessa percezione diappello e, quindi, ha impedito alla Corte di legittimità di rilevare il denunciatotravisamento della prova che già inficiava la sentenza di secondo grado.Inoltre, si è dato luogo ad una motivazione sostitutiva illegittimaintroducendo un nuovo argomento - quello relativo alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] qualesoggetto operativo nel territorio - consolidando una qualificazione giuridica chesarebbe venuta meno se la Corte di legittimità non fosse incorsa nell'erroredecisivo, avendo i giudici di merito attribuito il delineato ruolo apicale soltantosulla base di una posizione derivata e vicaria, svolta nel quartiere di SantaCaterina, per l’assenza del capo storico, presumendo quindi l'assenza delpresunto capo e l'effettiva esistenza di una posizione apicale in capo aquest'ultimo.[OSCURATO:PERSONA] con i motivi di ricorso aveva contestato non solo la qualità di capoper [OSCURATO:PERSONA], come da esiti dei procedimenti denominati Archi-Astrea e Agathos,ma aveva anche contestato lo stato detentivo di [OSCURATO:PERSONA].Errore percettivo a carattere decisivo perché la sentenza di secondo gradoforma il riconoscimento del ruolo apicale sulla funzione di reggente.Con i motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente contestato lapremessa denunciando il vizio di travisamento della prova e producendo atti delprocedimento cosiddetto case popolari, dimostrativi dello stato di libertà e pienaoperatività di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Cassazione invece è addivenuta all’errore nellapercezione di atti perché ha assunto che non è mai emersa dagli atti di indaginel'operatività sul territorio di quest'ultimo, così evitando di rilevare il vizio ditravisamento della prova in cui era incorsa la Corte territoriale.La decisività dell'errore emerge ulteriormente se si fa riferimento allavalutazione rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] assolto per il capo L). La Corte dilegittimità ha affermato che nessun paragone è consentito ma tale giudizio dinon comparabilità si fonda sempre sul denunciato errore percettivo relativo alruolo apicale del ricorrente che, dunque, ha impedito alla Corte di legittimità dicogliere la manifesta illogicità della condanna del ricorrente, a fronte dellaassoluzione concorrente [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le posizioni, infatti, epurate dallapresunzione del ruolo apicale del ricorrente risultano caratterizzate da un quadroprobatorio incerto e da un contributo materiale dubbio che avrebbe sicuramentecondotto all’assoluzione anche del ricorrente.2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia l'effetto a cascata dell'errorepercettivo sulla valutazione dei reati fine di cui ai capi L) e T).Si sostiene che l'errore di fondo ha condotto ad un vizio della valutazionedella Corte di legittimità circa la responsabilità dei reati estorsivi. L'errorepercettivo, infatti, non è isolato ma si pone come vizio genetico che ha inquinatol'intero percorso logico della sentenza rendendo la correzione indispensabilesull'intero compendio delle accuse a carico del ricorrente, tutte basate sul ruoloapicale attribuitogli.2.1.5. Con il quinto motivo si denuncia la decisività dell'errore di fatto.La Corte di cassazione, ignorando l'esistenza di una prova documentalerelativa all'operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio di riferimento della cosca, ha potutosuperare la censura difensiva relativa al travisamento della prova in cui eraincorsa la Corte territoriale la cui motivazione fondava sul presupposto fattualedella detenzione di [OSCURATO:PERSONA], smentito per tabulas. La decisione è, pertanto,diversa da quella che sarebbe stata adottata in assenza dell'errore percettivodenunciato.L'errore ha inciso non soltanto sull’entità del trattamento sanzionatorio maanche sulla corretta qualificazione della condotta e sulle immediate conseguenzerelative alla fase esecutiva, come dimostrato dal provvedimento dideterminazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], n. 242 del 2020. Con tale provvedimento èstato applicato l'istituto del cumulo cosiddetto frazionato con conseguenzepregiudizievoli per il ricorrente, riconducibili proprio alla riconosciuta qualificaapicale contestata con l'errore di fatto denunciato.Si chiede, pertanto, il riconoscimento dell'errore onde procedere allarideterminazione della pena per il reato associativo, ad una nuova valutazionedel reato più grave in fase di esecuzione, con ricalcolo della pena applicata incontinuazione e conseguente alla riduzione delle pene da espiare tenuto contodel presofferto.2.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso ad un unico motivo con il quale denuncial'errore di fatto per falsa percezione del contenuto delle dichiarazioni rese dalcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] in data 27 marzo 2025.Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha proposto un motivo nuovofondato sulle dichiarazioni, rese in data 27 marzo 2025, da [OSCURATO:PERSONA], producendo irelativi verbali ed evidenziandone la rilevanza ai fini della corretta qualificazionedel ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio.Si tratta di dichiarazioni incidenti sul nucleo della contestazione associativaperché attengono, secondo il ricorrente, non alla mera esistenza di rapportipersonali con esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA], bensì alla loro qualificazione ealla concreta riconducibilità della condotta del ricorrente a quella dipartecipazione al sodalizio.La Corte di cassazione, con la sentenza oggetto di ricorso straordinario, harigettato la censura affermando che tali dichiarazioni non erano in grado disvolgere un effetto demolitivo sull'impianto motivazionale della cd. doppiaconforme affermazione di responsabilità ed anzi ha ritenuto che questedichiarazioni avessero confermato i rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] DeStefano, vertice dell'articolazione territoriale omonima.Si denuncia invece rispetto a tale affermazione la percezione parziale edinesatta dei verbali allegati, dai quali si ricava che il dichiarante, pur dando attodei rapporti tra il ricorrente e il contesto associativo, qualifica espressamentequesti rapporti di natura amichevole escludendo di essere a conoscenza di fattispecifici riconducibili al ricorrente quale partecipe di una cosca di ‘ndrangheta.Anzi dichiarante afferma di non sapere nulla “in termini di ‘ndrangheta” quandoparla di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che questi non si occupava di vicende estorsive eche, anzi, tendeva a mantenere una posizione defilata rispetto alle dinamichetipiche dell'organizzazione.La Corte di cassazione ha valutato un dato neutro, cioè l'esistenza direlazioni con esponenti della cosca, traendo da questa la conclusione che si trattadi partecipazione associativa, trascurando invece il dato decisivo rappresentatodall'assenza di conoscenza in capo al collaboratore di condotte mafiose riferibilial ricorrente.La divergenza e l'errore di fatto in questo caso emergono, per il ricorrente,in modo limpido dalla semplice lettura del verbale di interrogatorio, errore dicarattere decisivo perché ha consentito alla Corte di legittimità di escluderequalsiasi valenza favorevole all'attività lavorativa svolta dal ricorrentedocumentata e al contenuto positivo delle dichiarazioni del collaboratore, nellaparte in cui questi aveva escluso di conoscere “in termini di ‘ndrangheta”condotte riferibili a [OSCURATO:PERSONA].Del resto, la stessa sentenza della Corte di legittimità, nel descrivere laresponsabilità del ricorrente, individua quale elemento centrale il ruolo di stabiletramite tra il padre [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA],valorizzando il rapporto fiduciario diretto con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA],ritenuto sintomatico di un organico inserimento funzionale nel gruppo. E su taletratto argomentativo, secondo il ricorrente, le dichiarazioni del collaboratoreerano dirette ad incidere in modo positivo e decisivo. La motivazione, quindi, èassertiva quando affronta il tema dell’irrilevanza della dichiarazione rispetto allaricostruzione accusatoria, comunque, distorcendo il dato istruttorio perché laCorte di legittimità afferma che queste dichiarazioni confermerebbero i rapportitra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] mentre, dal verbale, non risulta alcunaaffermazione di questa portata.Sicché, si deduce che la sentenza oggetto di ricorso straordinario è incorsain errore di fatto in quanto fonda il convincimento su una rappresentazione noncorrispondente al contenuto effettivo delle dichiarazioni del collaboratore,nonostante questa abbia richiamato espressamente i principi affermati dalle Sez.U, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in tema di messa a disposizione del sodalizio.3. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto tempestivamente la trattazione in camera diconsiglio partecipata e all’esito della discussione nell’odierna udienza, le partihanno concluso nel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono inammissibili.2. Si osserva che appare necessaria, all’interno del rimedio di cui all’art.625-bis cod. proc. pen. che ci occupa, la delimitazione del perimetro cognitivo diquesta Corte adita, correlata all'esatta nozione dell'errore di fatto utilmentededucibile con il rimedio straordinario. Le Sezioni Unite, più volte intervenute sultema, hanno chiarito che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità eoggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.Questa Corte ha ulteriormente precisato in motivazione che: 1) qualora lacausa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia, comunque, contenutovalutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (Sez. U, n.37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015,Moroni, Rv. 263686); 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto glierrori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero lasupposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelleforme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (in tema di errore di diritto, tra lealtre, Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 27306; n. 29240 del01/06/2018, Barbato, Rv. 273193); 3) l'operatività del ricorso straordinario nonpuò essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali,non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della normain quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U, n.16103 del 27/03/2002, Basile P, Rv. 221280).Alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale esposta, cui il Collegioaderisce, restano esclusi dall'ambito d'operatività dell'istituto: a) i vizi dimotivazione della decisione della Corte di cassazione, in quanto il rimediostraordinario è ammesso per la correzione di errori di fatto, che si verificanoquando la sentenza impugnata sia viziata per effetto di una falsarappresentazione della realtà a causa di una inesatta percezione di essarisultante dalla stessa sentenza o dagli atti processuali riguardanti il giudizio dilegittimità (Sez. 6, n. 18216 del 10/03/2003, Aragona, Rv. 225258); b) l'erratavalutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso inconsiderazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezionedelle risultanze processuali in cui la Corte di cassazione sia incorsa, conesclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (Sez. 2, n. 45654 del24/09/2003, Romano, Rv. 227486; n. 23417 del 23/05/2007, Previti, Rv.237161); c) l'errore di fatto privo del carattere della decisività e della oggettivaimmediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve fartrasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionatadall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non correttoapprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quellacorrispondente all'errore di giudizio (tra le molte altre, Sez. 4, n. 34156 del21/06/2004, Baini, Rv. 229099 – 01).Quanto all'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione,perché sia ravvisabile l'errore percettivo è necessario che la pretermissione sial'effetto "di una vera e propria svista materiale, ossia di una disattenzione diordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizionedell'inesistenza della censura", ovvero che l'omesso esplicito esame lascipresupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata letturadiscenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisioneincontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguitodella considerazione del motivo.Deve aggiungersi che, tra i criteri di selezione dell'errore emendabile ex art.625-bis cod. proc. pen., non può trascurarsi il disposto dell'art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., secondo cui "nella sentenza della Corte di cassazione imotivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per lamotivazione". Sicché, non è consentito supporre che ogni argomento prospettatoa sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza non siastato considerato piuttosto che implicitamente disatteso perché ritenuto nonrilevante. Deve, pertanto, affermarsi che esula dal ricorso straordinario ognisindacato di legittimità, per mancanza espressa di motivazione, sulla sentenzairrevocabile della cassazione, là dove essa decisione abbia, implicitamente,sottolineato dal ricorrente con i motivi di ricorso valutati.Invero, questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cuil'omesso esame di uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo aderrore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen., allorché, pur in assenzadi espressa disamina, i motivi proposti debbano considerarsi, comunque,implicitamente disattesi perché incompatibili con la struttura della motivazione(tra le altre Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773;Sez. 1, n. 20520 del 20/03/2007, Rv. 236731 – 01 nel senso che non èdeducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. la mancata disamina didoglianze non decisive, o che debbono essere considerate implicitamentedisattese, in quanto incompatibili con la struttura e con l'impianto dellamotivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche, checompendiano la ratio decidendi della sentenza medesima)Infine, si deve rilevare che la pacifica giurisprudenza di questa Corte, cui ilCollegio intende dare continuità (tra le molte altre, Sez. 3, n. 11172 del15/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286048 – 01), esclude che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione possa avere ad oggetto il travisamento del fatto o della prova,poiché l'istituto è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce dilegittimità, e non anche quelli del ragionamento. Il perimetro della cognizioneaffidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logicoargomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità e ogni processo valutativo,essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisionericonducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento rilevanteper l'accertamento di responsabilità.3. Tanto premesso, si osserva che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.3.1. Il primo motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA], in sostanza, espone di aver denunciato, con il ricorso percassazione e con un motivo nuovo, il travisamento della prova da parte dellaCorte territoriale laddove questa aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo direggente perché agiva in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] detenuto. Tale travisamento erastato denunciato mediante la produzione di sentenza definitiva che avevaescluso, per [OSCURATO:PERSONA], la qualifica di capo e promotore del sodalizio ritenendolomero partecipe.Era stato, altresì, prodotto lo stato esecutivo relativo a [OSCURATO:PERSONA], direttamentealla Corte di legittimità, attestante i periodi di detenzione di quest’ultimo ecomunque l’all. 8, cioè l’ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari, nelprocedimento cd. Case popolari, in cui risultava che [OSCURATO:PERSONA] era presente sulterritorio dove operava in stato di libertà.Questo atto sarebbe stato travisato dalla Corte di legittimità per omissioneinducendo a non reputare sussistente il lamentato travisamento da parte dellaCorte di appello e introducendo, anzi, un elemento nuovo di valutazione, quellodell’assenza di prova dell’operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, non citato nellasentenza di secondo grado e, comunque, radicalmente smentito – a dire dellaDifesa - dall’atto prodotto (all. 8).Sul punto si osserva che la Corte di legittimità al § 28.3. ha rilevato chel'imputato era già stato condannato per il reato associativo quale partecipe dellacosca Tegano, nonché condannato per reato di estorsione aggravata dal metodomafioso riferito al danneggiamento con esplosivo in un bar sito nel quartiere diSanta [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di condanne relative a reati che sono stati posti, in sededi merito, in continuazione con quelli oggetto del procedimento in corso.La sentenza evidenzia che l'affiliazione con ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA] allacosca di [OSCURATO:PERSONA] è stata riconosciuta dai provvedimenti di merito, in modoconforme, con dovizia di particolari, richiamando espressamente i punti dellesentenze riferiti al ricorrente.Al § 28.4.2. la Corte di legittimità osserva che i giudici di merito avevanoricostruito la posizione apicale del ricorrente, nel periodo storico oggetto delprocedimento, in modo aderente ai principi di diritto affermati dalla Corte dilegittimità, ritenendo provata l'assunzione effettiva del ruolo di reggente dellacosca.La decisione di questa Corte trova fondamento nella valorizzazione, da partedei giudici di merito, degli esiti di intercettazioni e nelle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] che aveva attribuito al ricorrente tale ruolo apicale. Lasentenza, poi, valorizza il dato che il Giudice per le indagini preliminari avevaillustrato gli elementi a carico del ricorrente odierno, relativi al suo ruolo divertice all'interno della consorteria, evidenziando che questi dirigeva la locale diSanta [OSCURATO:PERSONA], costola della cosca Tegano, operando mediazioni tra le coschereggine anche tra figure di livello apicale, organizzando e pianificando il sistemadelle estorsioni nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA], pretendendo di esserericonosciuto quale vertice mafioso su quel territorio, percepito, anche all'esternoe tra gli altri sodali, quale vertice del gruppo.Appare, quindi, irrilevante, per la Corte di legittimità, la sentenzapronunciata in separato procedimento per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non imputatonel presente procedimento, negando ogni rilievo ad un'eventuale inconciliabilitàtra i giudicati.La motivazione espone, anzi, che ciò che rileva, al di là dei periodi dicarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’esatta qualificazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] -evidentemente dimostrati anche attraverso l'estratto esecutivo che è statoprodotto in sede di legittimità e, così, rispondendo al lamentato travisamentodella prova – è che non era emersa - dagli atti di indagine devoluti nel celebratorito abbreviato - la presenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo sul territorio,affermazione che il ricorso straordinario assume essere frutto di travisamentoper omissione.Tuttavia, questo Collegio osserva, con rilievo dirimente, che la censura silimita a valutare tale segmento della motivazione della sentenza oggetto diricorso straordinario, senza considerare nel complesso le affermazioni rese, sulpunto, dalla Corte di legittimità nel loro complesso.Innanzi tutto, si legge nella sentenza di questa Corte che non era emersadagli atti di indagine la “presenza di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto operativo sulterritorio né è risultata altra (corsivo di chi scrive) figura in posizionegerarchicamente sovraordinata a [OSCURATO:PERSONA], il quale trattava alla pari con glialtri capi”: il che implica che l’operatività rilevante del Murrina, ai finidell’apprezzamento del ruolo del ricorrente, è quella di soggetto con posizioneapicale, che certamente non ricorre, posto che, come lo stesso ricorso riconosce,è stato condannato come mero partecipe.In effetti, la sentenza aggiunge un dato, decisivo, secondo il quale non erarisultata altra figura in posizione gerarchicamente sovraordinata a [OSCURATO:PERSONA].Per quest’ultimo, anzi, si indica, come detto, che era emerso che questi trattavaalla pari con gli altri capi, escludendo la possibilità di equiparare la sua posizionea quella di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto mero partecipe nel presente giudizio, conla sentenza di primo grado.Quindi, la motivazione nella parte in cui respinge i motivi sesto del ricorsoprincipale e il motivo aggiunto - motivi, dunque, che risultano valutati con lasentenza oggetto di ricorso straordinario e reputati infondati - considera lacomplessiva condotta del ricorrente come descritta dai provvedimenti di merito ene valuta la rilevanza, ai fini di reputare sussistente la posizione apicale nellacosca e, dunque, l’insussistenza del lamentato travisamento.La motivazione, pertanto, risulta superare, con una deliberazionepienamente valutativa, la rilevanza dei periodi di detenzione sofferti da [OSCURATO:PERSONA] –peraltro indicato come in stato di libertà soltanto per una parte del periodo diinteresse - ritenendo significativo il dato che [OSCURATO:PERSONA] trattasse alla pari con glialtri capi e si comportasse come soggetto sovraordinato, posizionericonosciutagli anche da altri vertici delle cosche. Rilevante è anche l’indicazione,che la motivazione svolge a p. 227, richiamando la sentenza di primo grado,laddove valorizza il fatto che lo stesso Libri, capo dell'omonima cosca, avevaindicato [OSCURATO:PERSONA] come unico anello di congiunzione tra tutti.Sicché, alla stregua della lettura della motivazione della sentenza oggetto diricorso, nel suo complesso, il dato segnalato dalla [OSCURATO:PERSONA] come noncompiutamente analizzato anche per travisamento per omissione - circa l’attoprocessuale atto a provare l’operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio -, oltre a nonessere oggetto di travisamento, comunque non è decisivo, in quanto non apparel’unico dato che fonda la valutazione della Corte di legittimità sul ruolo apicaledel ricorrente e che ha consentito di superare le deduzioni svolte con il sestomotivo di ricorso e con il motivo nuovo.Anzi, ciò che la Corte di legittimità, a tal fine, valorizza attiene proprio allacondotta, di pari livello, assunta da [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri capi cosca, daquesti ultimi peraltro indicata come espressamente riconosciuta.Infine, è appena il caso di osservare che questa Corte ha ripetutamenteaffermato (tra le altre, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060 –01; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293) che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una provaesistente, ma non il travisamento della stessa. Si rileva, inoltre, che, anche ove iltravisamento della prova implichi un’errata valutazione di un dato di fattoemergente da un atto processuale, la sua deducibilità è sottoposta a unarigorosa valutazione dei presupposti di ammissibilità (dovere di allegazione dellaprova che sia assume travisata, novità o persistenza del travisamento in caso didoppia conforme) che, all'evidenza, implicano un’attività di tipo valutativo,dunque, non sindacabile con il ricorso straordinario.3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.Va preliminarmente rilevato che il ricorso appare in parte contraddittorioperché da un lato, vorrebbe attribuire rilievo all’intervenuta esclusione, in altrasede processuale, per [OSCURATO:PERSONA], del ruolo di capo e promotore (v. esiti delprocedimento cd. Aghatos in cui la Corte territoriale ha escluso con pronunciadefinitiva, per [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di vertice della locale di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento al periodo di partecipazione ivi contestato), per supportare la tesidifensiva che vuole [OSCURATO:PERSONA] non investito del ruolo di reggente, al posto delcapo cosca, posto che tale posizione apicale non era rivestita da [OSCURATO:PERSONA];dall’altro, si valorizza l’avvenuta adozione del provvedimento del Giudice per leindagini preliminari, nel 2016, reso nel procedimento cd. Case popolari ove –stando alla contestazione provvisoria - si reputava il ruolo apicale da questirivestito nella cosca [OSCURATO:PERSONA], comunque, per segnalare il datodell’effettività della operatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio.Ciò premesso, comunque si osserva che, nel caso al vaglio, la Corte dilegittimità non ha trascurato di indicare le deduzioni difensive. Invero, a p. 66 ess. nella parte in cui la pronuncia illustra i motivi di ricorso, la Corte di legittimitàmostra di aver considerato, nel descrivere il contenuto del ricorso, che lavalutazione svolta dalla Corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva condotto arisultati confliggenti con il procedimento cd. Case popolari in cui a [OSCURATO:PERSONA] venivaStefano. Mostra, poi, la Corte di legittimità (v. p. 69 e ss.) di aver ben compresoil contenuto del motivo aggiunto proposto e a tali deduzioni risponde, con lamotivazione offerta nel § 28., senza limitarsi a porre a base del pronunciatorigetto il dato - che si assume travisato perché inesistente - dell’assenza dioperatività di [OSCURATO:PERSONA] sul territorio, come da all. 8 incorrendo nell’asserito errorea monte della successiva attività valutativa compiuta.Peraltro, si osserva che il dato attinto dal ricorrente sarebbe stato inserito,per la stessa ricostruzione del ricorso straordinario, per la prima volta da partedei giudici di legittimità e, dunque, non può costituire oggetto di ammissibilecensura, ex art. 625-bis cod. proc. pen.3.3. I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili e possono esseretrattati congiuntamente.Non pare decisivo, ove si considerasse deducibile, il travisamento peromissione in cui sarebbe incorsa la Corte di legittimità e, comunque, non èspecifico il ricorso nell’illustrare il valore decisivo e scardinante dell’errore in cuisarebbe incorsa la sentenza oggetto di ricorso straordinario rispetto al complessodegli altri dati probatori, valorizzati nei provvedimenti di merito, comunque,illustrati dalla Corte di legittimità.La sentenza oggetto di ricorso straordinario afferma che, in sostanza, al di làdei periodi di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], corrispondenti o meno a quelli di libertà dellostesso [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di interesse, dato ulteriore e rilevante per reputareil ruolo apicale del ricorrente, emergente dai provvedimenti di merito (dunquenon introdotto per la prima volta dalla Corte di legittimità), era la condotta “allapari” tenuta da [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli altri capi cosca, peraltro, da questi ultimiespressamente riconosciuta.Nessun errore a cascata, quindi, potrebbe ravvisarsi rispetto ai reatiestorsivi contestati ai capi L) e T), visto che, a monte, quello denunciato nonappare decisivo.Né possono assumere rilevanza, nella presente sede, ai fini di riscontrare unerrore percettivo riscontrabile ex art. 625-bis cod. proc. pen., l’interesseillustrato a fini esecutivi e l’incidenza della qualificazione della condotta sui criteridi formazione del cumulo.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.L’articolata censura denuncia, in definitiva, il travisamento dei verbali diinterrogatorio resi dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia, il pur approfondito e articolato ragionamento svolto non èsignificativo quanto all’ammissibilità della censura prospettata, posto chel’asserito errore in ordine al presunto travisamento, da parte del giudice dilegittimità, mantiene la natura di errore valutativo e non assurge al rango dierrore di fatto: dunque, il descritto vizio resta non censurabile in sede di ricorsostraordinario.Invero, non possono essere considerati oggetto di ammissibile ricorsostraordinario, perché estranei all'area dell'errore di fatto, gli errori di valutazionee di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo dicassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesattaricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n.29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01, relativa ad una fattispecie incui la Corte di legittimità ha escluso che costituisse errore di fatto denunciabilemediante ricorso straordinario quello in cui la stessa Corte sarebbe incorsanell'interpretare le dichiarazioni testimoniali e l'illogicità della motivazione sulruolo dell'imputato in un omicidio, come quello di colui che aveva fornito l'armaall'esecutore materiale).In primo luogo, lo stesso ricorrente riferisce di verbali di interrogatoriogenericamente indicati, peraltro non allegati al ricorso straordinario,estrapolando da questi un estratto delle dichiarazioni, relative alla parte in cuiRandisi si era espresso nel senso di non sapere nulla “in termini di ‘ndrangheta”con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che questi non si occupava di estorsionie manteneva una posizione defilata.In secondo luogo, si osserva che la sentenza di legittimità, oggetto delricorso straordinario, si confronta con il contenuto delle dichiarazioni delcollaboratore (v. p. 266 e ss.) e, dunque, mostra di averle valutate.Si tratta delle dichiarazioni sopravvenute, rese in data 27 marzo 2025, i cuiverbali sono indicati nella pronuncia oggetto di ricorso straordinario come allegatialla memoria con la quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato, in sede di legittimità, unmotivo nuovo, affermando che, comunque, la deduzione non si confrontava con iplurimi elementi a carico, posti a base della cd. doppia conforme affermazione diresponsabilità resa in sede di merito, specificando altresì l’irrilevanza dellacircostanza descritta dal collaboratore dell’estraneità del ricorrente al settoredelle estorsioni. Tanto, tenuto conto che non era quello il ruolo contestato ericonosciuto a [OSCURATO:PERSONA] come assunto nel sodalizio, in base alle motivazioni deiconvergenti provvedimenti di merito.Anzi, la sentenza oggetto di ricorso straordinario descrive puntualmente leulteriori fonti di prova che hanno fondato l’affermazione di responsabilità delricorrente, indicando la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questiaveva riferito fatti di cui aveva diretta conoscenza.La pronuncia oggetto di ricorso straordinario evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] avevadescritto la collaborazione del ricorrente con il padre [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] DeStefano di cui seguiva le direttive e nel cui interesse operava, veicolando anchele informazioni tra il padre e [OSCURATO:PERSONA] con altri esponenti della cosca, nonchémantenendo costanti rapporti con le cosche cittadine ; tanto, al fine di regolarele pretese patrimoniali sulle attività imprenditoriali insistenti nella città di ReggioCalabria. Si fa riferimento, altresì, a delle intercettazioni dalle quali era emerso,secondo i giudici di merito, il riconoscimento di questo ruolo assunto da Molinettiall'interno del sodalizio (v. p. 265).Si tratta di dati probatori con i quali il ricorrente, in definitiva, non siconfronta compiutamente perché non illustra, rispetto a tali elementiconvergenti, l’efficacia scardinante del dedotto travisamento. Questo è articolato,peraltro, in modo non specifico e senza la specifica indicazione o allegazione deiverbali, menzionati solo genericamente, onde valutarne nella presente sede,comunque, la portata complessiva tenuto conto, altresì, che la sentenza oggettodi ricorso straordinario si esprime nel senso che il contenuto di detti verbaliaveva, invece, confermato l’esistenza del rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] con ilricorrente, così mostrando, comunque, di avere valutato, nel complesso, quantoallegato in quella sede dal ricorrente.5. Segue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Segue, inoltre, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusionedelle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. Fed. Ass.ne antiracket e antiusura italianeche si liquidano come da dispositivo. Segue, altresì, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili Città metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] e AmbrogioLeandro in proprio e quale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA], che si liquidano nellamisura indicata nel dispositivo.Non si può procedere alla liquidazione delle spese sostenute dalla partecivile Comune di [OSCURATO:PERSONA], di cui alla nota fatta pervenire, unitamentealle conclusioni scritte, a mezzo p.e.c. del 21 maggio 2026. Invero, nel presenteprocedimento, è stata fatta dalle difese tempestiva richiesta di trattazione incamera di consiglio partecipata.Sicché, trattandosi di giudizio di cassazione con trattazione orale, non puòessere disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali infavore della indicata parte civile che non è intervenuta, nemmeno a mezzodifensore delegato, nella discussione in camera di consiglio partecipata, ma si èlimitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito dell’indicatamemoria, con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep.2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione dellespese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA] e F.A.I. Fed. Ass.ne antiracket e antiusura italianeche liquida in complessivi euro 3.686,00, per ciascuna, oltre accessori di legge.Condanna il [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalle parti civili Città metropolitana di ReggioCalabria e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale rappresentante [OSCURATO:SOCIETA], cheliquida in complessivi euro 3.686,00, ciascuna, oltre accessori di legge. Nulla perle spese del [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28790/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris